91/459/CEE: Decisione della Commissione, del 6 agosto 1991, relativo alla fornitura di latte intero in polvere destinato alla popolazione dell'Unione sovietica
Gazzetta ufficiale n. L 243 del 31/08/1991 pag. 0085 - 0085
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 1991 relativo alla fornitura di latte intero in polvere destinato alla popolazione dell'Unione sovietica (91/459/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2263/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio per la fornitura di latte intero in polvere destinato alla popolazione dell'Unione sovietica (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione sovietica (2), con il regolamento (CEE) n. 2263/91 è stata indetta una gara per stabilire l'importo massimo della fornitura; considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2263/91 e in base alle offerte pervenute, la Commissione stabilisce un massimale per le spese di fornitura ovvero decide di non dare seguito alle offerte; che, in considerazione delle offerte presentate e comunicate dagli organismi d'intervento, è opportuno fissare il massimale per le forniture di latte intero in polvere all'Unione sovietica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Per la gara indetta dal regolamento (CEE) n. 2263/91 e sulla base delle offerte presentate, al più tardi, entro le ore 12 del 31 luglio 1991: - per quanto riguarda le partite A - U definite all'allegato III, in imballaggi di 25 kg di peso netto, il prezzo massimo per la fornitura è fissato a 2 354 ecu/t; - per quanto riguarda le partite AA - UU definite all'allegato III, in sacchetti di carta a base di alluminio o in scatole di 2 kg di peso netto, il prezzo massimo per la fornitura è fissato a 2 640 ecu/t. 2. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2263/91, le offerte relative alla seconda gara possono essere presentate, al più tardi, entro le ore 12 del 12 agosto 1991. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione