31991D0013

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1990 concernente gli scambi di animali non vaccinati contro l' afta epizootica durante gli ultimi 12 mesi (91/13/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/1991 pag. 0026 - 0026


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1990 concernente gli scambi di animali non vaccinati contro l'afta epizootica durante gli ultimi 12 mesi (91/13/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai peasi terzi (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che si può permettere il movimento di taluni animali vaccinati al fine di consentire la prosecuzione di rapporti commerciali preesistenti qualora la continuazione di tali scambi non comporti il rischio di diffusione dell'infezione;

considerando che attualmente non è possibilie risolvere i problemi relativi agli scambi di animali vaccinati da meno di 12 mesi, nonché del loro sperma e degli embrioni; che la situazione deve essere riesaminata in futuro alla luce delle informazioni trasmesse dagli Stati membri; che, tuttavia, anche la situazione degli animali vaccinati da oltre 12 mesi deve essere sottoposta a riesame prima della scadenza della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

Gli Stati membri che al momento della notifica della presente decisione praticavano la vaccinazione contro l'afta epizootica e che hanno cessato la vaccinazione non possono opporsi all'introduzione sul loro territorio di animali vaccinati da oltre 12 mesi, qualora siano accompagnati da un certificato che garantisca che essi non sono stati vaccinati nei 12 mesi precedenti. Articolo 2

Al certificato sanitario riportato all'allegato F, modello I e II della direttiva 64/462/CEE del Consiglio (2), che accompagna gli animali destinati agli Stati membri conformemente all'articolo 1, è aggiunto il seguente testo:

« animali non vaccinati contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi, ai sensi della decisione 91/13/CEE della Commissione ». Articolo 3

Le disposizioni di cui sopra si applicano sino al 31 dicembre 1992. Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13. (2)

GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.