31991D0213

91/213/CEE: Decisione della Commissione, del 15 marzo 1991, che fissa l'ammontare totale della penalità di mora, a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 17 del Consiglio, per l'impresa Compagnie des Cristalleries Baccarat (Caso IV/33.300 - Baccarat) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 18/04/1991 pag. 0016 - 0017


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1991 che fissa l'ammontare totale della penalità di mora, a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 17 del Consiglio, per l'impresa Compagnie des Cristalleries Baccarat (Caso IV/33.300 - Baccarat) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (91/213/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 11 e 16,

vista la decisione della Commissione del 13 febbraio 1990 destinata alla Compagnie des Cristalleries Baccarat (qui di seguito Baccarat) in applicazione degli articoli 11, paragrafo 5 e 16, paragrafo 1, lettera c) del succitato regolamento n. 17,

dopo aver dato all'impresa la possibilità di presentare osservazioni relativamente agli addebiti comunicati dalla Commissione il 21 settembre 1990, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17, e preso conoscenza della sua risposta scritta datata 1o ottobre 1990,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) A seguito di un reclamo per rifiuto di vendita presentato alla Commissione da un'impresa di commercializzazione di prodotti di lusso, cristalleria e regali contro Baccarat, la Commissione ha avviato un'indagine sulla base del regolamento n. 17 per determinare se il comportamento della società Baccarat costituisse infrazione alle disposizioni degli articoli 85 e/o 86 del trattato.

(2) Il 13 febbraio 1990, la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 17 con la quale chiedeva a Baccarat di fornirle le informazioni già richieste con lettere del 19 settembre e 15 novembre 1989 a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del medesimo regolamento.

A termini della decisione, Baccarat era « tenuta a fornire, entro due settimane a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, le informazioni precisate in allegato alla presente decisione ».

La decisione precisava inoltre che, in mancanza di una risposta nel termine prescritto, a Baccarat sarebbe stata inflitta « una penalità di mora di 1 000 ecu per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine di due settimane dalla notifica della presente decisione ».

(3) Dato che la decisione è stata notificata all'impresa il 16 febbraio 1990, la penalità di mora di 1 000 ecu al giorno ha cominciato a decorrere dal 5 marzo 1990, vale a dire dalla scadenza del termine di due settimane dal 19 febbraio 1990, primo giorno lavorativo successivo alla data di notifica.

(4) Nonostante la decisione debitamente notificata e le penalità di mora comunicate, Baccarat non ha dato seguito alla richiesta di informazioni.

(5) L'11 aprile 1990 la Commissione ha preso l'iniziativa di rammentare telefonicamente all'impresa di cui trattasi i suoi obblighi rispetto alla decisione notificata.

Nel corso di tale colloquio telefonico l'impresa ha confermato di non aver inviato le informazioni e i documenti richiesti, facendo valere che l'impresa ricorrente aveva ritirato il ricorso e che le parti erano arrivate ad una transazione.

(6) Con lettera del 12 aprile 1990, ricevuta il 17 aprile 1990, Baccarat ha infine fatto pervenire alla Commissione le informazioni richieste.

(7) Nella sua risposta scritta del 1o ottobre 1990 alla comunicazione degli addebiti, Baccarat non ha contestato gli addebiti formulati dalla Commissione, spiegando che erano da imputare alla sua inesperienza in materia. Baccarat affermava di trovarsi alle prese per la prima volta con tale procedura, di cui aveva mal compreso il funzionamento, e sosteneva di non aver voluto sottrarsi ai suoi obblighi.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

8) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla date fissata nella decisione, al fine di costringerle a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

(9) La decisione presa dalla Commissione il 13 febbraio 1990 a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 17 intendeva obbligare Baccarat a fornirle le informazioni che le erano precedentemente state richieste con lettera a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del medesimo regolamento e le infliggeva, qualora l'impresa non avesse fornito le informazioni richieste nel termine prescritto, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), una penalità di mora di 1 000 ecu per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine di due settimane dalla notifica della decisione.

(10) Avendo l'impresa adempiuto all'obbligo che le incombeva a norma della decisione succitata quarantatrè giorni dopo la data iniziale di decorrenza della penalità di mora, la Commissione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento n. 17, può fissare l'ammontare definitivo della penalità di mora in misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.

(11) Nella fattispecie, la Commissione considera, visti i motivi addotti da Baccarat - ossia che tale società riteneva che la transazione intervenuta con la richiedente e il ritiro del reclamo determinassero la liberazione dall'obbligo di rispondere alla richiesta di informazioni; che essa aveva mal compreso il funzionamento della procedura e che non aveva avuto l'intenzione di sottrarsi ai suoi obblighi - che l'ammontare definitivo della penalità di mora può essere fissato ad un importo totale di 10 000 ecu conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento n. 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

L'ammontare totale della penalità di mora inflitta alla Compagnie des Cristalleries Baccarat con decisione del 13 febbraio 1990 è stabilito in 10 000 ecu. Articolo 2

L'importo totale della penalità di mora deve essere versato nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione sul conto bancario seguente:

Conto n. 310-0933000-43 Commissione delle Comunità europee presso la

Banca Bruxelles-Lambert

Agence Européenne

Rond Point Schuman, 5

B-1040 Bruxelles

A decorrere dalla scadenza del termine sopra indicato la penalità di mora produce interessi di pieno diritto al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ecu il primo giorno feriale del mese nel quale è adottata la presente decisione e maggiorato di tre punti e mezzo - cioè 14 %. Articolo 3

La Compagnie des Cristalleries Baccarat, 30 bis rue de Paradis, F-75010 Parigi, Francia, è destinataria della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 192 del trattato CEE. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1991. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.