91/47/CEE: Decisione della Commissione, del 22 gennaio 1991, recante approvazione del programma di aiuto al reddito agricolo a favore dei coltivatori del settore olivicolo, presentato dall'Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1991 pag. 0034 - 0034
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1991 recante approvazione del programma di aiuto al reddito agricolo a favore dei coltivatori del settore olivicolo, presentato dall'Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (91/47/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1279/90 (3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il 18 luglio 1990 l'Italia ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore dei coltivatori del settore olivicolo; considerando che le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione informazioni complementari in merito al programma il 20 novembre 1990; considerando che il comitato di gestione per gli aiuti al reddito agricolo è stato consultato il 28 novembre 1990 sulle misure previste dalla presente decisione; considerando che il 19 dicembre 1990 è stato consultato il comitato del FEAOG sui massimali annui che possono essere imputati al bilancio della Comunità conseguentemente all'approvazione del programma, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma di aiuto al reddito agricolo a favore dei coltivatori olivicoli notificato il 18 luglio 1990 dall'Italia alla Commissione è approvato. Articolo 2 I massimali annui che possono essere imputati al bilancio comunitario in virtù della presente decisione sono i seguenti: (in milioni di ECU) 1991 29,5 1992 25,1 1993 20,7 1994 16,3 Articolo 3 L'Italia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8. (2) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17. (3) GU n. L 126 del 16. 5. 1990, pag. 20.