31991D0161

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987 - 31 dicembre 1991, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario dell' Algeria (91/161/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 27/03/1991 pag. 0040


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987 - 31 dicembre 1991, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario dell'Algeria (91/161/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (1), entrato in vigore in data 1o novembre 1978, in particolare l'allegato B di detto accordo,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987 - 31 dicembre 1991, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario dell'Algeria,

DECIDE: Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987 - 31 dicembre 1991, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario dell'Algeria, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare la Comunità. Articolo 3

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART (1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.