31991D0658

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 relativa alla concessione di un prestito a medio termine all' Unione sovietica e alle sue Repubbliche (91/658/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 31/12/1991 pag. 0089 - 0091


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione sovietica e alle sue Repubbliche (91/658/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1o aprile 1990 ha rinsaldato i legami bilaterali tra la Comunità e l'Unione sovietica (URSS);

considerando che la Comunità intende sostenere gli sforzi di riforma politica e di ristrutturazione economica avviati dall'URSS e dalle sue Repubbliche;

considerando che l'URSS e le sue Repubbliche devono affrontare una situazione economica e finanziaria grave;

considerando che le autorità sovietiche hanno chiesto alla Comunità europea, agli Stati Uniti d'America, al Giappone, al Canada e ad altri paesi industrializzati assistenza finanziaria per portare avanti il processo democratico all'interno dell'URSS e delle sue Repubbliche e per contribuire a far fronte all'aggravarsi della situazione alimentare e sanitaria;

considerando che le autorità sovietiche hanno trasmesso indicazioni sufficienti sul loro fabbisogno in questi settori;

considerando che la concessione, da parte della Comunità, di un prestito a medio termine di 1 250 milioni di ecu all'URSS e alle sue Repubbliche è una misura adeguata di assistenza alimentare e sanitaria e di sostegno al proseguimento delle riforme economiche;

considerando che l'assistenza concessa con la presente decisione si aggiunge a quella già disposta nel quadro dell'assistenza alimentare a favore dell'URSS (aiuto alimentare per 250 milioni di ecu e garanzie di credito per 500 milioni di ecu per le esportazioni di prodotti agricoli e alimentari);

considerando che è opportuno che nell'applicazione della presente decisione la Comunità preveda una ripartizione equilibrata tra le varie Repubbliche in funzione del fabbisogno reale e che le relazioni commerciali tradizionali tra le Repubbliche non vengano perturbate;

considerando che l'assistenza fornita dalla Comunità all'URSS e alle sue Repubbliche si inserisce nel quadro di una dotazione globale che si dovrebbe ripartire in misura equilibrata tra i principali paesi industrializzati;

considerando che si devono prevedere le necessarie disposizioni affinché, senza compromettere le normali condizioni di approvvigionamento dettate dalle regole del mercato, il prestito comunitario sia destinato a importazioni di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche originarie della Comunità o della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Iugoslavia, nella misura in cui i suddetti paesi saranno in grado di effettuare tali forniture;

considerando che le esportazioni finanziate nel quadro della presente decisione possono contribuire alla ripresa degli scambi tra i paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché tra questi paesi e l'URSS, nel contesto di un commercio basato sul regolamento delle transazioni in valute convertibili;

considerando che la questione dei rischi associati alle garanzie concesse dal bilancio generale delle Comunità europee sarà esaminata nel contesto del rinnovo dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio, nel 1992;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'URSS e alle sue Repubbliche un prestito a medio termine di un importo massimo, in capitale, di 1 250 milioni di ecu in tre quote successive, di una durata di 3 anni al massimo, per permettere l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche originari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Iugoslavia.

2. La quota complessiva dell'importo del prestito destinata al finanziamento di importazioni originarie della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Iugoslavia è pari al 50 %, con riserva della capacità d'esportazione di questi paesi.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 1, la Commissione è autorizzata a assumere un prestito, a nome della Comunità economica europea, per raccogliere i fondi necessari, che saranno messi a disposizione dell'URSS e delle sue Repubbliche sotto forma di prestito.

Articolo 3

Il prestito di cui all'articolo 2 è gestito dalla Commissione.

Articolo 4

1. La Commissione è autorizzata a mettere a punto, di concerto con le autorità dell'URSS e delle sue Repubbliche e in consultazione con il comitato di cui all'articolo 6 nonché, per le questioni di natura finanziaria, con il comitato monetario, le condizioni economiche e finanziarie relative alla concessione del prestito e le disposizioni concernenti la messa a disposizione dei fondi, nonché le garanzie necessarie per assicurare il rimborso del prestito.

2. Le condizioni economiche riguardano in particolare il proseguimento di un processo di riforme economiche del settore e dei mercati agroalimentari dell'URSS e delle sue Repubbliche, segnatamente gli aspetti connessi con la distribuzione dei prodotti.

3. L'importazione dei prodotti il cui finanziamento è assicurato dal prestito dev'essere effettuata ai prezzi del mercato mondiale. Si deve garantire la libertà di concorrenza per l'acquisto e la fornitura dei prodotti, che devono rispondere alle norme di qualità internazionalmente riconosciute.

4. Le altre modalità relative all'acquisto, alla presa in consegna, al trasporto e alla distribuzione dei prodotti provenienti dalla Comunità la cui importazione sia finanziata dal prestito sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2, in base ai risultati dei contatti tra la Commissione e le autorità dell'URSS e delle sue Repubbliche.

5. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 6 sullo svolgimento delle importazioni nell'URSS e nelle sue Repubbliche in provenienza dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Lituania, dalla Lettonia, dall'Estonia e dalla Iugoslavia.

6. Nella gestione del prestito la Commissione deve prevedere una ripartizione equilibrata tra le Repubbliche in funzione dei bisogni reali. Essa deve anche evitare di perturbare le relazioni commerciali tradizionali tra le Repubbliche.

7. La Commissione segue il corretto invio delle forniture a livello dei destinatari finali, indipendentemente dall'origine dei prodotti.

Articolo 5

La Commissione, in collegamento con il comitato di cui all'articolo 6 e con il comitato monetario, verifica periodicamente che siano soddisfatte le condizioni del prestito di cui all'articolo 4.

Articolo 6

1. Per le questioni relative agli articoli 3 e 4, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parare è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Articolo 7

Il prestito è messo a disposizione dell'URSS e delle sue Repubbliche in tre quote successive, conformemente all'articolo 1 e fatto salvo l'articolo 5.

La prima quota è versata non appena terminate le operazioni di assunzione del prestito.

L'URSS e le sue Repubbliche sono responsabili del rimborso del capitale e degli interessi, secondo le modalità definite all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 8

1. Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestito di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate applicando la stessa valuta e non implicano per la Comunità trasformazioni di scadenze, rischi di cambio o dei tassi d'interesse, né alcun altro rischio commerciale.

2. Su richiesta dell'URSS e delle sue Repubbliche, la Commissione prende le necessarie misure perché nelle condizioni del prestito figuri una clausola di rimborso anticipato, che possa essere applicata.

3. Tutti i costi connessi sostenuti dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione prevista dalla presente decisione sono a carico dell'URSS e delle sue Repubbliche.

4. Il comitato monetario è tenuto informato dello svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

Almeno una volta all'anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione dell'applicazione della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

W. KOK

(1) GU n. C 326 del 16. 12. 1991.