31990Y0627(06)

Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull'azione a favore dei disoccupati di lunga durata

Gazzetta ufficiale n. C 157 del 27/06/1990 pag. 0004 - 0006


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1990 sull'azione a favore dei disoccupati di lunga durata (90/C 157/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'impegno assunto dalla Comunità ai fini della coesione economica e sociale,

viste le conclusioni tratte dal presidente al termine della trentasettesima e trentottesima riunione del comitato permanente per l'occupazione, rispettivamente, in data 12 maggio 1989 e 10 novembre 1989,

considerando che, nella risoluzione del 19 dicembre 1984 sulla lotta contro la disoccupazione a lungo termine (1), il (1) GU n. C 2 del 4.1.1985, pag. 3.

Consiglio ha considerato necessario ricorrere a misure specifiche per tener conto del grave problema della disoccupazione di lunga durata, il che esige da parte dei governi e delle parti sociali azioni individuali e comuni a livello locale, regionale e nazionale da sostenersi sul piano comunitario;

considerando che, nella risoluzione del 7 giugno 1984 sul contributo alla lotta contro la disoccupazione delle iniziative locali relative alla creazione di posti di lavoro (1), il Consiglio ha riconosciuto il contributo che tali iniziative possono recare nel quadro degli obiettivi di lotta contro la disoccupazione, date le possibilità di mantenimento o di creazione di posti di lavoro da esse offerte, in particolare nelle piccole imprese;

considerando che, nella risoluzione del 22 dicembre 1986 relativa ad un programma di azione per l'aumento dell'occupazione (2), il Consiglio ha ritenuto necessaria ed urgente un'ulteriore azione volta, tra l'altro, alla promozione e all'incentivazione di progetti, negli Stati membri, a vantaggio dei disoccupati di lunga durata, all'adozione di un'impostazione comunitaria che tenga conto dell'esperienza e delle situazioni specifiche degli Stati membri, attinente ad aiuti all'assunzione di disoccupati di lunga durata, nonché all'individuazione di nuove modalità di aiuto all'inserimento nel lavoro di un maggior numero di disoccupati di lunga durata sulla base di discussioni con le parti sociali sui mezzi per conseguire tale obiettivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (3), all'articolo 4 prevede la forma di partenariato per quanto riguarda le azioni della Comunità;

considerando che, secondo l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Fondo sociale europeo sostiene in tutta la Comunità, come compito prioritario, azioni di formazione professionale ed incentivi a favore dell'occupazione e della creazione di attività autonome per lottare contro la disoccupazione di lunga durata,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Il grave problema della disoccupazione di lunga durata

Il Consiglio rileva che: - attualmente nella Comunità si constatano oltre 7 milioni di persone disoccupate da più di un anno ; la disoccupazione di lunga durata rappresenta oltre il 50 % della disoccupazione totale;

- per la maggioranza dei paesi della Comunità la recente crescita economica, con concomitante diminuzione della disoccupazione, non ha contribuito in modo significativo a ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata;

- la diminuzione della disoccupazione è andata a vantaggio più dei giovani che delle persone appartenenti a fasce di età più avanzata;

- i disoccupati di lunga durata si concentrano per lo più in aree urbane in degrado che spesso presentano numerosi svantaggi quali povertà, condizioni di alloggio inadeguate, criminalità elevata, difficoltà sanitarie e scarso livello di istruzione;

- la disoccupazione di lunga durata è un fenomeno complesso che, benché interessi particolarmente i lavoratori con qualifiche inadeguate o sorpassate e che vivono in zone con alto tasso di disoccupazione, può colpire anche lavoratori qualificati e/o che vivono in zone con basso tasso di disoccupazione;

- la Comunità, tenendo conto della situazione demografica della maggior parte degli Stati membri, avrà bisogno di utilizzare tutte le sue risorse di manodopera, compresi quindi i disoccupati di lunga durata, per raggiungere il suo potenziale economico.

2. Azioni per combattere la disoccupazione di lunga durata a) Il Consiglio ritiene che la disoccupazione di lunga durata degli adulti e dei giovani costituisca uno dei problemi essenziali che caratterizzano il mercato del lavoro, di cui devono tener conto le azioni a livello nazionale e comunitario.

Pur riconoscendo che le politiche del mercato del lavoro spettano principalmente agli Stati membri, è necessaria una risposta a livello comunitario, nazionale e locale con la partecipazione della Commissione, dei governi, dei datori di lavoro e dei sindacati per rendere più efficaci le azioni a favore dei disoccupati di lunga durata.

b) Il Consiglio riconosce che al disoccupazione di lunga durata costituisce un problema tanto sociale quanto economico. Le risposte a livello politico dovrebbero anzitutto puntare al reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e devono essere adeguate sia alla situazione sociale dei disoccupati di lunga durata, sia alle effettive condizioni del mercato del lavoro.

Pertanto l'azione politica dovrebbe: - essere adeguata alle necessità e situazioni dei singoli;

- rispecchiare le esigenze del mercato del lavoro a livello locale e regionale e le relative condizioni;

- fatte salve le politiche e le prassi nazionali del mercato del lavoro, comprendere azioni di assistenza, consulenza, appoggio, nonché esperienze lavorative ed azioni per favorire il passaggio all'occupazione stabile, oltre a qualsiasi altro sostegno in materia di formazione professionale eventualmente necessario; (1) GU n. C 161 del 21.6.1984, pag. 1. (2) GU n. C 340 del 31.12.1986, pag. 2. (3) GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

- associare gli sforzi dei diversi organismi interessati, specialmente a livello locale;

- mirare a impedire il fenomeno della disoccupazione di lunga durata con un ricorso sistematico ad un sempre maggior numero di misure preventive sotto forma di informazione, assistenza, prove attitudinali e azioni di formazione.

3. Responsabilità dell'azione a) Il Consiglio ritiene che le pubbliche autorità, le parti sociali, gli individui stessi abbiano ruoli ben distinti, ciascuno con la propria area di responsabilità, nell'affrontare il problema della disoccupazione di lunga durata.

Il sostegno pubblico può essere rafforzato rendendo i provvedimenti pienamente rispondenti alle necessità dei singoli e dei datori di lavoro.

b) Le azioni dei datori di lavoro sono fondamentali per quanto riguarda il reinserimento dei disoccupati di lunga durata.

I datori di lavoro, per soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera qualificata, avranno la necessità di ricorrere ai disoccupati di lunga durata.

Essi dovrebbero altresì coadiuvare le pubbliche autorità nel compito di individuare le forme più appropriate di sostegno al fine di favorire l'assunzione dei disoccupati di lunga durata.

c) Le pubbliche autorità dovrebbero provvedere in modo particolare a presentare provvedimenti specifici destinati a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata particolarmente svantaggiati.

4. Valutazione delle politiche del settore

Il Consiglio riconosce la necessità di proseguire ed intensificare gli sforzi degli Stati membri nella prospettiva di realizzare una significativa riduzione della disoccupazione di lunga durata.

A questo proposito, pur riconoscendo il ruolo primario degli Stati membri nel valutare le proprie politiche del mercato del lavoro, il Consiglio attende con interesse i risultati della valutazione delle attività della Comunità, in particolare nel contesto del Fondo sociale europeo e dei programmi Ergo e Leda.

5. Azione della Comunità a) Il Consiglio prende atto con interesse dell'intenzione della Commissione di intraprendere azioni nel quadro di un'iniziativa comunitaria ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (1), ispirandosi in particolare ad azioni già intraprese a favore dei disoccupati di lunga durata e coronate da successo.

L'iniziativa agevolerebbe il trasferimento di esperienze positive a favore del reinserimento dei disoccupati di lunga durata nella popolazione attiva tra gli Stati membri e tra i mercati del lavoro locali, sulla base di progetti pilota sperimentali ed innovativi.

Tali progetti indicherebbero i modi migliori per favorire il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nella popolazione attiva. I progetti dovrebbero contemplare azioni riguardanti i gruppi particolarmente svantaggiati (ad esempio le persone che sono particolarmente svantaggiate nell'ottenere un lavoro o che sono state disoccupate per un periodo particolarmente lungo), nonché le misure preventive, l'orientamento, l'assistenza, un'opportuna formazione, l'esperienza lavorativa, l'imprenditorialità, il ruolo dei datori di lavoro, le iniziative prese dalle parti sociali e impostazioni integrate del problema della disoccupazione di lunga durata.

Il Consiglio prende atto che la Commissione farà partecipare gli Stati membri all'elaborazione delle linee direttrici e alla selezione dei progetti a norma degli articoli 14 e 28 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

b) Nel contesto della compartecipazione tra la Commissione e gli Stati membri, il Consiglio annette notevole importanza ai principi alla base delle azioni che la Commissione ha intenzione di intraprendere a favore dei disoccupati di lunga durata. Il Consiglio ritiene che l'iniziativa comunitaria debba andare particolarmente a beneficio di gruppi specifici individuati tra i disoccupati di lunga durata.

Il Consiglio invita la Commissione a riferirgli periodicamente, nel contesto delle relazioni previste agli articoli 25 e 31 del regolamento (CEE) n. 4253/88, in merito alle azioni da essa intraprese nel quadro dell'iniziativa comunitaria ed alla loro attuazione. (1) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 1.