31991D0603

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1991 che modifica la decisione 89/279/CEE, che autorizza provvisoriamente alcuni Stati membri a stabilire deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Juniperus L. originari del Giappone (91/603/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 27/11/1991 pag. 0024 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1991 che modifica la decisione 89/279/CEE, che autorizza provvisoriamente alcuni Stati membri a stabilire deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Juniperus L. originari del Giappone (91/603/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le domande presentate dagli Stati membri interessati,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, non è più consentita, in linea di massima, l'introduzione nella Comunità di vegetali di Juniperus L. originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 della suddetta direttiva, si possono tuttavia prevedere deroghe a tale disposizione, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi;

considerando che alcuni Stati membri hanno chiesto di essere autorizzati ad ammettere l'importazione di vegetali di Juniperus del tipo « bonsai », originari del Giappone;

considerando che con la decisione 89/279/CEE (3) la Commissione ha autorizzato tale deroga subordinandola all'osservanza di requisiti tecnici speciali per le piante di Juniperus L. del tipo « bonsai » originarie del Giappone;

considerando che a norma della citata decisione 89/279/CEE l'autorizzazione scade il 31 marzo 1991;

considerando che sussistono tuttora le circostanze che giustificano detta autorizzazione;

considerando che è quindi opportuno prorogarla ulteriormente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 89/279/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'elenco degli organismi nocivi di cui al terzo comma è sostituito dal seguente:

« - Aschistonyx eppoi Inouye,

- Gymnosporangium spp.,

- Oligonychus perditus Pritchard and Baker,

- Popillia Japonica Newman,

- qualsiasi altro organismo nocivo non presente nella Comunità. »

2) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), il riferimento « 89/279/CEE » è sostituito da « 91/603/CEE ».

3) All'articolo 3, la data del « 31 91/603/CEE 1991 » è sostituita dal « 31 marzo 1992 ».

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese ed il Regno Unito sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29. (3) GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 47.