31991D0136

91/136/CEE: Decisione del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 13/03/1991 pag. 0022 - 0024


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1991 relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (91/136/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1), in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato monetario,

considerando che il governo ellenico ha chiesto un sostegno finanziario a medio termine per la sua bilancia dei pagamenti e per un programma economico di adeguamento e di riforma;

considerando che l'ammontare non ancora rimborsato dei prestiti finora concessi agli Stati membri non supera il massimale indicato nel regolamento (CEE) n. 1969/88;

considerando che, oltre ai problemi immediati della bilancia dei pagamenti dovuti al deterioramento di parte corrente e alla necessità di procedere a sostanziali rimborsi del debito estero, l'economia ellenica presenta serie carenze strutturali che incidono sull'andamento e sulle prospettive dei suoi conti con l'estero; che un prestito per il sostegno della bilancia dei pagamenti erogato per quote risulta opportuno mentre vengono prese misure di risanamento e di adeguamento;

considerando che il miglioramento dei risultati dell'economia ellenica atto a consentire alla Repubblica ellenica di partecipare in modo più completo all'integrazione comunitaria e in particolare di aderire al meccanismo di cambio del sistema monetario europeo prima della data di inizio convenuta per la seconda fase dell'unione economica e monetaria presuppone una riduzione significativa dell'inflazione e un miglioramento della struttura dell'economia; che tali obiettivi saranno raggiunti soltanto grazie ad un contenimento sostanziale dei disavanzi del settore pubblico, ad una severa politica monetaria e ad una rigorosa politica del tasso di cambio, nonché grazie alla riforma e alla liberalizzazione dei mercati dei prodotti, del lavoro e dei capitali;

considerando che la Comunità fornisce già un sostegno all'economia ellenica mediante il finanziamento di programmi comunitari a favore della Repubblica ellenica, in particolare mediante il sistema comunitario di sostegno per le politiche strutturali; che i vantaggi del sostegno comunitario sarebbero rafforzati dal raggiungimento della stabilità finanziaria e in particolare dalla riduzione dell'inflazione a bassi livelli;

considerando che i rimborsi dovuti sui prestiti concessi alla Repubblica ellenica nel 1985, a norma della decisione 85/543/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1985, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (2), avverranno secondo le scadenze previste;

considerando che le autorità elleniche hanno adottato un programma triennale di adeguamento e di riforma e, previa consultazione della Commissione, hanno presentato tale programma contemporaneamente alla loro domanda di prestito; che il governo ellenico si è impegnato a realizzare completamente il suo programma di adeguamento e di riforma sull'arco del triennio 1991-1993, in modo da conseguire gli obiettivi descritti nel programma stesso, comprendenti il ripristino di una posizione sostenibile nei conti con l'estero e di un basso tasso d'inflazione; che un disavanzo della bilancia dei pagamenti di parte corrente pari al 3 % del prodotto interno lordo (PIL) e un tasso d'inflazione del 7 % o meno entro la fine del 1993 sarebbero compatibili con tali obiettivi;

considerando che il governo ellenico prenderà, nel corso del triennio 1991-1993, i provvedimenti necessari per realizzare gli obiettivi perseguiti e introdurre le misure specifiche indicate nel programma, secondo modalità così convenute:

1) L'indebitamento netto dell'amministrazione pubblica centrale espresso in percentuale del PIL non supererà il 10,4 % nel 1991 e il 5 % e l'1,5 % rispettivamente nel 1992 e nel 1993. Nel 1991, in aggiunta alle misure già proposte dalle autorità elleniche, l'obiettivo sarà realizzato congelando 150 miliardi di DRA delle riserve comprese nel bilancio 1991 fino alla fine del settembre 1991 quando avrà luogo, di concerto con la Commissione, un riesame delle tendenze delle entrate e delle spese dell'amministrazione pubblica centrale. Se, sulla base delle tendenze, viene constatato che l'indebitamento netto sarà inferiore all'obiettivo sopraindicato (con esclusione dei 150 miliardi di DRA di riserve), le riserve saranno svincolate su base pro rata fino ad un ammontare non superiore a 150 miliardi di DRA. Qualora venga previsto che l'indebitamento netto supererà l'obiettivo sopraindicato, il governo ellenico adotterà provvedimenti per garantire che l'obiettivo venga raggiunto.

2) L'indebitamento netto combinato delle imprese pubbliche e degli enti pubblici espresso in percentuale del PIL non supererà il 2,2 % nel 1991 e l'1,5 % rispettivamente nel 1992 e nel 1993. Tale percentuale può essere oltrepassata in caso di consolidamento e di accollo dei debiti già esistenti e non registrati di imprese ed enti pubblici, in modo da rafforzare la trasparenza dei conti dell'amministrazione pubblica. L'effetto di tali operazioni sull'indebitamento netto delle imprese pubbliche e degli enti pubblici nell'insieme non supererà un ulteriore 1,3 % del PIL nel 1991. Limiti analoghi per il 1992 e il 1993 saranno convenuti in sede di erogazione della seconda e della terza quota.

3) L'occupazione nel settore pubblico, calcolata in base al numero di dipendenti civili dell'amministrazione centrale, degli enti locali, delle imprese pubbliche e degli organismi pubblici, nonché dell'Istituto greco per la ricostruzione industriale (IRI) e pari a 525 000 dipendenti alla fine del 1990, sarà ridotta del 10 % entro la fine del 1993. A tale risultato si perverrà mediante una politica restrittiva di assunzione e esso comprenderà la riduzione dell'occupazione realizzata mediante privatizzazione delle società IRI e delle imprese pubbliche. Nel caso delle imprese pubbliche l'occupazione totale di un'impresa sarà computata in riduzione dell'occupazione del settore pubblico qualora l'impresa pubblica sia ceduta al settore privato o a investitori stranieri per almeno il 49 % del suo valore.

4) Il gettito fiscale sarà accresciuto migliorando l'efficienza della riscossione delle imposte e, ove necessario, introducendo nuove imposte. Per migliorare l'efficienza a livello della riscossione, il governo ellenico nel 1991 richiederà la consulenza di esperti internazionali, mentre la Commissione, nell'ambito dell'esistente sistema di sostegno comunitario, si adopererà per fornire risorse per il miglioramento dell'amministrazione tributaria. Inoltre, nel 1991 sarà introdotto e posto in vigore il sistema alternativo di imposizione sui redditi per le professioni liberali e il settore artigiano.

Inoltre, le entrare provenienti dal prelievo fiscale sui redditi del settore agricolo saranno progressivamente allineate sulle entrate provenienti dai settori non agricoli, in modo che per l'esercizio finanziario 1993 il gettito proveniente dalle imposte sul reddito del settore agricolo non sia inferiore a 65 miliardi di DRA.

5) Per quanto riguarda il sistema di imposizione sui prodotti petroliferi, il governo ellenico si impegna a:

a) adeguare senza indugio il prezzo al consumo dei prodotti petroliferi alle variazioni del prezzo mondiale del petrolio, al fine di evitare una riduzione della componente fiscale del prezzo al consumo di tali prodotti e secondariamente di aumentarla, in particolare nell'ipotesi di una flessione dei prezzi mondiali del petrolio;

b) attuare una deregolamentazione del mercato durante il 1991;

c) riesaminare, di concerto con la Commissione, verso la fine del 1991, la struttura delle imposte sull'energia a tutela dell'ambiente per valutare la situazione una volta attuata la deregolamentazione ed esaminare le prospettive per incrementare il gettito dell'imposta sui prodotti petroliferi.

6) La spesa totale per aiuti e sovvenzioni correnti non supererà gli 836 miliardi di DRA nel 1991, i 780 miliardi di DRA nel 1992 e i 745 miliardi di DRA nel 1993.

7) Gli aumenti delle retribuzioni nominali nel settore pubblico, come già annunciato dal governo ellenico, non supereranno il 4 % nel gennaio 1991 e il 4 % nel luglio 1991. Tali limiti si applicheranno all'amministrazione centrale, agli enti pubblici, alle imprese pubbliche e agli altri organismi del settore pubblico. La politica dei redditi nel settore pubblico continuerà a mantenere la sua impostazione restrittiva nel 1992 e nel 1993.

8) La spesa di bilancio corrente per beni e servizi, escluse le retribuzioni, sarà ridotta in termini reali nel corso del periodo di aggiustamento.

9) Oltre alle misure intese ad accrescere la trasparenza dei conti finanziari del settore pubblico, previa consultazione con la Commissione, entro il 30 giugno 1991 sarà introdotto un nuovo sistema di sorveglianza e controllo dei risultati di esercizio e dell'indebitamento delle imprese pubbliche e degli enti pubblici. Fino all'entrata in vigore del nuovo sistema, il governo applicherà limiti di cassa all'erogazione di sovvenzioni a carico del bilancio a favore delle imprese pubbliche e degli enti pubblici.

10) L'obbligo imposto alle banche per il finanziamento del bilancio pubblico nella misura del 40 % dei depositi bancari sarà gradualmente soppresso al più tardi secondo il calendario seguente:

- 1o luglio 1991: 30 %,

- 1o luglio 1992: 20 %,

- 1o luglio 1993: 0 %.

11) Per quanto riguarda il sistema di finanziamento obbligatorio del settore artigiano a tassi di interesse preferenziali, a concorrenza del 10 % dei depositi bancari, il governo ellenico razionalizzerà il sistema agli inizi del 1991 e lo sopprimerà entro il 30 giugno 1993.

12) L'accesso diretto del Tesoro alla liquidità della Banca centrale pari al 10 % dell'aumento della spesa pubblica sarà abolito in concomitanza con i progressi realizzati da parte di altri Stati membri nell'eliminazione del finanziamento monetario, e comunque non oltre la fine del 1993.

13) La politica monetaria sarà stabilita anno per anno tenendo conto degli obiettivi convenuti per il disavanzo del bilancio e non verrà resa più flessibile in considerazione di un'eventuale insufficiente realizzazione degli obiettivi. In particolare, il credito totale al settore pubblico e privato non supererà le cifre di 1 670 miliardi di DRA nel 1991, 1 290 miliardi di DRA nel 1992 e 1 100 miliardi di DRA nel 1993. Per quanto riguarda la politica del tasso di cambio, il governo ellenico seguirà nel 1991 una politica che non compensi interamente i differenziali di inflazione nei confronti degli altri Stati membri. Le variazioni del tasso di cambio nominale nel periodo di adeguamento rifletteranno il rallentamento dell'inflazione e terranno conto dell'obiettivo di aderire al meccanismo di cambio nel 1993.

14) Per quanto riguarda la riforma strutturale e per garantire la piena partecipazione della Repubblica ellenica al programma del mercato interno, il governo ellenico si impegna a fornire, entro il giugno 1991, di concerto con la Commissione, un calendario di iniziative legislative sul periodo di aggiustamento con i principali elementi contenuti nelle riforme proposte:

a) deregolamentazione sui mercati dei beni, del lavoro e dei servizi;

b) riforma fiscale e riforma della previdenza sociale;

c) riduzione della quota del settore pubblico allargato;

d) liberalizzazione dei capitali in conformità con la normativa comunitaria.

15) I limiti alle spese per turismo e le restrizioni ai movimenti di capitali, oggetto della deroga in vigore a norma dell'articolo 108 del trattato, saranno soppressi entro due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione;

considerando che si è convenuto che nell'attuazione della presente decisione le autorità elleniche si consulteranno strettamente con la Commissione e porranno a disposizione tutte le informazioni necessarie per una sorveglianza completa ed effettiva del programma di adeguamento deciso; che, conformemente alla presente decisione, l'andamento dell'economia ellenica e della politica economica della Repubblica ellenica sarà esaminato almeno due volte all'anno nell'ambito del comitato monetario o più frequentemente se giustificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

La Comunità concede alla Repubblica ellenica, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1969/88, un prestito di 2 200 milioni di ecu o il controvalore in altre divise. Articolo 2

Il prestito è messo a disposizione della Repubblica ellenica in tre quote. La durata media di ciascuna quota non supererà sei anni. Le tre quote saranno rese disponibili come segue:

- la prima quota, pari a 1 000 milioni di ecu o al controvalore in altre divise, non appena concluse le operazioni di prestito;

- la seconda quota, pari a 600 milioni di ecu o al controvalore in altre divise, non prima del 1o febbraio 1992, fermo restando che detta quota non sarà svincolata fino a quando la Commissione, in consultazione con il Consiglio e alla luce dell'esame dei risultati conseguiti nella realizzazione del programma, esame effettuato in collaborazione con il comitato monetario, non avrà constatato che le misure convenute sono state pienamente eseguite e che gli obiettivi del programma sono stati realizzati o che le ulteriori misure necessarie a realizzare gli obiettivi sono state convenute o pienamente realizzate;

- la terza quota, pari a 600 milioni di ecu o al controvalore in altre divise, non prima del 1o febbraio 1993 subordinatamente al medesimo esame, verifica e consultazione previsti per la seconda quota. Articolo 3

1. Il prestito è concesso sulla base della decisione presa dalla Repubblica ellenica di attuare il programma di risanamento economico che ha presentato e i cui obiettivi sono menzionati nei considerando della presente decisione.

2. La Commissione, in collaborazione con il comitato monetario, esamina ad intervalli regolari l'andamento della situazione economica della Repubblica ellenica e la realizzazione del programma di risanamento economico. Questi esami continueranno fino a quando il prestito non sarà interamente restituito. Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS (1) GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 17.