31991D0087

91/87/CEE, Euratom: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1991 che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 22/02/1991 pag. 0029 - 0029


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1991 che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (91/87/CEE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 90/179/Euratom, CEE (3), che autorizza il suddetto paese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1990, il regime delle riduzioni decrescenti dell'imposta per le piccole imprese, concessa a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 della sesta direttiva, a decorrere dalla stessa data deve essere abrogata l'autorizzazione a procedere al calcolo della base imponibilie IVA per il suddetto regime, e che la fornitura e la manutenzione dei terminali da parte dell'amministrazione federale delle poste TELEKOM vengono assoggettate ad imposta a decorrere dal 1° luglio 1990, si dovrà tenerne conto a decorrere dalla stessa data;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

La decisione 90/179/Euratom, CEE viene modificata come segue:

1) Il punto 1 dell'articolo 3 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2) Il punto 3 dell'articolo 3 è completato, a decorrere dal 1° luglio 1990, dalla disposizione seguente: « nonché le forniture e installazioni di terminali da parte dell'amministrazione federale delle poste TELEKOM (allegato F, ex punto 5). » Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1991. Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione (1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9. (2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 28.