REGOLAMENTO ( EURATOM, CECA, CEE ) N. 3912/90 DEL CONSIGLIO, DEL 21 DICEMBRE 1990, CHE FISSA I COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI PAESI TERZI
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1990 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3912/90 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1990 che fissa i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1) e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90(2), e in particolare l'articolo 13, primo comma dell'allegato X di detto statuto, vista la proposta della Commissione, considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e fissare di conseguenza, con efficacia dal 1o luglio 1990, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio in detti paesi; considerando che conviene fissare un coefficiente correttore specifico per New York, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Con efficacia dal 1o luglio 1990, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale della Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI (1)GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2)GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>