31991D0450

91/450/CEE, Euratom: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce il territorio degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto lordo ai prezzi di mercato

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 29/08/1991 pag. 0036 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0143


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che definisce il territorio degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto lordo ai prezzi di mercato (91/450/CEE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che per definire il prodotto nazionale lordo a prezzi di mercato (PNLpm) ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom è necessario chiarire la definizione di territorio degli Stati membri utilizzata ai fini del sistema europeo di conti economici integrati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, il territorio economico degli Stati membri è definito in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

ALLEGATO

Il territorio economico del Regno del Belgio comprende:

- il territorio del Regno del Belgio;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico del Regno di Danimarca comprende:

- il territorio del Regno di Danimarca, eccettuate le isole Faeroeer e la Groenlandia;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico della Repubblica federale di Germania comprende:

- il territorio della Repubblica federale di Germania;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico della Repubblica ellenica comprende:

- il territorio della Repubblica ellenica;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico del Regno di Spagna comprende:

- il territorio del Regno di Spagna;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico della Repubblica francese comprende:

- il territorio della Repubblica francese, eccettuati i paesi e i territori d'oltremare sui quali essa esercita una sovranità quali sono definiti nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico dell'Irlanda comprende:

- il territorio dell'Irlanda;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico della Repubblica italiana comprende:

- il territorio della Repubblica italiana;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico del Granducato di Lussemburgo comprende:

- il territorio del Granducato di Lussemburgo;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico del Regno dei Paesi Bassi comprende:

- il territorio del Regno dei Paesi Bassi, eccettuati i paesi e i territori d'oltremare sui quali esso esercita una sovranità, quali sono definiti nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico della Repubblica portoghese comprende:

- il territorio della Repubblica portoghese;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprende:

- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

- le zone franche territoriali - cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) - per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali - cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati - per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;

- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.