Regolamento (CEE) n. 3713/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, relativo alle modalità esecutive delle decisioni sulla concessione del contributo del FEAOG, Sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca disciplinati dal regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 21/12/1990 pag. 0029 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0157
REGOLAMENTO (CEE) N. 3713/90 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 relativo alle modalità esecutive delle decisioni sulla concessione del contributo del FEAOG, Sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca disciplinati dal regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 23, considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, Sezione orientamento (2), ha abrogato il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (3), tranne gli articoli 6-15 e 17-23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989, ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca; considerando che il regolamento (CEE) n. 866/90 ha stabilito all'articolo 21 le disposizioni di transizione per i pagamenti relativi ai progetti del regolamento (CEE) n. 355/77 ; che l'applicazione di detto articolo implica un intervento maggiore da parte dello Stato membro interessato; considerando che occorre pertanto definire i dati che devono figurare nelle domande di pagamento trasmess alla Commissione dall'autorità designata dallo Stato membro, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90; considerando che, al fine di uniformare le domande di pagamento, è opportuno mettere a disposizione delle autorità designate un sistema informatizzato; considerando che la Commissione deve essere tenuta informata sulla realizzazione dei progetti, per accertare che essa si svolga conformemente alle condizioni e alle scadenze fissate dalle decisioni relative al contributo; considerando che, ai fini di un controllo efficace delle domande di pagamento, gli Stati membri devono provvedere a che tutti i documenti giustificativi in base ai quali sono stati calcolati gli aiuti vengano tenuti a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni dopo il versamento del saldo di un contributo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'autorità designata deve presentare alla Commissione le domande di pagamento di anticipi ed i rendiconti trimestrali relativi ai progetti per i quali è stato concesso un aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77, conformemente agli allegati da II a IV del presente regolamento. 2. A partire dal terzo trimestre 1995, la Commissione non verserà più alcun anticipo. 3. L'autorità designata comunica alla Commissione, al più tardi alla data di invio del primo computo trimestrale, i formulari mediante i quali i beneficiari sono invitati a presentare le loro domande di pagamento. Questi formulari devono contenere almeno una descrizione delle modalità di finanziamento del progetto, una ricapitolazione delle spese effettuate nonché una tabella comparativa - basata su indicatori quantitativi e materiali - degli investimenti previsti e di quelli realizzati, secondo quanto richiesto dall'allegato I al punto 3. L'autorità designata comunica, entro lo stesso termine, i metodi di controllo applicati e il testo delle disposizioni nazionali di attuazione, a qualsiasi altro documento relativo all'esecuzione amministrativa dell'azione. Essa comunica altresì gli aggiornamenti della documentazione menzionata nel presente paragrafo. Articolo 2 Può essere dato seguito a una domanda di anticipo per un determinato trimestre soltanto dopo che sia stato presentato il rendiconto trimestrale relativo al penultimo trimestre. Articolo 3 L'autorità designata comunica annualmente alla Commissione quadri schematici dello stato d'avanzamento dei progetti, il primo dei quali riflette la situazione al 31 dicembre 1990, conformemente all'allegato V. Articolo 4 I dati previsti dagli allegati IV e V vengono trasmessi, in linea di massima, tramite un sistema informatizzato. La Commissione stabilisce il software necessario e lo mette a disposizione dell'autorità designata. La Commissione può anche provvedere alla fornitura dell'attrezzatura tecnica e alla formazione degli addetti. (1) GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1. (2) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 25. (3) GU n. L 51 del 23.2.1977, pag. 1. Articolo 5 L'autorità designata adotta le misure necessarie affinché tutti i documenti giustificativi e i dati contabili riguardanti i singoli progetti vengano conservati per un periodo di tre anni dalla data di versamento del saldo del contributo. Articolo 6 Per i progetti le cui domande di pagamento siano state presentate alla Commissione dall'autorità intermediaria conformemente al regolamento (CEE) n. 1685/78 della Commissione (1) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si può procedere al pagamento di un'ulteriore quota, da parte dell'autorità designata, soltanto dopo che il FEAOG abbia versato la propria partecipazione per la quota precedentemente richiesta, o qualora il FEAOG stesso abbia comunicato l'importo da pagare da parte dell'autorità designata. Articolo 7 Il regolamento (CEE) n. 1685/78 è abrogato. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 1. ALLEGATO I DOMANDE DI PAGAMENTO DI ANTICIPI E RENDICONTI TRIMESTRALI PER I PROGETTI CHE FRUISCONO DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 355/77 (Osservazioni preliminari) 1. Presentazione delle domande di pagamento Le domande di pagamento, i computi trimestrali e tutte le informazioni supplementari devono essere presentati in duplice copia alla Commissione delle Comunità Europee Direzione Generale dell'Agricoltura FEAOG - Orientamento (VI-G-5) Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles 2. Controllo finanziario Per quanto riguarda eventuali infrazioni a una disposizione comunitaria o nazionale, commesse a detrimento del bilancio comunitario, occorre attenersi all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio (1), concernente il trattamento delle irregolarità e l'organizzazione di un sistema d'informazione sulle medesime. Gli importi recuperati vanno detratti dal pagamento richiesto o vanno restituiti al FEAOG, Sezione Orientamento. La Commissione viene tenuta informata circa l'entità degli importi ricuperati e l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Le misure necessarie per i controlli di cui all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 devono essere adottate dagli Stati membri ; tutti i rapporti nazionali riguardanti il controllo dell'azione vengono tenuti a disposizione della Commissione. 3. Indicatori quantitativi e materiali Gli indicatori quantitativi e materiali possono, in particolare, essere: - numero - lunghezza - superficie - volume - capacità. (1) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 1. ALLEGATO II >PIC FILE= "T0048142"> ALLEGATO III >PIC FILE= "T0048143"> ALLEGATO IV >PIC FILE= "T0048144"> ALLEGATO V >PIC FILE= "T0048145">