31990R3648

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3648/90 DEL CONSIGLIO, DELL' 11 DICEMBRE 1990, CHE STABILISCE LE REGOLE GENERALI D' APPLICAZIONE DELL' ATTO D' ADESIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO PER QUANTO RIGUARDA IL MECCANISMO DI COMPENSAZIONE ALL' IMPORTAZIONE DEGLI ORTOFRUTTICOLI PROVENIENTI DAL PORTOGALLO

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 27/12/1990 pag. 0016 - 0018


REGOLAMENTO (CEE) N. 3648/90 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1990 che stabilisce le regole generali d'applicazione dell'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commisione,

considerando che l'articolo 318 dell'atto di adesione prevede, nel settore degli ortofrutticoli, a decorrere dall'inizio della seconda tappa del periodo di transizione per il Portogallo, l'istituzione di un meccanismo di compensazione all'importazione, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, appresso denominata «Comunità a dieci», dei prodotti per cui è fissato un prezzo di riferimento nel confronti dei paesi terzi, in applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90(2);

considerando che, a norma delle disposizioni necessarie ad attuare detto meccanismo, è opportuno definire, in particolare, le regole di rilevamento dei prezzi alla produzione per prodotti o varietà rappresentativi della produzione commercializzata, ai fini del calcolo del prezzo d'offerta comunitario; che va tenuto presente che i prezzi si riferiscono a prodotti condizionati per il trasporto;

considerando che ai fini della determinazione del prezzo d'offerta portoghese, calcolato ogni giorno di mercato in base ai corsi rappresentativi rilevati, è opportuno definire i corsi da considerare rappresentativi; che, per avere una visione reale della situazione del mercato, i corsi da prendere in considerazione devono riferirsi a una cospicua parte delle merci presentate sul mercato; che è quindi opportuno definire la natura dei corsi e le quantità di prodotti da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'offerta portoghese;

considerando che, quando il prezzo d'offerta del prodotto portoghese è inferiore al prezzo d'offerta comunitario,

la compensazione viene realizzata mediante la riscossione di un importo correttore, in virtù dell'articolo 318, punto 1, lettere d) ed e) dell'atto di adesione; che, per consentire, in buone condizioni, un regolare funzionamento del regime di compensazione e per non assoggettare i prodotti portoghesi all'applicazione di un regime più rigoroso di quello applicabile all'importazione dei prodotti originari dei paesi terzi, è opportuno prevedere che la fissazione di un importo correttore e la sua abrogazione siano decisi in base ai corsi di alcuni giorni di mercato consecutivi ed è opportuno definire il metodo da seguire,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo d'offerta comunitario, di cui all'articolo 318, punto 1, lettera a) dell'atto di adesione, valido per l'insieme della Comunità a dieci, è fissato per ciascuna campagna di commercializzazione o per ciascuno dei periodi in cui può essere suddivisa una campagna, in funzione dell'evoluzione stagionale dei corsi. Esso viene fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. Tuttavia, per il periodo compreso dal 1o gennaio 1991 alla fine della campagna di commercializzazione 1990/1991, esso viene fissato anteriormente al 1o gennaio 1991.

2. I prezzi alla produzione da considerare per la fissazione del prezzo d'offerta comunitaria sono i prezzi di prodotti nazionali definiti nelle loro caratteristiche commerciali, rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi delle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o una parte di esso e che corrispondono alla categoria di qualità I e a determinati requisiti di condizionamento.

La media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo è stabilita escludendo i corsi che si possono considerare eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni del mercato. Inoltre non si prende in considerazione la media di uno Stato membro qualora essa si allontani in modo eccessivo dalle normali fluttuazioni.

3. Le spese di trasporto di cui all'articolo 318, punto 1, lettera a) dell'atto di adesione possono essere calcolate forfettariamente.

Articolo 2

Per il calcolo del prezzo d'offerta portoghese di cui all'articolo 318, punto 1, lettera b) dell'atto di adesione, la Commissione segue regolarmente, in base alle informazioni fornitele dagli Stati membri o da essa raccolte, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali, l'evoluzione dei corsi medi dei prodotti in provenienza dal Portogallo sull'insieme dei mercati rappresentativi della Comunità a dieci per i quali sono disponibili corsi, ossia corsi medi sui mercati d'importazione più rappresentativi degli Stati membri nonché quotazioni significative rilevate su altri mercati per importanti quantitativi di tali prodotti o, mancando corsi sui mercati più rappresentativi, quotazioni significative rilevate su altri mercati per quantitativi importanti.

Si considerano rappresentativi:

I corsi dei prodotti della categoria I, purché le quantità di tale categoria rappresentino almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;

I corsi dei prodotti della categoria I, completati, qualora i prodotti di tale categoria rappresentino meno del 50 % dei quantitativi II per quantitativi che consentono di coprire il 50 % del quantitativi totali commercializzati;

categoria II, qualora manchino i prodotti della categoria I, a meno che non sia deciso di applicare un coefficiente di adeguamento ove, a seguito delle condizioni di produzione in Portogallo, tali prodotti non siano, per le loro caratteristiche qualitative, normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I. Il coefficiente d'adeguamento, viene applicato ai corsi previa detrazione dei dazi doganali.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 318, punto 1, lettere d) ed e) dell'atto di adesione, è applicabile la procedura seguente:

1.Se il prezzo d'offerta portoghese si mantiene per due giorno di mercato consecutivi a un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo d'offerta comunitario, viene istituito, salvo casi eccezionali, un importo correttore. Tale importo è pari alla differenza fra il prezzo d'offerta comunitario e la media aritmetica degli ultimi due prezzi d'offerta portoghesi disponibili.

2.Qualora si constati che per 5-7 giorni di mercato consecutivi, il prezzo d'offerta portoghese è alternativamente al di sopra e al di sotto del prezzo d'offerta comunitario, con la possibilità che prezzi d'offerta portoghesi superiori o inferiori al prezzo d'offerta comunitario si presentino anche per due giorni di mercato consecutivi senza che questo fenomeno determini l'applicazione del punto 1, viene istituito, salvo casi eccezionali, in deroga allo stesso punto 1, un importo correttore alle condizioni appresso indicate:

tale importo correttore viene istituito se tre prezzi d'offerta portoghesi sono risultati inferiori al prezzo d'offerta comunitario e purché uno di tali prezzi d'offerta portoghesi risulti inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario;

tale importo correttore è pari alla differenza fra il prezzo d'offerta comunitario e l'ultimo prezzo d'offerta portoghese disponibile, inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario.

3.L'importo correttore istituito in virtù dei punti 1 e 2 è identico per tutti gli Stati membri della Comunità a dieci e si aggiunge ai dazi doganali vigenti.

4.L'importo correttore istituito in applicazione del punto 1 non è modificato, fintantoché la variazione degli elementi del suo calcolo non implica, per tre giorni di mercato consecutivi a decorrere dalla sua applicazione effettiva, una modifica del suo importo di oltre 1,2 ecu.

L'importo correttore è abrogato se dopo la sua applicazione effettiva, i prezzi d'offerta in Portogallo di due giorni di mercato consecutivi si collocano ad un livello almeno pari a quello del prezzo d'offerta comunitario o se mancano i corsi per sei giorni lavorativi consecutivi. Questo provvedimento interviene anche se l'applicazione del primo comma determina la fissazione dell'importo correttore a livello zero.

5.L'importo correttore istituito conformemente al punto 2 è applicato per 6 giorni.

L'importo correttore può essere abrogato prima dello scadere di tale termine soltanto se:

l'applicazione del punto 1) determina la fissazione di un nuovo importo correttore superiore o se, a decorrere dall'applicazione effettiva dell'importo correttore, i prezzi d'offerta portoghesi si collocano, per tre giorni di mercato consecutivi, a un livello almeno pari a quello del prezzo d'offerta comunitario.

Articolo 4

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamente nonché il prezzo d'offerta comunitario sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. L'istituzione, la modifica e l'abrogazione dell'importo correttore sono decise dalla Commissione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

Per il ConsiglioIl PresidenteV. SACCOMANDI

(1)GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2)GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.