31991D0510

91/510/CEE: Decisione del Consiglio, del 23 settembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Algeria

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 28/09/1991 pag. 0090 - 0091
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 18 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 18 pag. 0161


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1991 relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Algeria (91/510/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'Algeria ha intrapreso dal 1989 riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare il pluralismo e un modello di economia di mercato;

considerando che tra la Comunità e l'Algeria esistono da sempre stretti rapporti economici, politici e culturali, che sono stati rafforzati dall'accordo di cooperazione del 1978 e dai protocolli e accordi relativi;

considerando che le autorità algerine hanno adottato per il 1991 un programma economico e finanziario che si propone di accelerare le riforme verso l'economia di mercato e la liberalizzazione delle importazioni e della normativa in materia di cambi, con l'obiettivo di instaurare la convertibilità della moneta nazionale all'inizio del 1992;

considerando che detto programma gode del sostegno del Fondo monetario internazionale (FMI), il quale ha recentemente approvato un credito stand-by che consente prelievi fino a 300 milioni di DSP e della Banca mondiale, che ha recentemente approvato un prestito di aggiustamento strutturale di 350 milioni di dollari US;

considerando che, nonostante i finanziamenti che potrà ottenere dal FMI, dalla Banca mondiale e da altri creditori pubblici multilaterali e bilaterali, l'Algeria dovrà far fronte nel 1991 e nel 1992 a un eccezionale fabbisogno di finanziamento della bilancia dei pagamenti, provocato da gravosi pagamenti per il servizio del debito estero relativo a crediti a breve termine e da un accumularsi dei rimborsi relativi al debito estero a medio termine;

considerando che le autorità algerine hanno chiesto alla Comunità un'assistenza finanziaria complementare per salvaguardare l'affidabilità creditizia dell'Algeria, rafforzare le sue riserve e agevolare l'instaurazione della convertibilità;

considerando che per il successo del programma economico e finanziario algerino sarà determinante il raggiungimento di un accordo con le banche commerciali creditrici su un programma di rifinanziamento che configuri a un livello più sostenibile il servizio e il rimborso del debito estero;

considerando che la concessione all'Algeria di un prestito a medio termine della Comunità allevierà la situazione della bilancia dei pagamenti, rafforzerà la posizione del paese sotto il profilo delle riserve e favorirà il processo di riforma economica e politica;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che la realizzazione delle azioni di cui sopra contribuirà al raggiungimento degli scopi della Comunità; che a tal fine il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235;

considerando che la questione dei rischi associati alle garanzie concesse dal bilancio comunitario sarà esaminata nel contesto del rinnovo dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio, nel 1992,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'Algeria un prestito a medio termine di un importo massimo di 400 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di sette anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare le sue riserve e agevolare l'introduzione della convertibilità della moneta nazionale.

2. A tal fine la Commissione è abilitata ad assumere prestiti, a nome della Comunità economica europea, per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione dell'Algeria mediante la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta concertazione con il comitato monetario e in maniera coerente con gli accordi conclusi tra il FMI e la Banca mondiale e l'Algeria.

Articolo 2

1. La Commissione è abilitata a negoziare con le autorità algerine, previa consultazione del comitato monetario, le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il FMI e la Banca mondiale, che la politica economica dell'Algeria sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano osservate.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione dell'Algeria in due quote. La prima quota è svincolata sulla base:

- dell'accordo stand-by con il FMI e del prestito di aggiustamento strutturale della Banca mondiale negoziati dall'Algeria nel giugno 1991;

- di un accordo tra l'Algeria e le banche commerciali sue creditrici per articolare in modo più idoneo il servizio e il rimborso del debito del paese grazie a nuovi prestiti e/o a nuovi accordi di rifinanziamento.

2. La seconda quota è svincolata dopo un periodo non inferiore a due trimestri, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Algeria.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità trasformazioni di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.

2. A richiesta dell'Algeria, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta dell'Algeria e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Algeria.

5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. C 192 del 23. 7. 1991, pag. 23. (2) GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 245.