31991D0654

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1991 relativa ad alcune misure di protezione nei confronti dei molluschi e crostacei provenienti dal Regno Unito (91/654/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 19/12/1991 pag. 0059 - 0059


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1991 relativa ad alcune misure di protezione nei confronti dei molluschi e crostacei provenienti dal Regno Unito (91/654/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/493/CEE (2), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che la presenza di una tossina paralizzante (PSP) è stata constatata parecchie volte nei molluschi e nei crostacei pescati nelle acque della Scozia;

considerando che il livello di tossina osservato costituisce un rischio per la salute pubblica; che è necessario adottare le misure di protezione necessarie a livello comunitario;

considerando che le autorità del Regno Unito si sono impegnate ad applicare delle misure nazionali che assicurano un'applicazione efficace della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi all'opinione del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno Unito proibisce la spedizione verso gli altri Stati membri di lotti di crostacei e molluschi originari della Scozia.

2. La proibizione di cui al paragrafo 1 non si applica:

- ai lotti di crostacei e molluschi pescati in acque riconosciute come indenni di tossina da parte delle autorità competenti,

o

- ai lotti che siano stati analizzati dalle autorità competenti e che presentano un livello di tossina PSP inferiore a 80 microgrammi per 100 grammi utilizzando il metodo di analisi biologico.

Articolo 2

La Commissione segue l'evoluzione della situazione e la presente decisione sarà modificata tenendo conto di questa evoluzione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.