31991D0163

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 relativo alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1991, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario della Turchia (91/163/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 27/03/1991 pag. 0046


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1991, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia (91/163/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, del 17 maggio 1977, relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità, in particolare l'allegato IV,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1991, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario della Turchia,

DECIDE: Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1991 l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario della Turchia, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare la Comunità. Articolo 3

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART