Regolamento (CEE) n. 3920/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1990 pag. 0017 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0080
REGOLAMENTO (CEE) N. 3920/90 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90(2), in particolare l'articolo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede la fissazione di norme di qualità per un certo numero di prodotti destinati ad essere consegnati allo stato fresco al consumatore; che tali prodotti figurano nell'allegato I del regolamento precitato; che tali norme sono applicabili anche all'importazione ed all'esportazione; considerando che i meloni formano già oggetto di notevoli scambi sul piano comunitario e con i paesi terzi; che è quindi auspicabile adottare norme comuni di qualità per detto prodotto; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità inadeguata, di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e di agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuenoccorre a tal fine aggiungere i meloni all'elenco dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1035/72, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1035/72, sotto la rubrica «Frutti» è aggiunto il termine «Meloni». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI (1)GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2)GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.