31991D0028

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che autorizza taluni Stati membri a stabilire deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (I testi in lingua francese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (91/28/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 22/01/1991 pag. 0031 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che autorizza taluni Stati membri a stabilire deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (I testi in lingua francese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (91/28/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patate originari della Turchia in linea di massima non possono essere introdotti nella Comunità, a motivo del rischio che vengano contemporaneamente introdotte malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3 di detta direttiva consente tuttavia di derogare a tale norma, purché sia accertato che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi;

considerando che la produzione in Turchia di patate primaticce ottenute da patate da semina fornite da alcuni Stati membri è ormai divenuta prassi consolidata;

considerando che la Commissione, con le decisioni 89/244/CEE (3) e 90/162/CEE (4), ha autorizzato tali deroghe, fatte salve determinate condizioni tecniche, per le patate da consumo originarie della Turchia;

considerando che, secondo le informazioni fornite dalla Turchia e raccolte in tale paese nel corso di una missione condotta nel 1990, vi sono validi motivi per ritenere che, in Turchia, le patate possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non vi sono attualmente fonti suscettibili di provocare l'introduzione di malattie esotiche della patata, in particolare in talune zone delle province di Adana e di Izmir; che inoltre, per quanto riguarda la pataticoltura in tali province, la Turchia applica norme sanitarie e qualitative adeguate e che, tenuto presente che i tuberi sono ottenuti da patate da semina fornite dalla Comunità, è improbabile il manifestarsi di malattie esotiche della patata sconosciute nella Comunità stessa;

considerando che si può quindi stabilire, sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi, sempreché vengano soddisfatte determinate condizioni speciali di carattere tecnico; che la Commissione si adopererà affinché le autorità turche forniscano tutte le informazioni tecniche necessarie per controllare il funzionamento, nel rispetto di dette condizioni speciali, delle misure protettive occorrenti; che le patate vengono importate in un periodo in cui non possono avere effetti sulla situazione sanitaria delle patate prodotte nella Comunità;

considerando che gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta dovrebbero quindi essere autorizzati, per la prossima campagna, a stabilire deroghe per le patate da consumo primaticce originarie della Turchia, purché siano rispettate le suddette condizioni speciali di carattere tecnico; che questo sistema verrà riesaminato in base a una valutazione delle informazioni tecniche fornite dalle autorità turche ed ai risultati del controllo da effettuare sulle patate importate nella Comunità conformemente alla presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

1. Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a stabilire deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE per quanto attiene ai divieti contenuti nell'allegato III, parte A, punto 9 bis della stessa direttiva, per le patate da consumo originarie della Turchia, al fine della commercializzazione nei loro rispettivi territori o tra loro.

2. Devono essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

a) deve trattarsi di patate destinate al consumo umano;

b) deve trattarsi di patate non mature, cioè di patate « non suberizzate » prive di buccia;

c) le patate devono essere state coltivate nella provincia di Adana, a sud della linea Karensall-Duzici, o nella provincia di Izmir, nella regione di OEdemis; le patate devono essere state coltivate in aziende che coltivano patate originarie di Stati membri o della Turchia; le aziende stesse devono essere state assoggettate a supervisione da parte del ministero dell'agricoltura;

d) le patate devono appartenere a varietà i cui tuberi-seme siano stati importati in Turchia esclusivamente dagli Stati membri;

e) le patate devono essere progenie diretta delle patate da semina ufficialmente certificate nel 1990 come « tuberi-seme di base » o « tuberi-seme certificati » in Stati membri;

f) le patate devono essere state trattate con macchinario ad esse riservato o adeguatamente disinfettato dopo ogni uso per altri scopi;

g) le patate non devono essere state tenute in depositi in cui siano state immagazzinate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d);

h) le patate devono essere prive di terra, con una tolleranza dello 0,5 % in peso, nonché di foglie e di altri residui vegetali;

i) le patate devono essere state sottoposte a campionamento, secondo le norme internazionali, da parte del servizio per la protezione vegetale della Turchia, e riconosciute, nel corso dei controlli ufficiali effettuati dal servizio suddetto, come rientranti nelle tolleranze stabilite per i tuberi difettosi indicate nell'allegato I, per un totale massimo del 4,5 %, in numero di tuberi, per tutti i difetti e per un totale massimo del 2 %, in numero di tuberi, per tutti i difetti diversi da inverdimento, calibro fuori misura, a mescolanza di varietà, a condizione che le patate siano prive di larve vive, crisalidi o individui adulti di insetti minatori; le patate non devono aver superato queste tolleranze nemmeno in altri controlli eseguiti da altri organismi per altri scopi;

k) le patate devono essere imballate:

- in sacchi nuovi, oppure

- in contenitori debitamente disinfettati;

su ciascun sacco o contenitore deve essere apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni indicate nell'allegato II;

l) nel certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE si deve riportare:

- sotto il titolo « disinfestazione e/o disinfezione », ogni informazione relativa ai possibili trattamenti di cui alla lettera k), secondo trattino;

- sotto il titolo « dichiarazione supplementare »:

- il nome della varietà,

- l'indicazione « prive di buccia » (Piskin degil),

- il numero d'identificazione o il nome e l'ubicazione dell'azienda in cui sono state coltivate le patate,

- un riferimento che consenta di identificare la partita di patate da semina utilizzata, conformemente alla lettera e),

- i risultati del controllo relativo alla presenza di patate difettose, conformemente alla lettera i);

m) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b), h) e l) può essere verificato da un ispettore inviato su domanda della Commissione; in tal caso, la verifica deve essere confermata dall'ispettore interessato nel certificato fitosanitario ufficiale di cui alla lettera l);

n) al loro arrivo, le patate devono essere controllate dallo Stato membro importatore per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera i); può essere ammessa una tolleranza supplementare dello 0,5 % in numero di tuberi per i marciumi umidi;

o) all'arrivo, lo Stato membro importatore deve prelevare almeno sei campioni di 200 tuberi cadauno di ogni partita di patate importate: tre campioni devono essere controllati, per accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi, nel laboratorio ufficiale dello Stato membro importatore, mentre altri tre campioni devono essere spediti ad altri Stati membri per analogo controllo ufficiale. Tuttavia, in caso di partite non superiori a 25 t, è sufficiente il prelevamento di due campioni; di questi, uno deve essere sottoposto a controllo ufficiale nello Stato membro importatore, mentre il secondo va spedito in altro Stato membro parimenti per controllo ufficiale. Gli organismi nocivi in questione e le modalità di controllo devono essere determinati di concerto con la Commissione e con i servizi per la protezione vegetale degli Stati membri. Articolo 2

1. L'autorizzazione concessa nell'articolo 1 è valida per il periodo dal 1o febbraio al 30 maggio 1991.

2. L'autorizzazione viene revocata qualora si accerti che le condizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o non sono state rispettate. Articolo 3

Anteriormente al 1o agosto 1991, il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi importati in forza della presente decisione e trasmettono loro una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera o). Deve essere pure inviato alla Commissione copia di ogni certificato fitosanitario. Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2)

Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale. (3)

GU n. L 99 del 12. 4. 1989, pag. 26. (4)

GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 30.

ALLEGATO I Tolleranze per i tuberi difettosi

[Articolo 1, paragrafo 2, lettera i)]

Tipo di difetto

Tuberi

(%)

Difetti gravi Gravi danni dovuti al macchinario 1,0 Danni causati da malattie (scabbia) 0,5 Inverdimento 2,0 Marciumi umidi 0,0 Cancrena secca 0,5 Difetti lievi Presenza di terra 0,5

(percentuale per peso) Lievi danni dovuti al macchinario 1,0 Danni causati da insetti 1,0 Calibro fuori misura 1,0 Mescolanza di varietà 0,0

ALLEGATO II Informazioni da riportare sull'etichetta

[Articolo 1, paragrafo 2, lettera k)]

1. Nome dell'autorità che rilascia l'etichetta

2. Nome dell'organizzazione di esportatori

3. Indicazione « patate turche da consumo »

4. Varietà

5. Provincia di produzione

6. Calibro

7. Peso netto dichiarato

8. Indicazione « In conformità dei requisiti di cui alla decisione 91/28/CEE »

9. Contrassegno stampato o impresso per controllo del servizio turco per la protezione vegetale