31991D0038

91/38/CEE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.363 - KSB/Goulds/Lowara/ITT) (I testi in lingua tedesca, inglese e francese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/1991 pag. 0025 - 0036


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1990 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.363 - KSB/Goulds/Lowara/ITT) (I testi in lingua inglese, italiana, e tedesca sono i soli facenti fede) (91/38/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dagli atti di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dagli articoli 2, 4, 6 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa o, in subordine, di esenzione presentata il 5 giugno 1987 dalle imprese KSB Aktiengesellschaft Frankenthal, Germania (in appresso KSB), Lowara SpA, Montecchio, Italia (in appresso Lowara), Goulds Pumps Inc., Seneca Falls, New York, Stati Uniti d'America (in appresso Goulds), ITT Fluid Handling Division, New Jersey, Stati Uniti d'America (in appresso ITT), per i due accordi da esse conclusi il 22 luglio 1987 per la ricerca, lo sviluppo e la produzione in comune delle parti idrauliche destinate al convogliamento dei fluidi (wet end) di una pompa monoflusso a corpo anulare ad uno stadio in acciaio al nichelcromo, nonché l'accordo concluso alla stessa data dalle quattro parti con Lowara, in quanto produttore, per la fabbricazione di tali componenti,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 (2),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. La procedura

(1) Con lettera del 5 giugno 1987 le imprese KSB, Lowara, Goulds e ITT hanno notificato un accordo da esse concluso il 5 novembre 1985 per la costituzione di un'impresa comune, la Quattro Tech. SA.

Già in occasione di tale notificazione le parti avevano annunciato una modificazione dell'accordo originario di collaborazione. Con lettera del 4 agosto 1987 esse hanno successivamente presentato i due accordi del 22 luglio 1987, ossia l'accordo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione in comune, e l'accordo di produzione. Le imprese hanno chiesto un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17 o, in subordine, un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.

B. Le imprese

(2) KSB Aktiengesellschaft è il principale produttore europeo di pompe con sede a Frankenthal, Repubblica federale di Germania, con filiali nel mercato comune ed in paesi terzi. Nel 1986 KSB ha assorbito il maggiore produttore francese di pompe, Ets. Pompes Guinard, con sede a Courbevoie. Con tale acquisizione KSB è diventato il maggiore produttore mondiale di pompe. Nel 1987 il fatturato consolidato complessivo di KSB ammontava a 1 379 milioni di marchi tedeschi, di cui il [ . . . ] % (3) circa è stato realizzato nel comparto pompe.

Goulds Pumps Inc., con sede a Seneca Falls, New York, Stati Uniti d'America, con l'acquisizione del 100 % dell'impresa Lowara SpA in data 5 novembre 1985, è divenuto il terzo produttore mondiale di pompe, dopo KSB ed un'azienda giapponese. Nel 1986 il gruppo ha realizzato un fatturato complessivo di 356,226 milioni di dollari statunitensi, ivi compreso il fatturato di 44,482 milioni di dollari statunitensi di Lowara Spa (bilancio dell'esercizio 1986). Come KSB, anche Goulds offre un'ampia gamma di pompe. Lowara fa capo al « Water Technologies Group » di Goulds. Secondo il bilancio dell'esercizio 1986, a partire dal 1981 Goulds ha speso più di 20 milioni di dollari per ricerca e sviluppo.

Lowara SpA, con sede a Montecchio Maggiore (Vicenza), Italia, costituita nel 1968, ha sviluppato il know-how per le componenti in acciaio al nichelcromo anzitutto per pompe con diametro ridotto. Sebbene ora faccia capo a Goulds, che ne detiene il 100 %, essa continua ad essere una delle quattro parti dell'accordo di collaborazione. Alla fine del 1987 ha iniziato la produzione delle nuove componenti idrauliche per tutti i partecipanti all'accordo. Secondo il bilancio dell'esercizio 1987, il fatturato complessivo di Lowara SpA ammontava nel medesimo anno a 99,985 miliardi di lire italiane pari a 139 milioni di marchi tedeschi.

ITT Corporation è articolata in nove divisioni principali. Una di esse è ITT Fluid Technology Corporation, con la quale nel 1987 ITT Corporation ha fuso tutti i propri stabilimenti di produzione e le proprie società commerciali che operano nel ramo della tecnologia dei fluidi. Una delle principali divisioni di ITT Fluid Technology Corporation è ITT Fluid Transfer Division (nell'accordo tuttora indicata come Fluid Handling Division) con sede a Midland Park, New Jersey. È questa la società che effettivamente partecipa all'accordo di collaborazione e che pertanto verrà indicata in appresso quale ITT. La sua divisione più importante è ITT Bell & Gosset con sede a Morton Grove, Illinois. Le nuove pompe oggetto degli accordi sono commercializzate da ITT Bell & Gosset.

Dopo la vendita di Loewe Pumpenfabrik GmbH, Lueneburg, Repubblica federale di Germania, al produttore danese di pompe Grundfos, avvenuta nel 1988, nel comparto pompe ITT è presente sul mercato europeo attraverso le seguenti filiali: Flygt AB, Lindas, Svezia, con le sue filiali europee AB Grindex, Handen Svezia, nonché ITT Marlow e ITT Jabsco, Regno Unito. Nel 1987 il fatturato complessivo di ITT Corporation ammontava, secondo il bilancio dell'esercizio in questione, a 19 525 milioni di dollari statunitensi: circa il [ . . . ] % di questa cifra era il fatturato di Fluid Technology Corporation. Approssimativamente il [ . . . ] % del fatturato di quest'ultima, pari al [ . . . ] % circa del fatturato complessivo di ITT Corporation, era stato realizzato da Fluid Transfer Division, compresa Bell & Gosset.

C. Il prodotto

(3) L'accordo di collaborazione riguarda lo sviluppo e la produzione delle componenti idrauliche di una nuova pompa monoflusso a corpo anulare ad uno stadio. Dette componenti, progettate con il sistema CAD/CAE (computer-aided engineering), sono di acciaio al nichelcromo a stampaggio profondo per poter resistere alle più alte pressioni, pur avendo un corpo sottilissimo, e per essere prodotte in serie. Tali caratteristiche - corpo sottile e produzione in serie - favoriscono la razionalizzazione. Le parti idrauliche, nell'accordo denominate « unità », sono assemblaggi parziali montati nella pompa dalle singole parti unitamente ai pezzi di produzione propria. Queste pompe sono strutturate in modo tale che se ne possano smontare le parti interne senza staccare il corpo pompa dalla tubazione (back pull-out design). I prodotti oggetto dell'accordo di collaborazione potranno consentire di realizzare per la prima volta la produzione in serie di pompe in acciaio legato a stampaggio profondo ad alto rendimento. Per i diametri superiore la portata raggiungerà i 240 m3/h. Grazie a serie integrative, la tecnologia di fusione convenzionale riesce a realizzare portate molto maggiori. Già oggi alcuni fabbricanti (Hilge, Lowara, Grundfos, Ebara) producono pompe in acciaio legato.

Rispetto alle componenti prodotte tradizionalmente per lo più con ghisa grigia, l'utilizzazione dell'acciaio inossidabile al nichelcromo comporta notevoli vantaggi: la resistenza alla corrosione del materiale consente l'utilizzazione di una pompa in acciaio al nichelcromo per molti liquidi, dall'acqua pura agli acidi e liscivie. L'acquirente ha il vantaggio di non dover ricorrere a più pompe, prodotte con materiali diversi a seconda del tipo di fluido da convogliare, essendo in linea di massima sufficiente un unico tipo di pompa pluriliquidi.

Grazie all'impiego dell'acciaio al nichelcromo, tutte le superfici interne a contatto con il fluido sono lisce. Ne deriva una riduzione delle cadute di portata dovute all'attrito, con conseguenti risparmi di energia. L'inossidabilità delle parti a contatto con il fluido garantisce l'incontaminazione del medesimo.

Il materiale convenzionalmente utilizzato per la fabbricazione di pompe, la ghisa grigia, è fragile, mentre il tenace acciaio al nichelcromo resiste meglio ad elevate pressioni, assorbe le vibrazioni, evita rotture o incrinature e sopporta temperature molto diverse che vanno da 30 °C a + 110 °C.

Inoltre le nuove componenti pesano appena un quarto delle corrispondenti componenti convenzionali in ghisa grigia.

(4) Al momento della conclusione dell'accordo per la costituzione di Quattro-Tech SA, il 5 novembre 1985, i partecipanti al primo accordo di collaborazione, KSB e Lowara, non avevano ancora risolto i molteplici problemi tecnici legati allo sviluppo delle pompe. Dalla documentazione fornita dalle parti alla Commissione (verbali di sedute, relazioni, corrispondenza fino al febbraio 1988) risulta che questi problemi sono stati discussi in numerose riunioni alle quali hanno partecipato tutte le parti. Di volta in volta è stato deciso il contributo dei singoli partecipanti alla loro soluzione. In questo contesto ITT e Goulds si sono occupate delle seguenti questioni:

stilistica del corpo della pompa, studi sulla resistenza del materiale, prove di vibrazione e di rumorosità, stilistica della girante e prove della sua stabilità, misurazioni idrauliche, analisi delle conseguenze della forma delle cavità idrauliche sul rendimento idraulico, fissaggio e adeguamento delle parti idrauliche alle altre componenti della pompa, problemi di tenuta, di saldatura, nonché della garanzia di qualità per la produzione in serie.

(5) La collaborazione tecnica continua. Secondo le informazioni fornite dalle parti, in particolare sono ancora in corso lavori nei seguenti settori:

prova di durata dei prototipi di pompe ad elevato rendimento e diametro, determinazione di programmi per il controllo della qualità, nonché salvaguardia della garanzia di qualità e perfezionamenti per tutti i diametri.

(6) Nel 1988, ciascuna delle quattro parti ha immesso sul mercato una prima serie di pompe in acciaio al nichelcromo sviluppate in collaborazione.

D. Il mercato

(7) Le pompe oggetto della collaborazione rientrano nel mercato delle pompe idrauliche monoblocco, monoflusso, a corpo anulare ad uno stadio, con un diametro di uscita a partire da 25 mm (escluse le pompe per scarichi). Sono incluse in particolare in questo tipo di pompe, denominate in appresso pompe idrauliche, le pompe monoblocco con manicotto di entrata assiale, le pompe monoblocco con corpo « inline » e motore sommerso (escluse le pompe per riscaldamento e le pompe con supporto a sbalzo fra cui le pompe normalizzate secondo DIN 24255), le pompe verticali nonché altre pompe monoflusso a corpo anulare ad uno stadio (ad esempio pompe di tipo « U-turn »). Dato che le pompe oggetto dell'accordo sono quelle aventi una portata di 240-250 m3/h (vedi il prospetto fornito da KSB), le pompe aventi tale capacità devono essere incluse.

Non fanno parte del mercato di cui trattasi le pompe a più stadi, le pompe chimiche destinate al convogliamento di sostanze chimiche diverse dalle soluzioni acide ed alcaline, di cui al considerando 3, le pompe per scarichi e le pompe per riscaldamento. Il mercato geografico di cui trattasi comprende tutto il territorio del mercato comune, in quanto le pompe sono regolarmente oggetto di domanda e offerta in tutti gli Stati membri.

(8) In base alle dichiarazioni delle parti che hanno presentato la notificazione nella Comunità, esistono circa 70 produttori di pompe idrauliche. Inoltre le pompe convenzionali in ghisa grigia verrebbero importate in misura crescente da paesi terzi. Nella Comunità la concorrenza sotto il profilo dei prezzi e della qualità è sostenuta e le capacità sono eccedentarie. A fronte dell'elevato numero di offerenti, va però rilevato che KSB è il maggiore produttore di pompe non soltanto europeo, ma anche mondiale. La KSB stima la sua quota di mercato nella Repubblica federale di Germania e, dopo l'acquisizione di Ets. Pompes Guinard, in Francia, superiore al [ . . . ] %, nei paesi del Benelux fra il [ . . . ] e il [ . . . ] % ed in Italia al [ . . . ] %. La sua quota di mercato nella CEE sarebbe del [ . . . ] % circa.

La quota di mercato in Italia raggiunge, assieme a quella di Lowara (circa [ . . . ] %), il [ . . . ] % circa. Secondo informazioni delle parti, dopo la vendita di Loewe Pumpenfabrik GmbH da parte di ITT nel 1988, le quote di mercato di Goulds e ITT nell'insieme della Comunità e nei singoli Stati membri sono di poca rilevanza. Le parti valutano la loro quota complessiva nella Comunità dopo tale vendita al [ . . . ] % circa, mentre nella notificazione l'avevano stimata al [ . . . ] %.

I concorrenti delle parti che hanno presentato la notificazione hanno stimato che la quota di mercato di queste ultime in Germania, Francia ed Italia sia notevolmente più alta: essi ritengono quanto segue. Il mercato rilevante dei prodotti è limitato alle pompe idrauliche normalizzate DIN 24255 con una portata di 100 m3/h. Nella Comunità solo circa 15 produttori di tali pompe possono essere considerati concorrenti. Tra di essi non esiste una sensibile concorrenza sui prezzi, e la quantità e la qualità delle pompe importate da paesi terzi non permettono loro di essere considerati un elemento di concorrenza.

Dalla tesi delle parti che hanno presentato la notificazione e dalle osservazioni dei concorrenti emerge che, rispetto agli altri fornitori su tutto il territorio del mercato comune, KSB ha da sola una posizione relativamente forte nella Repubblica federale di Germania, in Francia e nei paesi del Benelux e, insieme a Goulds/Lowara, anche in Italia.

(1) GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5.

E. Gli accordi notificati

(9) Come detto in precedenza (considerando 1), l'accordo del 5 novembre 1985 per la costituzione di un'impresa comune è stato sostituito da due accordi del 22 luglio 1987, vale a dire:

- l'« Agreement for Joint Research, Development and Production (Joint Agreement) » e

- il « Production Agreement ».

Mentre originariamente all'impresa comune erano affidati i lavori di ricerca e sviluppo, nonché la produzione dei pezzi finiti in acciaio al nichelcromo, ora le parti coordinano la loro collaborazione direttamente, senza ricorrere a tale meccanismo.

Secondo i nuovi accordi, i titolari mantengono il diritto di proprietà sui brevetti e sul know-how nonché sull'attrezzatura necessaria, in particolare, per la produzione delle componenti delle pompe (Joint Agreement Definition of Product Technology and Process Technology, nonché punto 3.6; Production Agreement, punto E dell'introduzione e punti 1.4 e 1.6). Le componenti delle pompe vengono prodotte da Lowara esclusivamente per le altre parti. Non è prevista la concessione di licenze a terzi; per contro, la collaborazione nel campo della ricerca e dello sviluppo continua invariata nella forma sopra descritta (considerando 4). La durata di validità degli accordi, originariamente di dieci anni a decorrere dal 5 novembre 1985, è stata prorogata di due anni.

Oltre al superamento dei problemi tecnici, gli accordi di collaborazione mirano a raggiungere una redditività, il che implica la produzione di un numero minimo di pezzi all'anno [vedi punto E dell'introduzione e definizioni, punto f, ii), del Joint Agreement]. Si aggiunga che KSB e Lowara da sole difficilmente possono realizzare un fatturato congruo. Inoltre viene messo in evidenza (punto H dell'introduzione) che Goulds e ITT, in quanto produttori di pompe, hanno un notevole interesse alla tecnologia sviluppata sinora e intendono completare il progetto in collaborazione con Lowara e KSB grazie al conferimento di capitali, marketing, tecniche di produzione, progettazione, sviluppo e prove.

I due accordi contengono in dettaglio le seguenti disposizioni:

(10) Il « Joint Agreement »

- La durata è calcolata per un primo periodo di dieci anni, a decorrere dal 22 luglio 1987. Allo scadere di tale periodo, con preavviso di dodici mesi l'accordo può essere disdetto (punto 1.4).

- Scopo ed obiettivo dell'accordo sono la ricerca, la progettazione, lo sviluppo e il collaudo delle parti idrauliche della pompa, il conseguimento dei relativi brevetti e la produzione dell'attrezzatura necessaria per la produzione. Le componenti devono essere vendute esclusivamente alle parti dell'accordo di collaborazione (punto 1.2).

- I lavori relativi al progetto vengono decisi dalle parti di comune accordo ed effettuati di concerto per la parte di loro spettanza, fermo restando che l'attuazione dei lavori di ricerca e sviluppo, nonché l'acquisto della necessaria attrezzatura verranno effettuati da ciascuna parte per proprio conto (punti 2.1 e 3.5).

- La durata dei pezzi viene effettuata da Lowara secondo le singole specifiche di ciascuna parte in base a contratti individuali, configurati secondo le condizioni generali stabilite nel « Production Agreement ». Le parti incorporano quindi le componenti nelle loro pompe che immettono sul mercato con il proprio marchio.

- L'inventore è titolare dei diritti per gli eventuali miglioramenti; le altre parti ottengono una licenza a tempo indeterminato gratuita, non esclusiva, solo alla scadenza dell'accordo o dopo il loro recesso (punti 3.1 e 3.6).

- Ogni parte può recedere per gravi motivi e mantiene, a titolo confidenziale, tutte le informazioni necessarie per la pubblicità, l'utilizzazione e la vendita delle pompe (Product Technology) ed una licenza a tempo indeterminato, gratuita, non esclusiva per il know-how tecnico in senso lato (Process Technology). Tuttavia non ha facoltà di concedere sublicenze. Anche dopo il recesso, la parte deve mantenere il segreto d'ufficio e può incorporare i pezzi soltanto in pompe che portano il suo marchio. Subordinatamente a tali condizioni, tuttavia, la parte può autorizzare anche eventuali fornitori alla produzione delle componenti idrauliche (articolo V).

- Per tutta la durata del contratto la « Product Technology » è da considerarsi confidenziale, sempreché la sua pubblicazione non sia la prassi seguita in campo commerciale. La « Process Technology » è considerata come segreto commerciale ed è coperta da un rigoroso segreto d'ufficio disciplinato in maniera molto precisa fino a cinque anni dopo la scadenza dell'accordo (punto 6.4, C. 5).

Affinché venga garantito il segreto d'ufficio, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo ciascuna parte ottiene l'originale con l'insieme della « Process Technology » al fine di eventuali revisioni ed integrazioni. L'originale viene successivamente custodito in una cassetta di sicurezza presso una banca la cui chiave viene conservata da un fiduciario designato dalle parti (« The Third Party »). Alle integrazioni della Process Technology si applica la stessa procedura. Il fiduciario può consentire ad una parte l'accesso alla Process Technology così custodita soltanto previa consultazione.

L'obbligo del segreto d'ufficio va esteso ai fornitori autorizzati alla produzione (per il tutto: articolo VI).

- Le parti convengono di non scambiarsi alcuna informazione che possa pregiudicare la loro posizione di concorrenti al di fuori della collaborazione concordata ed inoltre convengono di osservare tutta la normativa in materia (articolo VII).

- Diritti, obblighi ed interessi derivanti dalla collaborazione possono essere ceduti dalle parti solo previo accordo scritto di tutte le altre.

- Le vertenze fra le parti che non possano essere risolte in via amichevole devono essere sottoposte ad arbitrato secondo le norme della Camera di commercio di Ginevra. Il lodo arbitrale (award) è vincolante (articolo VIII).

- Alla scadenza dell'accordo ciascuna parte ottiene una copia integrale di tutto il know-how e licenze a tempo indeterminato, gratuite, non esclusive. Su richiesta, Lowara continuerà a produrre pezzi di ricambio ancora per due anni (articolo X).

(11) Il « Production Agreement »

- Lowara si impegna a costruire a proprie spese le capacità necessarie (punto 2.3) per la produzione delle nuove componenti (definizione al punto 1.2).

- Lowara è l'unico produttore di tali pezzi (punto 9) e si impegna a fabbricare i prodotti contemplati dall'accordo e l'attrezzatura necessaria per la loro produzione esclusivamente per le parti.

- Lowara stipula contratti individuali con le singole parti alle condizioni stabilite dall'accordo in materia di prezzi (punto 3), condizioni di consegna e garanzie (punto 4), fermo restando che tutte le parti devono essere rifornite alle stesse identiche condizioni.

- Lowara si impegna a mantenere distinte le attrezzature messe a disposizione dalle parti e ad assumersi il servizio di manutenzione e riparazione (punto 7 e punto E dell'introduzione).

- L'obbligo del segreto d'ufficio corrisponde a quello stabilito nel Joint Agreement (per i dettagli vedi punto 8).

- Il Production Agreement vale per dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 1988. Diversamente dal Joint Agreement, può essere disdetto non prima di 18 mesi alla scadenza dei dieci anni. Analogamente al Joint Agreement, allo scadere del periodo di validità può essere disdetto in qualsiasi momento con preavviso di 12 mesi (punto 10.1).

- In materia di arbitrato e divulgazione del know-how dopo la scadenza dell'accordo, di trasferimento di diritti e obblighi a terzi, nonché di fornitura di pezzi di ricambio dopo la scadenza dell'accordo, valgono clausole identiche a quelle del Joint Agreement.

F. Argomentazioni delle parti

(12) Le parti sostengono che la loro collaborazione non ha effetti restrittivi della concorrenza, essendo essa dovuta alla necessità di realizzare un numero sufficientemente elevato di prezzi. Senza tale accordo nessuna di loro avrebbe sviluppato da sola le componenti in acciaio legato. Per tale motivo, la collaborazione implica che le parti non rinuncino alla concorrenza nel campo dell'innovazione. Relativamente alle componenti idrauliche le parti non erano concorrenti potenziali. Tra le medesime esiste comunque una situazione di concorrenza per le altre componenti delle pompe.

Persiste inoltre la concorrenza con produttori terzi. Da un lato continuerà ad esserci una sostenuta concorrenza con le classiche pompe in ghisa grigia, d'altro lato non è detto che in futuro la clientela preferisca effettivamente le nuove pompe in acciaio legato alle pompe convenzionali in ghisa grigia. L'introduzione sul mercato delle prime pompe messe in commercio nel 1988 procede piuttosto a rilento. Comunque non è da escludere che, in caso di successo commerciale delle nuove pompe, produttori concorrenti si associno per sviluppi paralleli.

Inoltre le parti ritengono che la loro collaborazione, in caso di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, possa essere esentata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, in quanto ad essa si applica il regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (4), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. La quota delle parti nel mercato comune (19,2 %) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento è inferiore al limite del 20 % fissato per i concorrenti. La collaborazione si è resa necessaria per motivi tecnici, in quanto solo Lowara disponeva delle cognizioni tecniche di base indispensabili per lo sviluppo delle componenti in acciaio legato, senza essere però in grado di affrontarlo sotto il profilo economico. Inoltre, le parti hanno dichiarato che, se non altro per raggiungere il numero di pezzi necessario, esse avevano sviluppato le nuove pompe per il mercato mondiale, circa la metà del quale (ad esempio America settentrionale, Terzo mondo) lavora con una frequenza di 60 Hz. Le pompe per frequenze di 60 Hz presuppongono requisiti tecnici diversi da quelli delle pompe per frequenze di 50 Hz. ITT e Goulds avrebbero contribuito alla collaborazione con la loro esperienza in questo campo.

G. Osservazioni dei terzi

(13) Alla Commissione sono pervenute osservazioni di terzi in relazione agli accordi di collaborazione notificati (il cui contenuto essenziale è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17), da parte di cinque società concorrenti delle parti che hanno presentato la notificazione. Esse si riferiscono alla posizione di cui le parti godono sul mercato (vedi considerando 8) e contestano l'innovazione che queste pompe rappresentano. Secondo esse anche la tecnologia relativa all'acciaio al nichelcromo per la produzione in serie è abbastanza ben conosciuta; ognuna delle parti all'accordo di cooperazione potrebbe utilizzare da sola questa tecnologia. Tuttavia ammettono che i costi di produzione (in particolare quelli relativi all'attrezzatura ed ai macchinari) diventerebbero redditizi solo a partire da una produzione di almeno 200 000 pompe o di 50 000 componenti identiche. Esse affermano che i problemi relativi allo sviluppo ed alla produzione di componenti di acciaio al nichelcromo erano stati affrontati solo da Loware e KSB e sostanzialmente superati prima dell'adesione all'accordo dei partecipanti americani. Esse considerano che la collaborazione concordata nel novembre 1985 serve solamente a mascherare il vero scopo delle parti, che consiste nella commercializzazione delle pompe in acciaio al nichelcromo al prezzo di quelle in ghisa in virtù della produzione in serie e nell'esclusione di qualsivoglia concorrenza tra di esse allo scopo di assicurarsi il mercato. Inevitabilmente, gli altri concorrenti saranno estromessi dal mercato, dal momento che la potenza economica delle società che potrebbero organizzare una cooperazione antagonista è troppo debole per permettergli una produzione in serie economicamente valida. La società giapponese Ebara produrrà in proprio pompe in acciaio al nichelcromo. Inoltre, le cinque concorrenti non vedono per quale necessità Lowara produca componenti al nichelcromo solo per i partecipanti all'accordo, poiché le vendite a terzi ne ridurrebbero i costi e - in contrasto con l'attuale situazione - stimolerebbero la concorrenza sui prezzi. Le concorrenti temono che, allorché le parti all'accordo saranno riuscite ad estromettere le pompe in ghisa, sfrutteranno il monopolio così raggiunto aumentando i prezzi a scapito dei consumatori.

(14) Una di queste società, la SIHI GmbH & Co. KG, chiede, con lettera del 5 marzo 1990, in base agli argomenti sopra esposti, che vengano adottate misure protettive provvisorie nei riguardi dell'accordo di cooperazione e, in particolare, che venga imposto alle parti l'obbligo di offrire in vendita, entro dieci giorni dall'adozione di tali misure, le componenti idrauliche (corpo e girante), prodotte da Lowara per le pompe idrauliche normalizzate (DIN 24255) in acciaio al nichelcromo, a tutti i clienti allo stesso prezzo convenuto tra Lowara e le altre parti.

La Commissione ha trattato anche questa istanza come una denuncia contro la cooperazione. Con lettera dell'11 aprile 1990 essa ha esposto a SIHI la sua posizione in merito e le ha concesso l'opportunità di manifestare le proprie opinioni ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 99/63/CEE (1).

Gli argomenti particolareggiati dei concorrenti sono presi in considerazione nel prosieguo.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

Accordo fra imprese

(15) KSB, Goulds, Lowara e ITT sono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, ed il Joint Agreement ed il Production Agreement sono accordi ai sensi di tale disposizione.

Restrizioni della concorrenza

(16) Le quattro imprese sono effettivamente concorrenti, in quanto tutte producono pompe convenzionali destinate alle stesse utilizzazioni delle pompe in acciaio legato. In tali comparti esse sono presenti nella Comunità direttamente o tramite affiliate.

Contrariamente a quanto esse dichiarano, le imprese devono essere considerate potenziali concorrenti anche per quanto riguarda le componenti in acciaio al nichelcromo delle nuove pompe. Data la dimensione delle imprese, occorre partire dal presupposto che ciascun gruppo di imprese sarebbe stato finanziariamente in grado di sviluppare da solo queste componenti. Dal giorno della conclusione dell'accordo per la costituzione di un'impresa comune, il 5 novembre 1985, Lowara è stata un'affiliata al 100 % della Goulds. La qualità di potenziali concorrenti non può essere contestata nemmeno adducendo che tecnicamente solo Lowara sarebbe stata in grado di sviluppare le componenti idrauliche della pompa in acciaio al nichelcromo perché era l'unica a possedere la tecnologia di base. Dato che incontestabilmente anche altri produttori di pompe (ad esempio Grundfos, ed Ebara) dispongono di tale tecnologia di base, si può quantomeno immaginare che, grazie ad una licenza, ciascuno dei gruppi interessati avrebbe potuto procurarsi la tecnologia di base presso imprese diverse da Lowara.

Infine, l'esistenza di una concorrenza potenziale fra le imprese interessate non può neppure essere esclusa per il fatto che nessuna di esse si era ancora decisa a realizzare autonomamente lo sviluppo dei pezzi, perché da sola non avrebbe potuto utilizzarne il numero necessario ai fini di una produzione in serie redditizia. Anche in questo caso sarebbero state possibili altre soluzioni, ad esempio una concessione di licenze o di produzione a terzi, in modo da ammortizzare a lungo termine i costi dello sviluppo. Considerate tutte le circostanze del caso, le argomentazioni in materia di redditività non sono abbastanza concludenti ai fini del giudizio sull'esistenza di una potenziale concorrenza.

(17) Con i loro accordi di collaborazione per la ricerca, lo sviluppo e lo sfruttamento delle parti idrauliche della pompa in acciaio al nichelcromo, le imprese interessate hanno rinunciato a procedere autonomamente in un regime di concorrenza, limitando così la rispettiva libertà di azione. Sebbene le altre componenti della pompa portino di volta in volta il rispettivo marchio, per cui l'utilizzatore può scegliere fra più marchi, rimane il fatto che le nuove componenti costituiscono per gli utilizzatori l'elemento decisivo nell'acquisto della nuova pompa.

Prioprio in considerazione dei vantaggi della pompa in acciaio al nichelcromo descritti nei fatti (considerando 3) e della sostenuta concorrenza sul mercato delle pompe idrauliche asserita dalle parti, risulta di particolare rilevanza la concorrenza relativa a nuovi prodotti.

Stando alle dichiarazioni delle parti, occorre inoltre considerare che nella Repubblica federale di Germania ed in Francia la quota di mercato della sola KSB supera il [. . .] %, che la posizione di tale impresa nei paesi del Benelux, dove ha una quota di mercato fra il [. . .] % e il [. . .] %, è rilevante e che anche in Italia, con il [. . .] % circa del mercato, KSB occupa insieme a Lowara una forte posizione. Questo aspetto assume tanto maggior rilievo, in quanto, segnatamente la KSB, ha di fronte come concorrenti una quantità di società notevolmente più piccole.

La concorrenza fra le parti stesse è alquanto limitata. Goulds e ITT, secondo i dati forniti dalle parti, non hanno una quota importante sul mercato delle pompe idrauliche nella Comunità o in parti di essa. Al di fuori dell'Italia, sui mercati su cui KSB ha una forte posizione, Lowara può difficilmente essere considerato un concorrente serio, essendo in tali aree la sua posizione troppo debole rispetto a quella di KSB. È pertanto lecito presumere che le nuove pompe verranno smerciate su questi mercati soprattutto da KSB.

(18) La forma scelta per lo sfruttamento in comune del know-how tecnico (Process Technology), permette alle parti di mantenere il vantaggio tecnico sugli altri concorrenti ottenuto grazie alla collaborazione. Sebbene i diritti sulle invenzioni siano di proprietà dell'inventore, il singolo proprietario non può disporne liberamente. Per tutta la durata del contratto e per cinque anni dopo la sua scadenza il know-how tecnico è coperto da un rigoroso segreto d'ufficio, a cui le parti sono soggette anche qualora recedano dal contratto per gravi motivi [articolo V, punto 3 b)].

Dato che la produzione delle singole componenti per tutte le parti è affidata esclusivamente a Lowara ed inoltre non sono previste né la produzione per conto di terzi né la concessione di licenze a terzi, il know-how tecnico resta di proprietà delle parti.

La volontà delle parti di non divulgare il loro know-how tecnico al di fuori delle loro imprese viene messa in ulteriore rilievo dal fatto che una parte che receda dal contratto per gravi motivi può continuare a produrre i pezzi contemplati dal contratto solo per proprio conto e non può concedere sottolicenze. Anche l'esclusione di terzi dall'accesso al know-how tecnico costituisce una restrizione della concorrenza.

Pregiudizio agli scambi

(19) In considerazione di quanto precede, i due accordi sono tali da incidere sugli scambi tra Stati membri. Come dichiarato nei fatti (considerando 7) il mercato di cui trattasi è costituito dall'intero territorio della Comunità. Nonostante le difficoltà asserite dalle parti per l'introduzione delle nuove pompe sul mercato, è da ritenere che, grazie ai loro vantaggi tecnici, a lungo termine le nuove pompe riusciranno ad imporsi sulle concorrenti pompe convenzionali (in questo senso vedi anche il bilancio di KSB per l'esercizio 1987, pagina 16).

Qualora gli utilizzatori dovessero preferire in definitiva la nuova generazione di pompe, le correnti commerciali di pompe idrauliche nella Comunità potrebbero spostarsi sensibilmente a vantaggio delle parti dell'accordo di collaborazione, soprattutto di KSB e Lowara.

B. Articolo 85, paragrafo 3

Applicabilità dell'esenzione per categorie

(20) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, alle condizioni ivi specificate le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili ad alcune di tali categorie.

La Commissione ha innanzitutto verificato se l'adesione di Goulds e ITT alla collaborazione avviata da KSB e Lowara comportano un'effettiva collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo o se si tratta esclusivamente di uno sfruttamento dei risultati della ricerca di KSB e Lowara, di guisa che sarebbe esclusa l'applicazione di un'esenzione per categorie. Infatti, le parti stesse hanno sempre giustificato la loro collaborazione con la necessità di garantire lo smercio di un numero minimo dei nuovi pezzi. Trattasi pertanto di un problema di sfruttamento.

D'altra parte, come esposto nella parte in fatto (considerando 4), le imprese notificanti hanno dichiarato che, dopo il loro accordo di collaborazione del 1985, ha avuto luogo una seria attività di ricerca e sviluppo, a cui hanno preso parte attiva Goulds e ITT. Dato che dalla conclusione dell'accordo Gould è divenuta proprietario unico di Lowara e l'attività di ricerca svolta dall'affiliata può essere attribuita anche all'impresa madre, la partecipazione di ITT va esaminata con particolare attenzione. La Commissione ritiene che anche i contributi di ITT vadano oltre l'adattamento dei risultati della ricerca e sviluppo alle necessità della propria produzione. Tali contributi sono esposti nella parte in fatto (considerando 4).

In seguito alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, è stato contestato che vi sia stata una qualsiasi reale attività di ricerca e sviluppo relativa alle componenti in acciaio al nichelcromo e che, in ogni caso, Goulds e ITT vi abbiano partecipato.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 418/85, l'esenzione per categoria si applica a « la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o di processi ». Tale nozione è definita ampiamente nell'articolo 1, paragrafo 2 lettera a) in cui ricadono le attività delle parti. Esse hanno sviluppato fino alla produzione in serie una pompa in acciaio al nichelcromo che, anche a detta dei concorrenti, è in grado di sostituire la pompa idraulica standardizzata (DIN 24255) in ghisa. Secondo le dichiarazioni incontestate delle parti che hanno presentato la notificazione, le componenti in acciaio al nichelcromo sono leggere e fatte in modo che un corpo sottilissimo possa resistere ad altissime pressioni. Per raggiungere un tale risultato, tutte le parti hanno sviluppato conoscenze tecniche che ricadono nel campo d'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), in particolare « quelle protette da un diritto di proprietà industriale e quelle non divulgate (know-how) ». In seguito alla presentazione di una domanda di brevetto, in data 9 maggio 1986, l'Ufficio europeo dei brevetti ha accordato, il 1o gennaio 1989, il brevetto europeo n. 259 313 a KSB e Lowara per un corpo di pompa centrifuga di lamiera. Contro tale concessione non sono state avanzate obiezioni. Come indicato nella nota n. 4, anche ITT e Goulds si sono occupate della progettazione del corpo della pompa.

Inoltre, in occasione del Premio 1989 per l'innovazione nell'acciaio che si è tenuto presso il Centro dell'acciaio a Duesseldorf, KSB ha ottenuto il secondo premio per le sue pompe multiuso per le notevoli ed innovative prestazioni in ordine a funzionalità, economicità, progettazione, presentazione estetica e ergonomia. Si tratta di risultati che contribuiscono al progresso tecnico od economico in maniera sostanziale, ai sensi dell'articolo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 418/85.

La collaborazione tecnica nel campo della ricerca e dello sviluppo continua. I contributi di ITT continuano a riguardare lo stesso tipo di problemi, concentrandosi tuttavia sulle pompe del cosiddetto gruppo II, per le quali il diametro del manicotto di pressione o della girante o entrambi sono superiori al diametro corrispondente della prima serie (gruppo I), i cui lavori di sviluppo si sono nel frattempo conclusi. A causa del maggior diametro e delle conseguenti maggiori prestazioni, le pompe del gruppo II creano problemi di particolare rilievo.

Del resto, già nell'accordo per la costituzione dell'impresa comune (Joint Venture Agreement) del 1985, al punto F dell'introduzione, nonché nel Joint Agreement del 22 luglio 1987, al punto H dell'introduzione, ITT e Goulds avevano sottolineato la propria volontà di participare alle attività di ricerca e sviluppo.

Pertanto la Commissione ritiene che era prevista, ha avuto luogo e persiste una ricerca in comune di tutte le parti.

(21) Le attività di ricerca e sviluppo per le pompe del I e del II gruppo vengono realizzate nell'ambito di un programma ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 418/85.

I lavori di ricerca e sviluppo per le pompe del gruppo II si basano sui risultati ottenuti per le pompe di diametro inferiore del gruppo I, il cui sviluppo era tuttavia quasi concluso al momento della notificazione degli accordi oggetto della presente valutazione.

L'articolo I, punto 1.4 del Joint Agreement descrive la relazione con il programma di ricerca formulato nel Joint Venture Agreement nei seguenti termini:

« Il presente accordo si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e vale per un primo periodo di 10 anni (esso copre retroattivamente anche le attività delle parti per l'attuazione del progetto avviato il 16 agosto 1985 o circa a tale data) . . . ».

Già nella notificazione della loro collaborazione, il 5 luglio 1987, quindi prima della conclusione dei due nuovi accordi, le parti avevano dichiarato che si trattava unicamente di una modifica della forma giuridica della loro collaborazione, la quale rimaneva intrinsecamente inalterata. Pertanto la produzione delle pompe del gruppo I va considerata uno sfruttamento in comune dei risultati scaturiti dalla ricerca e dallo sviluppo effettuati congiuntamente, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 418/85.

(22) La Commissione ha inoltre esaminato se fosse esclusa l'applicabilità dell'esenzione per categorie ai sensi dell'articolo 6, lettera g) del regolamento (CEE) n. 418/85 perché « qualora non sia prevista una fabbricazione in comune, le parti sono tenute a non consentire ai terzi la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto ».

In base agli accordi, Lowara produrrà esclusivamente per conto delle parti. Pertanto i terzi non hanno alcun accesso alla nuova tecnica. Sebbene le attrezzature siano di proprietà delle parti, per le quali vengono di volta in volta fabbricati i singoli pezzi, la produzione non avviene separatamente, perché il Production Agreement affida ad un unico fabbricante l'incarico di produrre per tutte le altre parti. La proprietà separata delle attrezzature deve essere interpretata piuttosto come una nuova forma di finanziamento delle medesime, in quanto si è rinunciato a costituire l'impresa comune che avrebbe dovuto provvedere a tale finanziamento.

Pertanto, tale soluzione è conforme all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 418/85, ai sensi del quale lo sfruttamento in comune dei risultati viene effettuato in comune, allorché i relativi lavori sono ripartiti tra le parti in funzione di una specializzazione nella produzione. Inoltre essa è conforme all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ai sensi del quale l'esenzione si applica anche all'obbligo imposto alle parti di acquistare i prodotti contemplati dal contratto esclusivamente dagli altri contraenti cui è stata affidata in comune la fabbricazione.

(23) Le parti stesse hanno fatto riferimento all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento in questione, ai sensi del quale l'esenzione per categorie si applica ai concorrenti soltanto a condizione che « al momento della conclusione dell'accordo i prodotti fabbricati dalle parti e tali da poter essere migliorati o sostituiti dai prodotti contemplati dal contratto non rappresentino, nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, più del 20 % dell'insieme di tali prodotti sui mercati in questione ». Al momento della conclusione dell'accordo, in data 22 luglio 1987, le parti avevano stimato la loro quota di mercato al [. . .] %. L'affiliata di ITT, Loewe Pumpenfabrik GmbH, Lueneburg, è stata venduta a Grundfos appena nella primavera del 1988, quindi dopo la conclusione del contratto. Tuttavia, anche nell'ipotesi che tale vendita abbia ridotto la quota di mercato dello [. . .] %, non va dimenticato che si tratta di stime. Nella loro lettera del 5 giugno 1987, le parti stesse avevano accennato a possibili margini d'errore. Inoltre, i concorrenti ritengono che la quota di mercato delle parti sia sostanzialmente più elevata, basandosi tuttavia su una definizione di mercato più ristretta.

(24) Già a motivo di tali incertezze, non può essere escluso che la quota combinata delle parti sul mercato delle pompe idrauliche nella Comunità superi il 20 %. Come indicato nel paragrafo 8, KSB da sola supera tale quota nella Repubblica federale di Germania ed in Francia e, insieme a Lowara, anche in Italia.

Inoltre il maggiore fatturato che KSB spera di realizzare - quanto meno a lunga scadenza - grazie alla pompa pluriliquidi potrebbe accrescere la quota di mercato delle imprese di cui trattasi. Sussistono pertanto dubbi circa l'applicabilità del regolamento (CEE) n. 418/85, e la collaborazione delle parti va quindi esaminata con una decisione individuale, che la valuti direttamente alla stregua delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato.

(25) L'esame dei due accordi notificati ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 ha portato ai seguenti risultati:

Miglioramento della produzione e promozione del progresso tecnico

(26) Come esposto nella parte in fatto (considerando 3), nonché nel precedente considerando 19, la nuova pompa composta presenta, rispetto alle pompe idrauliche convenzionali, notevoli vantaggi, che consistono nel materiale utilizzato per le componenti idrauliche, l'acciaio al nichelcromo, e in particolare nella loro costruzione. Le pompe saranno prodotte anche con capacità che si situano nel rango più alto, quello sopra i 240 m3/h, in serie ed in economia di materiali (costruzione leggera). Grazie a questi vantaggi, la collaborazione per lo sviluppo delle nuove pompe contribuisce a migliorare la produzione e a promuovere il progresso tecnico. Per quanto concerne questo caso, poiché si tratta anche qui di uno sfruttamento in comune, è opportuno sottolineare che l'articolo 85, paragrafo 3, esige semplicemente l'esistenza di un contributo alla promozione del progresso tecnico e economico, mentre per l'articolo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 418/85 siffatto contributo deve essere sostanziale. Tenendo in considerazione quanto esplicitato al considerando 20, queste condizioni meno rigorose sono certamente soddisfatte.

Parte riservata ai consumatori dell'utile che deriva dagli accordi

(27) I consumatori beneficeranno dei vantaggi della collaborazione almeno perché è migliorata la qualità delle pompe irdrauliche. Inoltre almeno due aspetti delle nuove pompe, ossia il risparmio di energia ed il fatto che i liquidi convogliati attraverso la pompa non inquinano, comportano anche vantaggi di carattere ecologico, che sono rafforzati dal miglior rendimento delle pompe. Trattasi pertanto di un miglioramento delle caratteristiche di utilizzazione. Almeno attualmente, un altro vantaggio consiste nel fatto che queste pompe sono offerte ai consumatori al prezzo delle pompe in ghisa grigia.

Indispensabilità degli accordi ai fini della realizzazione di tali obiettivi

Necessità della collaborazione

(28) A prescindere dalle argomentazioni di carattere tecnico, le parti hanno dichiarato che la collaborazione era necessaria inanzittutto perché i costi dello sviluppo potevano essere sostenibili economicamente solo grazie allo smercio di un numero minimo di pezzi. L'ampliamento della collaborazione iniziale tra KSB e Lowara a Goulds e ITT viene giustificata con il fatto che si cercavano collaboratori esperti in quella parte del mercato mondiale che lavora con frequenze di 60 Hz (ad esempio America settentrionale e molti paesi del terzo mondo).

(29) La Commissione può prescindere dalla questione se la capacità di ricerca di KSB e Lowara da sole non sarebbe stata sufficiente per risolvere nel corso di un opportuno periodo di tempo anche quei problemi che sono stati o saranno risolti grazie al contributo di ITT e Goulds in quanto, in base alle informazioni trasmesse, l'estensione della collaborazione alle due imprese era ragionevole, poiché senza di essa lo sviluppo delle pompe non sarebbe stato redditizio. I costi complessivi per la ricerca e lo sviluppo, nonché per le attrezzature di fabbricazione delle nuove pompe, vengono stimati a circa [. . . ] milioni di marchi tedeschi, pari ad un [. . . ] circa del fatturato annuo di KSB per tutte le pompe che rientrano nella definizione del mercato, ossia approssimativamente al [. . . ] % del fatturato complessivo consolidato per il 1987. Nel caso di Lowara, [. . . ] milioni di marchi tedeschi corrisponderebbero a circa [. . . ] del fatturato complessivo consolidato del 1987, mentre, secondo i dati forniti da Lowara, il fatturato medio per le pompe che rientrano nella definizione del mercato negli anni 1985-1988 ammonta appena al [. . . ] % di tale fatturato complessivo. A prescindere dal fatto che le nuove pompe dovevano essere comparabili alle pompe classiche per quanto concerne la qualità, perché potessero venire accettate dai consumatori, il prezzo per le nuove pompe doveva essere corrispondente a quello delle pompe convenzionali, il che è risultato possibile soltanto con un'adeguata produzione in serie.

Secondo i dati forniti dalle parti, le nuove pompe possono sostituire solo parzialmente le pompe che rientrano nella definizione del mercato.

È comprensibile che in tali circostanze KSB e Lowara abbiano giudicato possibile un ammortamento degli investimenti previsti per la ricerca e sviluppo soltanto con lo smercio di un elevato numero minimo di pompe che nel Joint Agreement viene stimato a 150 000-180 000 all'anno. Per di più, anche i concorrenti ritengono che i costi di produzione possono essere ammortizzati solo con una produzione annua di 200 000 pompe o di 50 000 componenti dello stesso tipo. Secondo i propri dati, fra il 1985 e il 1988 la KSB ha potuto smerciare in media all'anno soltanto circa [. . . ] pompe del tipo rientranti nella definizione del mercato. Lowara non ha potuto precisare il numero dei pezzi; tuttavia il valore del fatturato medio per tali pompe nel periodo 1985-1988 ammonta appena al [. . . ] % circa del fatturato di KSB.

È la ragione per la quale la Commissione ritiene credibili le affermazioni di KSB e di Lowara, secondo le quali esse da sole non avrebbero sviluppato i pezzi idraulici della pompa sino ad ottenere l'idoneità alla produzione in serie, perché il rischio economico era troppo elevato. Le pompe in acciaio al cromo-nichel non esisterebbero sul mercato se non ci fosse stato un allargamento della cooperazione.

L'attuale lenta immissione sul mercato delle pompe del gruppo I dimostra che il rischio commerciale non era irrilevante, proprio come avevano previsto le parti. Pertanto occorre partire dal presupposto che qualsiasi altra impresa avrebbe agito esattamente allo stesso modo del leader del mercato, che ha cercato di ripartire su più imprese il rischio connesso con gli investimenti. Di conseguenza, perlomeno durante una prima fase, non si può contestare a KSB e Lowara di aver preferito la collaborazione ad altre soluzioni, nonostante i summenzionati effetti sulla concorrenza della collaborazione con Goulds e ITT. La scelta di tale soluzione è giustificata dal fatto che i vantaggi della collaborazione tecnica nel campo della ricerca e sviluppo sono collegati con la certezza di poter vendere le componenti idrauliche.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che la collaborazione tra le parti fosse indispensabile ai fini dello sviluppo delle nuove pompe.

Durata della collaborazione

(30) Nel giudicare la durata degli accordi, che è di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 1987 per il Joint Agreement e di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 1988 per il Production Agreement, si deve considerare che nel frattempo si sono conclusi i lavori relativi alle pompe del I gruppo e che le pompe sono in commercio. Per quanto riguarda le pompe del II gruppo, ne sono state sviluppate tre dimensioni, immesse sul mercato nel maggio 1989. La commercializzazione delle altre sei dimensioni è cominciata, in parte, nel 1990, per la parte rimanente è prevista all'inizio del 1991. Recentemente, sono stati di nuovo posticipati i lavori di ricerca e sviluppo relativi alle ultime tre dimensioni. Pertanto, la collaborazione verte, per le pompe del I gruppo, sullo sfruttamento in comune, mentre, per le pompe del II gruppo, sull'attività di ricerca e sviluppo in comune, che, tuttavia, tra breve sarà ultimata, fatta eccezione per le tre ultime dimensioni.

(31) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 418/85, l'esenzione prevista dall'articolo 1 dello stesso si applica per la durata dell'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e, se esiste sfruttamento in comune, per cinque anni supplementari qualora le parti non siano concorrenti. Se le parti sono concorrenti, come nel presente caso, tale esenzione è accordata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, solo se all'atto della realizzazione dell'accordo la quota di mercato combinata dalle parti non supera il 20 % nel mercato comune o in una sua parte sostanziale. L'articolo 3, paragrafo 2 permette di estendere tale esenzione di 5 anni solo se la quota di mercato combinata dalle parti rimane inferiore al 20 %.

(32) Esaminando questo caso come un caso di esenzione tramite decisione individuale e tenuto conto dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, di stabilire un periodo di validità per la dichiarazione di esenzione, la Commissione non ha motivo, nel caso di specie, di derogare al periodo previsto nel regolamento (CEE) n. 418/85.

Secondo le informazioni delle parti, KSB ha messo per la prima volta in commercio nel mercato comune le pompe del I gruppo nella primavera del 1988. La Commissione presuppone che ciò sia avvenuto il 1o giugno 1988. Appare quindi opportuno applicare per l'esenzione il periodo di validità di cinque anni previsto, nel caso dello sfruttamento in comune dei risultati, dal combinato disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 418/85. Pertanto l'esenzione ha effetto fino al 31 maggio 1993.

(33) Eliminazione della concorrenza

Attualmente non sussiste la possibilità che gli accordi escludano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi, in particolare poiché le nuove pompe non si sono ancora affermate sul mercato, dove dovranno affrontare la concorrenza degli altri offerenti di pompe convenzionati. Dato che l'immissione sul mercato sta procedendo più lentamente di quanto pronosticato, non è ancora possibile prevedere se e in qual misura le nuove pompe idrauliche si imporranno sulle pompe convenzionali. Conseguentemente, i timori dei concorrenti non appaiono fondati, almeno attualmente.

C. Articolo 8 del regolamento n. 17

(34) Va però tenuto presente fin d'ora che la quota di mercato delle parti nella Comunità si situa secondo le loro stime ad un livello molto prossimo al massimale stabilito per l'applicazione dell'esenzione per categoria e che i concorrenti ritengono che questa quota sia sostanzialmente più alta. Trattasi di un caso limite, che induce la Commissione ad adottare una decisione individuale. A questo proposito le sue riserve sono dovute alla forte posizione di KSB, maggiore produttore di pompe del mondo, negli Stati membri centrali del mercato comune. Considerando tale posizione, nonché il fatto che delle due parti americane Goulds distribuisce le nuove pompe solo per mezzo di Lowara e ITT non distribuisce nel mercato comune, e che rispetto a KSB Lowara ha una posizione economica relativamente trascurabile, non si può escludere che un eventuale successo delle pompe possa avere in futuro effetti considerevoli sulla struttura del mercato europeo di cui trattasi. È possibile a questo proposito che le attività di ricerca e sviluppo tuttora in corso per le pompe del II gruppo vengano concluse prima del previsto. Il rischio di modifiche strutturali del mercato è ancora maggiore in quanto per la durata della collaborazione i terzi non avranno in alcun modo accesso al know-how delle imprese interessate.

(35) D'altro canto, tutte le parti hanno messo in rilievo la lentezza con cui procede attualmente l'immissione sul mercato. Tuttavia dai dati forniti si deduce che sul mercato statunitense tale immissione è più lenta che in Europa e che KSB ha ottenuto alquanto più successo in Europa. In tali circostanze la Commissione deve vigilare affinché un'eventuale modifica delle strutture del mercato non abbia un effetto tale da indurla a rivedere la decisione di esenzione individuale.

Appare quindi opportuno imporre alle parti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, l'obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo della collaborazione che contenga le seguenti informazioni:

- una descrizione del progresso tecnico nella collaborazione,

- i fatturati annui realizzati nei singoli Stati membri per le pompe rientranti nella definizione del mercato di cui al considerando 7, nonché i fatturati annui realizzati per le nuove pompe. A tale proposito deve essere indicata la rispettiva quota di mercato complessiva per le pompe che rientrano nella definizione del mercato. I dati sul fatturato annuale devono essere forniti in riferimento al valore in ecu e al numero di unità.

Tale relazione deve essere presentata due volte, rispettivamente alla fine di marzo del 1991 e del 1993.

Necessità dello sfruttamento in comune

(36) La Commissione ha, in linea di principio, ammesso lo sfruttamento in comune dei risultati della ricerca e dello sviluppo per un certo periodo dopo l'inizio dello sfruttamento in comune [vedi considerando 9 del regolamento (CEE) n. 418/85]. Tenendo conto delle osservazioni dei concorrenti, tuttavia la Commissione è incline a ritenere che lo sfruttamento in comune nel caso di specie, per il quale è impedito ai concorrenti ogni accesso alle componenti idrauliche della pompa, tende a rinforzare la posizione già forte delle parti sul mercato, in particolare di KSB.

Al termine dell'esenzione, lo sfruttamento in comune non potrà, molto probabilmente, essere considerato indispensabile, se l'esclusività della produzione e della distribuzione resta riservata ai partecipanti alla cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

L'articolo 85, paragrafo 1 del trattato viene dichiarato inapplicabile, per il periodo dal 22 luglio 1987 al 31 maggio 1993, agli accordi conclusi fra le imprese KSB Aktiengesellschaft, ITT Industries, Goulds Pumps Inc. e Lowara SpA. Articolo 2

Alla fine del marzo 1991 e alla fine del marzo 1993 ciascuna delle quattro imprese è tenuta a presentare una relazione sullo sviluppo della collaborazione che contenga le informazioni di cui al punto 35. Articolo 3

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

1) KSB AG

Postfach 225

Johann-Klein-Strasse 9

D-6710 Frankenthal/Pfalz

2) Goulds Pumps Inc.

240 Fall Street

Seneca Falls

USA-New York 13148

3) Lowara SpA

36075 Montecchio Maggiore

I-Vicenza

4) ITT Corporation

Fluid Technology Group

P.O. Box 200

445, Godwin Avenue

Midland Park,

USA-New Jersey 07432 Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1990. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (2) GU n. C 259 del 12. 10. 1989, pag. 5. (3) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernente i segreti relativi agli affari. (4) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

( 30 ) Nel giudicare la durata degli accordi, che è di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 1987 per il Joint Agreement e di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 1988 per il Production Agreement, si deve considerare che nel frattempo si sono conclusi i lavori relativi alle pompe del I gruppo e che le pompe sono in commercio . Per quanto riguarda le pompe del II gruppo, ne sono state sviluppate tre dimensioni, immesse sul mercato nel maggio 1989 . La commercializzazione delle altre sei dimensioni è cominciata, in parte, nel 1990, per la parte rimanente è prevista all'inizio del 1991 . Recentemente, sono stati di nuovo posticipati i lavori di ricerca e sviluppo relativi alle ultime tre dimensioni . Pertanto, la collaborazione verte, per le pompe del I gruppo, sullo sfruttamento in comune, mentre, per le pompe del II gruppo, sull'attività di ricerca e sviluppo in comune, che, tuttavia, tra breve sarà ultimata, fatta eccezione per le tre ultime dimensioni .

( 31 ) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 418/85, l'esenzione prevista dall'articolo 1 dello stesso si applica per la durata dell'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e, se esiste sfruttamento in comune, per cinque anni supplementari qualora le parti non siano concorrenti . Se le parti sono concorrenti, come nel presente caso, tale esenzione è accordata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, solo se all'atto della realizzazione dell'accordo la quota di mercato combinata dalle parti non supera il 20 % nel mercato comune o in una sua parte sostanziale . L'articolo 3, paragrafo 2 permette di estendere tale esenzione di 5 anni solo se la quota di mercato combinata dalle parti rimane inferiore al 20 %.

( 32 ) Esaminando questo caso come un caso di esenzione tramite decisione individuale e tenuto conto dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n . 17, di stabilire un periodo di validità per la dichiarazione di esenzione, la Commissione non ha motivo, nel caso di specie, di derogare al periodo previsto nel regolamento ( CEE ) n . 418/85 .

Secondo le informazioni delle parti, KSB ha messo per la prima volta in commercio nel mercato comune le pompe del I gruppo nella primavera del 1988 . La Commissione presuppone che ciò sia avvenuto il 1o giugno 1988 . Appare quindi opportuno applicare per l'esenzione il periodo di validità di cinque anni previsto, nel caso dello sfruttamento in comune dei risultati, dal combinato disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento ( CEE ) n . 418/85 . Pertanto l'esenzione ha effetto fino al 31 maggio 1993 .

( 33 ) Eliminazione della concorrenza

Attualmente non sussiste la possibilità che gli accordi escludano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi, in particolare poiché le nuove pompe non si sono ancora affermate sul mercato, dove dovranno affrontare la concorrenza degli altri offerenti di pompe convenzionati . Dato che l'immissione sul mercato sta procedendo più lentamente di quanto pronosticato, non è ancora possibile prevedere se e in qual misura le nuove pompe idrauliche si imporranno sulle pompe convenzionali . Conseguentemente, i timori dei concorrenti non appaiono fondati, almeno attualmente .

C . Articolo 8 del regolamento n . 17

( 34 ) Va però tenuto presente fin d'ora che la quota di mercato delle parti nella Comunità si situa secondo le loro stime ad un livello molto prossimo al massimale stabilito per l'applicazione dell'esenzione per categoria e che i concorrenti ritengono che questa quota sia sostanzialmente più alta . Trattasi di un caso limite, che induce la Commissione ad adottare una decisione individuale . A questo proposito le sue riserve sono dovute alla forte posizione di KSB, maggiore produttore di pompe del mondo, negli

Statimembri centrali del mercato comune . Considerando tale posizione, nonché il fatto che delle due parti americane Goulds distribuisce le nuove pompe solo per mezzo di Lowara e ITT non distribuisce nel mercato comune, e che rispetto a KSB Lowara ha una posizione economica relativamente trascurabile, non si può escludere che un eventuale successo delle pompe possa avere in futuro effetti considerevoli sulla struttura del mercato europeo di cui trattasi . E possibile a questo proposito che le attività di ricerca e sviluppo tuttora in corso per le pompe del II gruppo vengano concluse prima del previsto . Il rischio di modifiche strutturali del mercato è ancora maggiore in quanto per la durata della collaborazione i terzi non avranno in alcun modo accesso al know-how delle imprese interessate .

( 35 ) D'altro canto, tutte le parti hanno messo in rilievo la lentezza con cui procede attualmente l'immissione sul mercato . Tuttavia dai dati forniti si deduce che sul mercato statunitense tale immissione è più lenta che in Europa e che KSB ha ottenuto alquanto più successo in Europa . In tali circostanze la Commissione deve vigilare affinché un'eventuale modifica delle strutture del mercato non abbia un effetto tale da indurla a rivedere la decisione di esenzione individuale .

Appare quindi opportuno imporre alle parti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n . 17, l'obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo della collaborazione che contenga le seguenti informazioni :

_ una descrizione del progresso tecnico nella collaborazione,

_ i fatturati annui realizzati nei singoli Stati membri per le pompe rientranti nella definizione del mercato di cui al considerando 7, nonché i fatturati annui realizzati per le nuove pompe . A tale proposito deve essere indicata la rispettiva quota di mercato complessiva per le pompe che rientrano nella definizione del mercato . I dati sul fatturato annuale devono essere forniti in riferimento al valore in ecu e al numero di unità .

Tale relazione deve essere presentata due volte, rispettivamente alla fine di marzo del 1991 e del 1993 .

Necessità dello sfruttamento in comune

( 36 ) La Commissione ha, in linea di principio, ammesso lo sfruttamento in comune dei risultati della ricerca e dello sviluppo per un certo periodo dopo l'inizio dello sfruttamento in comune ( vedi considerando 9 del regolamento ( CEE ) n . 418/85 ). Tenendo conto delle osservazioni dei concorrenti, tuttavia la Commissione è incline a ritenere che lo sfruttamento in comune nel caso di specie, per il quale è impedito ai concorrenti ogni accesso alle componenti idrauliche della pompa, tende a rinforzare la posizione già forte delle parti sul mercato, in particolare di KSB .

Al termine dell'esenzione, lo sfruttamento in comune non potrà, molto probabilmente, essere considerato indispensabile, se l'esclusività della produzione e della distribuzione resta riservata ai partecipanti alla cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 85, paragrafo 1 del trattato viene dichiarato inapplicabile, per il periodo dal 22 luglio 1987 al 31 maggio 1993, agli accordi conclusi fra le imprese KSB Aktiengesellschaft, ITT Industries, Goulds Pumps Inc . e Lowara SpA .

Articolo 2

Alla fine del marzo 1991 e alla fine del marzo 1993 ciascuna delle quattro imprese è tenuta a presentare una relazione sullo sviluppo della collaborazione che contenga le informazioni di cui al punto 35 .

Articolo 3

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione :

1 ) KSB AG

Postfach 225

Johann-Klein-Strasse 9

D-6710 Frankenthal/Pfalz

2 ) Goulds Pumps Inc .

240 Fall Street

Seneca Falls

USA-New York 13148

3 ) Lowara SpA

36075 Montecchio Maggiore

I-Vicenza

4 ) ITT Corporation

Fluid Technology Group

P.O . Box 200

445, Godwin Avenue

Midland Park,

USA-New Jersey 07432

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1990 .

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente