31990R3890

Regolamento (CEE) n. 3890/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, recante misure conservative nel settore delle carni ovine

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 29/12/1990 pag. 0154 - 0154
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0058


REGOLAMENTO (CEE) N. 3890/90 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1990 recante misure conservative nel settore delle carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), la quotazione comunitaria della qualità tipo comunitaria delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, viene istituita in ciascuno degli Stati membri al più tardi il 1o gennaio 1991;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa alla determinazione della qualità tipo comunitaria, che a tutt'oggi il Consiglio non si è pronunciato in proposito ; che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 scadono al termine della campagna di commercializzazione 1990;

considerando che, in adempimento dei compiti affidatile dal trattato, la Commissione è indotta ad adottare le misure conservative indispensabili per garantire la continuità di funzionamento dell'organizzazione comune del mercato considerato ed evitare eventuali perturbazioni ; che l'obiettivo di tali misure è, in particolare, quello di conservare il regime di determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, sui mercati rappresentativi di ciascuna zona di quotazione e mantenere in vigore le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnello, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3983/89 (3);

considerando che le presenti misure sono adottate in via conservativa e lasciano impregiudicata la decisione da adottarsi ulteriormente dal Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, sono rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità in base ai prezzi constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuna zona di quotazione a norma dell'articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per le varie categorie di carcasse ovine fresche o refrigerate, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

Articolo 2

Ai fini della determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, rilevati a norma dell'articolo 1 si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1481/86.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino alla data in cui acquisteranno efficacia le misure da adottarsi dal Consiglio in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1. (2) GU n. L 130 del 16.5.1986, pag. 12. (3) GU n. L 380 del 29.12.1989, pag. 26.