31991D0360

DECISIONE DEL CONSIGLIO dell' 8 luglio 1991 concernente la conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere relativo all' applicazione del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell' aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell' accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1o aprile 1991 al 29 febbraio 1992 (91/360/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 18/07/1991 pag. 0039


DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1991 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1o aprile 1991 al 29 febbraio 1992 (91/360/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

visto l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1988 (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Regno del Marocco hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima alla fine del periodo di applicazione del protocollo n. 2;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 19 marzo 1991 è stato siglato un nuovo protocollo n. 2;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco per il periodo compreso fra il 1o aprile 1991 e il 29 febbraio 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle Isole Canarie siano presi in considerazione in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato quanto prima; che a questo fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1o aprile 1991; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1o aprile 1991 al 29 febbraio 1992.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Per tener conto degli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale (« registros de base »), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (2).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 5).