31991D0650

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1991 riguardante la definizione di un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Irlanda in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (91/650/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 19/12/1991 pag. 0051 - 0052


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1991 riguardante la definizione di un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Irlanda in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzione dei prodotti agricoli (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (91/650/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che, con la decisione 89/640/CEE (2), la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Irlanda;

considerando che il governo irlandese ha presentato alla Commissione cinque piani settoriali (due il 26 febbraio 1991 e tre il 22 marzo 1991) di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (3), concernenti l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono la descrizione degli aspetti prioritari, nonché indicazioni circa l'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione dei piani;

considerando che le misure rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90 possono venir prese in considerazione dalla Commissione all'atto dell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno per le zone dell'obiettivo 1, conformemente a quanto previsto dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che l'addendum del quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che tutte le misure previste dall'addendum sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (4);

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo addendum da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È definito l'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Irlanda, concernente il periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione dell'addendum del quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle pertinenti disposizioni e in conformità con le norme e gli indirizzi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

L'addendum del quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

a) un'indicazione degli aspetti prioritari dell'azione congiunta da avviare nei seguenti settori:

1. carni,

2. latte e prodotti lattiero-caseari,

3. uova e pollame,

4. zootecnica: vari comparti,

5. cereali,

6. ortofrutticoli,

7. fiori e piante ornamentali,

8. patate,

9. produzioni vegetali: vari comparti;

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1991, che precisa sia l'investimento totale relativo alle iniziative prioritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, corrispondente a 142 246 000 ecu per l'intero periodo, sia le disposizioni finanziarie previste con riguardo al contributo imputabile al bilancio comunitario, secondo la seguente ripartizione:

(in ecu)

1. carni 28 652 000

2. latte e prodotti lattiero-caseari 6 000 000

3. uova e pollame 9 106 000

4. zootecnica: vari comparti 2 000 000

5. cereali 1 852 000

6. ortofrutticoli 3 200 000

7. fiori e piante ornamentali 278 000

8. patate 2 500 000

9. produzioni vegetali: vari comparti 185 000

Totale 53 773 000

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari all'incirca a 18 847 000 ecu per il settore pubblico e a 69 626 000 ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente dichiarazione di intenzione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (2) GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 39. (3) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71. (5) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.