Regolamento (CEE) n. 3835/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che modifica regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell' Ecuador e del Perð
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1990 pag. 0126 - 0132
REGOLAMENTO (CEE) N. 3835/90 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1990 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell`Ecuador e del Perù<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA> IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l`articolo 113, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che i regolamenti (CEE) n. 3831/90 (3), (CEE) n. 3832/90 (4) e (CEE) n. 3833/90 (5) applicano preferenze tariffarie generalizzate per l`anno 1990 a taluni prodotti industriali, ai prodotti tessili e a taluni prodotti agricoli, originari di paesi in via di sviluppo; considerando che la Comunità applica a questi paesi, tra i quali figuravano fino al 13 novembre 1990 la Bolivia, la Colombia, l`Ecuador e il Perù, un trattamento preferenziale, in funzione del loro livello di sviluppo e della loro competitività, che, nel settore industriale e tessile, consiste in una sospensione del dazio nel quadro di un contingentamento e di una limitazione tariffaria individuale e in una riduzione del dazio doganale senza limitazioni quantitative nel settore agricolo, eccettuati cinque prodotti soggetti a importi fissi a dazio ridotto; considerando che lo sviluppo della produzione di cocaina, in Bolivia, in Colombia, nell`Ecuador e in Perù, si effettua a scapito delle produzioni agricole lecite il cui reddito entra nelle economie di questi paesi; che questa situazione comporta un calo sotanziale dei proventi d`esportazione dei paesi in oggetto; considerando che il traffico della cocaina pregiudica notevolmente l`integrità sociale di questi paesi e degrada le loro economie al punto da compromettere e addirittura far regredire il loro sviluppo; considerando che la Comunità ha accolto favorevolmente la richiesta di sostegno al programma speciale di cooperazione presentato dal governo colombiano; che, per aumentare i proventi d`esportazione dei paesi interessati e migliorarne il tasso di crescita, è opportuno offrire un aiuto maggiore, a titolo eccezionale e temporaneo, concedendo loro un regime comunitario di preferenze tariffarie generalizzate che consiste nell`esenzione dal contingentamento e dal massimale e nella concessione della franchigia del dazio per i prodotti industriali e tessili e nella franchigia del dazio per un elenco particolare di prodotti nel settore agricolo; che questo regime dovrebbe essere loro concesso per la durata prevista del programma speciale, ossia quattro anni, fatto salvo il carattere annuo dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 3831/90 non si applicano alle importazioni in questione originarie della Bolivia, della Colombia, dell`Ecuador e del Perù. Articolo 2 Gli articoli 2, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 3832/90 non si applicano alla Bolivia, alla Colombia, all`Ecuador e al Perù. Articolo 3 1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell`Ecuador e del Perù elencati nell`allegato del presente regolamento. L`articolo 1, paragrafo 4 e gli articoli da 7 a 12 del regolamento (CEE) n. 3833/90 si applicano, senza pregiudizio della riscossione dei dazi addizionali eventualmente applicabili, a questi paesi ed ai prodotti elencati nell`allegato del presente regolamento. 2. Le Bolivia, la Colombia, l`Ecuador e il Perù sono depennati dall`elenco dei paesi di cui all`allegato III del regolamento (CEE) n. 3833/90. Questi paesi beneficiano tuttavia delle misure previste all`articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3834/90 (6) concernente la riduzione, per il 1991, dei prelievi per taluni prodotti agricoli orginari dei paesi in via di sviluppo. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. RUFFOLO ALLEGATO <(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA> >SPAZIO PER TABELLA> '