31990R3577

Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0023 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 66 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 66 pag. 0021


REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/90 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89(2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89(4),

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90(6), in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 80,

vista la proposta della Commissione(7),

visto il parere del Parlamento europeo(8),

visto il parere del Comitato economico e sociale(9),

considerando che la Comunità ha adottato un insieme di regole concernenti la politica agricola comune ;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

nel quadro della politica agricola comune, a decorrere dal 1o luglio 1990, la Repubblica democratica tedesca, con iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della regolamentazione agricola comune ;

considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio ;

considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, normalmente, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agricola comune ed al perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 39 del trattato ;

considerando che in vari settori si applicano misure volte a stabilizzare i mercati di produzioni eccedenti ; che è d'uopo precisare l'applicazione di tali regimi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che i quantitativi massimi garantiti fissati per la maggior parte dei settori in questione scadono al più tardi alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992 ; che, tenuto conto dell'incompletezza delle informazioni finora disponibili circa i consumi effettivi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è opportuno lasciare immutati i quantitativi massimi garantiti per il tempo in cui resteranno ancora in vigore, evitando quindi di prendere in considerazione la produzione tedesco-orientale al momento della determinazione della produzione comunitaria ; che comunque tutta la produzione tedesca del settore in questione dovrà essere assoggettata alle norme specifiche applicabili in caso di superamento del quantitativo massimo garantito fissato per tale settore ;

considerando che alcune condizioni relative all'intervento devono essere adeguate per tener conto delle condizioni di produzione e delle strutture operative proprie al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve pregiudicare la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che si rendono quindi necessari alcuni temperamenti a tale regime, i quali dovrebbero tuttavia essere strettamente limitati alle aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che è parimenti opportuno provvedere affinché le quote supplementari attribuite alla Germania nel settore saccarifero servano esclusivamente all'agricoltura tedesco-orientale ;

considerando che al momento della fissazione dei quantitativi globali di latte garantiti per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è necessario prevedere una riduzione del 3 % analoga a quella decisa nella Comunità nel 1986 per tener conto dell'evoluzione del mercato del latte ; che è opportuno indennizzare i produttori interessati secondo modalità corrispondenti a quelle previste per gli altri produttori della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera(10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 841/88(11) ;

considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 775/87(12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/89(13), ha stabilito la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ; che l'indennità a tal fine fissata nella Comunità ha tenuto conto del fatto che la sospensione doveva essere realizzata dopo tre anni di funzionamento del regime e su un arco di tempo di due anni ; che è indispensabile imporre ai produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca una corrispondente sospensione dei quantitativi di riferimento ; che, tuttavia, in tale territorio la sospensione sarà realizzata in una sola volta e nel primo anno di applicazione del regime, allo scopo di evitare spese supplementari per lo smaltimento di prodotti lattiero-caseari ; che al momento della fissazione dell'indennità destinata a compensare la sospensione dei quantitativi di produzione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è opportuno prendere in consideconsiderando che per agevolare l'evoluzione delle strutture agrarie nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la quale comprenderà sia la creazione di aziende a carattere familiare, sia il riassetto delle aziende cooperative, è necessario prevedere alcuni adattamenti temporanei della regolamentazione per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agricola comune (obiettivo 5a) ; che i necessari adeguamenti della regolamentazione concernente altri obiettivi strutturali costituiscono oggetto di un regolamento distinto ;

considerando che le misure intese al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca in taluni casi dovranno essere adottate gradualmente, onde evitare bruschi conflitti sia a livello sociale e dell'occupazione che a quello dell'equilibrio rurale e regionale ;

considerando che la ristrutturazione dell'agricoltura nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca richiede misure particolari, intese a dare un nuovo assetto alle cooperative nonché a facilitare l'accesso degli agricoltori

alla proprietà dei mezzi di produzione ; che tali misure devono però fondarsi, nella misura del possibile, su principi e criteri comunitari, in modo da favorire la libera concorrenza ed evitare situazioni di monopolio ;

considerando che l'applicazione dei principi della politica agricola comune nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ha provocato un'improvvisa e consistente contrazione del reddito dei produttori interessati ; che è opportuno autorizzare temporaneamente la Repubblica federale di Germania a prevedere un regime di aiuti nazionali intesi ad attenuare tali perdite di reddito ;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli(14), modificato dal regolamento (CEE) n. 1004/84(15), la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad accordare ai produttori tedeschi un aiuto speciale destinato a compensare la contrazione del reddito conseguente all'adattamento del tasso rappresentativo nel 1984 ;

considerando che è opportuno determinare le norme applicabili alle scorte di prodotti esistenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione tedesca ; che, per quanto concerne le scorte d'intervento pubblico, è d'uopo che la Comunità le prenda a carico soltanto ad un valore deprezzato, conformemente ai principi fissati all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia(16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89(17) ; che le spese di questo deprezzamento saranno a carico della Repubblica federale di Germania ; che, per quanto concerne le scorte private esistenti, la Repubblica federale di Germania deve eliminare a proprie spese qualsiasi scorta superiore al quantitativo di una scorta normale ; che la Commissione controllerà che tali scorte vengano determinate secondo criteri obiettivi e con la massima trasparenza ;

considerando che il livello di informazione sulla situazione dell'agricoltura nell'ex Repubblica democratica tedesca non consente di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato, la quale permetta, all'occorrenza, di adattare ed integrare le misure previste nel presente regolamento ;

considerando che l'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Republica democratica tedesca, la quale impone

l'adozione di misure di carattere transitorio e urgente nel settore agricolo, determinerà difficoltà nuove e gravi per taluni Stati membri che ancora si trovano nel periodo transitorio e che è quindi necessario provvedervi ;

considerando che misure di salvaguardia possono risultare necessarie nel caso insorgano difficoltà gravi e tali da mettere in pericolo il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 39 del trattato ; che è opportuno determinare le condizioni in cui possono essere prese misure di questo tipo ;

considerando che il presente regolamento non riguarda la legislazione concernente i prodotti vegetali, i prodotti per l'alimentazione degli animali, la legislazione in materia agricola, né la regolamentazione della pesca, le quali formano oggetto di una normativa distinta ;

considerando la necessità di elaborare statistiche precise relative all'agricoltura dei territori dell'ex Repubblica democratica tedesca, segnatamente il loro potenziale di produzione, la qualità e gli sbocchi eventuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Allo scopo di garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agricola comune, il presente regolamento stabilisce le disposizioni transitorie e gli adeguamenti necessari della regolamentazione agricola comune.

2. Il presente regolamento si applica :

ai prodotti agricoli previsti nell'allegato II del trattato e

alle merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli e che sono previste nel regolamento (CEE) n. 3033/80(18), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90(19), e nel regolamento (CEE) n. 2783/75(20), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/87(21).

Esso non riguarda :

le direttive concernenti i settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché la legislazione veterinaria e zootecnica, oggetto della direttiva 90/654/CEE(22),

le direttive attinenti all'armonizzazione della legislazione in materia agricola, oggetto della direttiva 90/650/CEE(23),

i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca(24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89(25).

Articolo 2

Gli adeguamenti e le misure transitorie di cui all'articolo 1 figurano negli allegati da I a XVI.

Articolo 3

1. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, possono venir decise, secondo la procedura prevista all'articolo 8, misure che integrino o adeguino le misure che formano oggetto del presente regolamento.

2. Tali integrazioni o adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione agricola nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la quale tenga conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà cui è confrontata l'applicaziona della regolamentazione agricola.

Essi devono rispettare l'economia generale ed i principi fondamentali della regolamentazione agricola e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono venir prese fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.

Articolo 4

In deroga al regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo(26), la Commissione può autorizzare la Repubblica federale di Germania ad introdurre nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca un regime di aiuti volto a compensare, in detto territorio, le perdite di reddito agricolo risultanti dalla transizione verso l'applicazione della politica agricola comune. Gli aiuti devono essere regressivi e limitati nel tempo. Essi devono essere abrogati entro il 31 dicembre 1993.

Le regole procedurali previste all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato sono applicabili agli aiuti introdotti ai sensi del primo comma. Al momento dell'esame di tali aiuti, la Commissione vigila affinché i loro effetti sul commercio siano quanto più contenuti possibile e sia assicurata una transizione armoniosa verso l'applicazione della politica agricola comune.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli aiuti notificati alla Commissione entro il 30 giugno 1992.

Articolo 5

1. Qualora a seguito dell'unificazione tedesca insorgano difficoltà gravi e tali da compromettere il conseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del trattato, ovvero difficoltà che potrebbero gravemente alterare una situazione economica regionale, fino al 31 dicembre 1992 qualsiasi Stato membro può chiedere di venir autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di riequilibrare la situazione e di adeguare il settore interessato.

2. Nel caso si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, nel rispetto del trattato, decidere le necessarie misure che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Se la Commissione è stata adita su richiesta di uno Stato membro che subisce o rischia di subire gravi perturbazioni, essa prende una decisione nelle ventiquattr'ore che seguono il ricevimento della richiesta.

3. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro i tre giorni lavorativi successivi alla comunicazione della misura stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

4. L'applicazione delle misure previste nei paragrafi 1, 2 e 3 è limitata al 31 dicembre 1993.

Articolo 6

1. Il giorno dell'unificazione tedesca, la Comunità prende a carico le scorte detenute dall'organismo d'intervento dell'ex Repubblica democratica tedesca al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78.

2. Tale presa a carico è operata a condizione che la regolamentazione comunitaria preveda per i prodotti in questione il ricorso all'intervento pubblico e che le scorte corrispondano alle esigenze qualitative comunitarie, eventualmente adeguate dalle disposizioni particolari del presente regolamento.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 7

1. La Repubblica federale di Germania provvede ad eliminare a proprie spese, conformemente alle disposizioni da determinare in conformità della procedura prevista al paragrafo 2, qualsiasi scorta privata di prodotti la quale sia

oggetto di un regolamento relativo all'organizzazione comune di un mercato di prodotti agricoli, si trovi in

libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione tedesca e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. La nozione di scorta normale di riporto è definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri alla corrispondente organizzazione comune di mercato.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo la procedura prevista :

all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE(27), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89(28), ovvero, a seconda dei casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ;

all'articolo che prevede l'adozione delle modalità d'applicazione in un'altra disposizione agricola comune ; oppure,

nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70(29), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88(30).

Articolo 9

1. Fino al 31 marzo 1991 deve essere mantenuto il regime nazionale di limitazione della produzione lattiera stabilito dall'ex Repubblica democratica tedesca.

L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o aprile 1991. I quantitativi di riferimento possono essere attribuiti provvisoriamente per l'ottavo periodo di dodici mesi, a condizione che periodo.

Il regolamento (CEE) n. 1079/77(31), non è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca durante la

campagna lattiera 1990/1991. Durante questa campagna deve essere mantenuto il regime nazionale di riscossione del prelievo di corresponsabilità stabilito dall'ex Repubblica democratica tedesca.

2. Gli articoli da 27 a 51 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o settembre 1991.

Articolo 10

La Repubblica federale di Germania notifica quanto prima alla Commissione le misure prese in virtù delle autorizzazioni previste nel presente regolamento. La Commissione ne informa gli Stati membri nelle sedi idonee.

Alla scadenza dei termini fissati per le misure transitorie, la Repubblica federale di Germania riferisce in merito alla loro applicazione ; tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS

(1)GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2)GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

(3)GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(4)GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(5)GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1.

(6)GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

(7)GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 12, modificata il 25 ottobre 1990.

(8)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(9)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(10)GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.

(11)GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3.

(12)GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

(13)GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 6.

(14)GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

(15)GU n. L 101 del 13. 4. 1984, pag. 2.

(16)GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(17)GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.

(18)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(19)GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.

(20)GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(21)GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

(22)Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

(23)Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

(24)GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(25)GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 95.

(26)GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

(27)GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(28)GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 9.

(29)GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(30)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(31)GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

ALLEGATO I CEREALI Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1)

All'articolo 4 ter è inserito il paragrafo seguente :

«4 bis. Al momento della constatazione della produzione di cui al presente articolo, non si tiene conto dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

ALLEGATO II PISELLI, FAVE, FAVETTE E LUPINI DOLCI Regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 (GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16)

All'articolo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente :

«3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

ALLEGATO III SEMI DI SOIA Regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985 (GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11)

All'articolo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente :

«3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

ALLEGATO IV SEMI DI COLZA, DI RAVIZZONE E DI GIRASOLE Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2)

All'articolo 27 bis è aggiunto il paragrafo seguente :

«3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

ALLEGATO V ZUCCHERO Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981 (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1)

1)È inserito l'articolo seguente con effetto a decorrere dal 1o luglio 1990 :

«Articolo 24 bis

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, nel caso della Germania viene costituita una regione supplementare ai fini dell'applicazione del regime delle quote alle imprese produttrici di zucchero le quali siano stabilite in tale regione, abbiano prodotto zucchero anteriormente al 1o luglio 1990 e continuino a produrne dopo tale data.

Ai fini del presente regolamento tale regione corrisponde al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. Ai fini dell'attribuzione delle quote A e B alle imprese di cui al paragrafo 1, vengono stabiliti i seguenti quantitativi di base :

a)quantitativo di base A : 647 703 tonnellate di zucchero bianco,

b)quantitativo di base B : 199 297 tonnellate di zucchero bianco.

3. La quota A di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è determinata applicando alla sua produzione media annua di zucchero nel corso delle campagne di commercializzazione che vanno dal 1984/1985 al 1988/1989 (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), in appresso denominata "produzione di riferimento", un coefficiente corrispondente al rapporto tra, da un lato, il quantitativo di base A di cui al paragrafo 2 e, dall'altro, la somma delle produzioni di riferimento delle imprese stabilite nella regione di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, se l'impresa produttrice di zucchero non esisteva in quanto tale anteriormente al 1o luglio 1990, la produzione di riferimento di cui al primo comma è determinata tenendo conto della produzione durante il periodo previsto nel comma precitato di ogni fabbrica costitutiva a decorrere dal 1o luglio 1990 dell'impresa produttrice di zucchero in questione.

4. La quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è pari al 30,77 % della sua quota A stabilita conformemente al paragrafo 3.

5. Per le imprese di cui al paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 25 sono applicabili unicamente ai trasferimenti tra le imprese produttrici di zucchero di cui al paragrafo 1.

6. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41.»

2)All'articolo 46 è aggiunto il paragrafo seguente :

«7. Durante le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad accordare, alle condizioni in appresso indicate, un aiuto di adattamento alle imprese produttrici di zucchero.

L'aiuto può essere corrisposto soltanto per gli zuccheri A e B, quali definiti all'articolo 24, paragrafo 1 bis e prodotti dalle imprese di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1.

L'aiuto è limitato a 320 milioni di DM per il periodo di cui al primo comma, e non può comunque superare, per ciascuna impresa, il 20 % degli investimenti effettuati.»

ALLEGATO VI LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI I.Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968,

pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989,

pag. 1)

All'articolo 5 quater, paragrafo 3 :

1)il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

«Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma dei quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare il quantitativo globale garantito stabilito al secondo comma.»

2)nel secondo comma, la linea «Germania 23 423» è sostituita dalla linea seguente :

«Germania30 227

(di cui 6 804 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca)»

3)nel terzo comma, lettera d) è aggiunta la frase seguente :

«Tuttavia, per quanto concerne la Germania e per il periodo di dodici mesi tra il 1o aprile 1991 e il 31 marzo 1992, il quantitativo globale Germania29 118, 960

(di cui 6 599,880 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca).»

II.Regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 (GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1185/90 (GU n. L 119 del'11. 6. 1990, pag. 31)

All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente :

«-classificato "Markenbutter" per quanto riguarda il burro tedesco oppure, fino al 31 dicembre 1992, "Export Qualitaet" per quanto riguarda il burro fabbricato nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

III.Regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968 (GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79 (GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13)

All'articolo 1, paragrafo 1 :

-sono soppressi i termini «e, durante le campagne lattiere 1968/1969 e 1969/1970, di fabbricazione roller» ;

-è aggiunto il comma seguente :

«Tuttavia, sino alla fine della campagna 1992/1993, l'organismo d'intervento tedesco acquista latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione roller, a condizione che sia stato prodotto nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e soddisfi i requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b). Durante la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo d'acquisto all'intervento per il latte scremato in polvere di fabbricazione roller è di 163,81 ecu per 100 kg.»

IV.Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 27)

1)All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma :

-alla lettera a), i termini «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna» sono sostituiti da «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna e, a partire dal 1o aprile 1991, dalla Repubblica federale di Germania per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca» ;

-è aggiunta la lettera seguente :

«c)per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il quantitativo di riferimento di cui al primo comma è pari al quantitativo di latte o equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1989, con l'applicazione di una percentuale fissata in modo che non venga superato il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.»

2)All'articolo 3, punto 3, primo comma è aggiunta la frase seguente :

«Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tali produttori ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno di riferimento compreso nel periodo 1987-1989.»

3)All'articolo 4 bis, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :

«Tuttavia le disposizioni del comma precedente non sono applicabili tra il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e gli altri territori della Repubblica federale di Germania.»

4)All'articolo 7, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :

«Allo scopo di permettere la ristrutturazione della produzione lattiera nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e in deroga ai commi precedenti, la Repubblica federale di Germania può autorizzare, durante l'ottavo periodo di dodici mesi, entro i limiti di un programma quadro da stabilire per detto territorio, il trasferimento una tantum di quantitativi di riferimento senza il trasferimento dei terreni corrispondenti. A tal fine la Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione il programma quadro per il territorio in parola. Tale programma è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68.»

5)Nella tabella riportata nell'allegato, la linea «Germania» è sostituita dal testo seguente :

«(in migliaia di t)

2. 4. 1984 -

31. 3. 1985

1. 4. 1985 -

31. 3. 1986

1. 4. 1986 -

31. 3. 1987

1. 4. 1987 -

31. 3. 1988

1. 4. 1988 -

31. 3. 1989

1. 4. 1989 -

31. 3. 1990

1. 4. 1990 -

31. 3. 1991

1. 4. 1991 -

31. 3. 1992

Germania30513013094,40093,10093,10093,100153,100

di cui (1)------- 60,000

(1) Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

V.Regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986 (GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/88 (GU n. L 87 del 31. 3. 1988,

pag. 3)

1)È inserito l'articolo seguente :

«Articolo 4 bis

Gli articoli 1, 2 e 3 sono applicabili ai produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, fatte salve le disposizioni seguenti :

a)la riduzione della produzione lattiera deve corrispondere a 204 120 tonnellate ed essere effettiva entro il 31 marzo 1991 :

b)la Repubblica federale di Germania è autorizzata a versare un'indennità di importo massimo pari a 42 ecu per 100 kg, pagata una tantum ;

c)la Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere l'indennità di cui sopra per l'abbandono totale o parziale della produzione di ciascun interessato rispetto alla sua produzione anteriore.

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione entro il 31 maggio 1991 tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia dell'aiuto previsto dal presente regolamento.»

2)Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

«Articolo 6

Il finanziamento dell'azione prevista all'articolo 2, paragrafo 1 ed all'articolo 4 bis è considerato come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.»

VI.Regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 6)

1)All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, i termini «del regolamento (CEE) n. 804/68 per il terzo periodo di dodici mesi» sono sostituiti da «secondo comma del regolamento (CEE) n. 804/68.»

2)All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

«1 bis. Per i produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per l'ottavo periodo di dodici mesi, l'indennità è fissata a 21 ecu per 100 kg. Tale indennità è corrisposta agli aventi diritto fino a concorrenza del 50 % durante il primo trimestre e per il saldo durante l'ultimo trimestre del periodo in questione.»

3)Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

«Articolo 7

Il finanziamento dell'azione prevista all'articolo 2, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 3, paragrafo 2 ed all'articolo 4, terzo comma è considerato come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.»

VII.Regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10)

1)All'articolo 1, paragrafo 2, la cifra «100 000 tonnellate» è sostituita da «106 000 tonnellate».

2)all'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma la cifra «250 000 tonnellate» è sostituita da «275 000 tonnellate»

ALLEGATO VII CARNI BOVINE II.Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43)

All'articolo 6, paragrafo 1, ultima frase, il quantitativo di 220 000 t è sostituito da 235 000 t.

II.Regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980 (GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 34)

Nell'allegato, al quinto trattino, è aggiunta la menzione seguente : «Schwarzbunte Milchrasse (SMR)».

ALLEGATO VIII CARNI OVINE E CAPRINE Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989 (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1)

All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente :

«Al momento della stima e della constatazione del patrimonio ovino, non si tiene conto degli ovini allevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

ALLEGATO IX CARNI SUINE Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984 (GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8)

All'articolo 6, è aggiunto il comma seguente :

«La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, le condizioni di constatazione dei prezzi dei suini macellati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1992.»

ALLEGATO X ORTOFRUTTICOLI I.Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (GU n. L 178 dell'11. 7. 1990, pag. 13)

1)All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente :

«3. All'occorrenza la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 33, le condizioni secondo cui la Repubblica federale di Germania può accordare un riconoscimento temporaneo, limitato al 31 dicembre 1992, alle organizzazioni di produttori che sono situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfano gli obiettivi menzionati al paragrafo 1,

lettera a), senza rispettare altre disposizioni.

Tale riconoscimento temporaneo non conferisce alle organizzazioni di produttori interessate il diritto di beneficiare dell'aiuto all'avviamento di cui all'articolo 14.»

2)È inserito l'articolo seguente :

«Articolo 18 ter

1. Per ciascun prodotto soggetto al regime dell'intervento, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca la compensazione finanziaria prevista dall'articolo 18 è versata, per ogni organizzazione di produttori riconosciuta, soltanto in riferimento ad un volume di prodotti ritirati conformi alle norme comuni di qualità non superiore al 10 % della produzione commercializzata - ivi compresa la parte ritirata - nel periodo che va fino alla fine della campagna di commercializzazione 1990/1991 e durante la campagna di commercializzazione 1991/1992 di ciascun prodotto.

2. I raccolti e i ritiri dei singoli prodotti, effettuati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca durante i periodi indicati al paragrafo 1, non sono presi in considerazione né ai fini della determinazione dei limiti d'intervento, né per la constatazione dell'eventuale superamento dei limiti stessi.»

II.Regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63)

All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :

«Tuttavia, in deroga a quanto previsto alla lettera a), nel caso di beneficiari che si trovino nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e sino alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992, la concessione del premio è subordinata all'impegno del beneficiario di procedere o far procedere, anteriormente al 1o aprile di un determinato anno, all'estirpazione :

-nel caso dei meleti con una superficie compresa tra 50 e 99 ettari, di tutti i meli su una superficie di

25 ettari e del 20 % almeno della restante superficie del meleto,

-nel caso dei meleti con una superficie superiore a 99 ettari, di tutti i meli su una superficie di 50 ettari e del 20 % almeno della restante superficie del meleto.»

ALLEGATO XI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI Regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68).

All'articolo 1, paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Tutte le imprese

situate in

Concentrati di pomodoro

Pomodori pelati interi

in conserva

Altri prodotti

a base di pomodori

1990/1991

1991/1992

1990/1991

1991/1992

1990/1991

1991/1992

Spagna 500 000 550 000 219 000 240 000148 050177 050

Francia 278 691 278 691 73 628 73 628 40 087 40 087

Grecia 967 003 967 003 25 000 15 000 21 593 21 593

Italia1 655 0001 655 0001 185 0001 185 000453 998453 998

Portogallo 747 945 832 945 14 800 19 600 32 192 42 192

Germania - 33 700 - -- 1 300»

ALLEGATO XII VINO I.Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 208 del 31. 7. 1986,

pag. 1)

All'articolo 10 è aggiunto il trattino seguente :

«se del caso, quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

II.Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19)

1)All'articolo 13, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente :

«Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, i prodotti di cui al primo comma provenienti da varietà di viti che non figurano nella classificazione possono circolare fino al 31 agosto 1992, a condizione che si tratti di varietà tradizionalmente coltivate nei territori in parola ed appartenenti alla specie Vitis vinifera.»

2)All'articolo 16, paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente :

«Tuttavia, un vino ottenuto dal taglio di un vino originario di un paese terzo o della Comunità con un vino elaborato con uve raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dal taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità, effettuato prima del 3 ottobre 1990 può essere detenuto per la vendita o commercializzato come vino da tavola fino all'esaurimento delle scorte.»

3)Nell'allegato V, alla lettera e) è aggiunta la frase seguente :

«Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, nel caso delle superfici estirpate dopo il 1o settembre 1970 questo termine decorre dalla data dell'unificazione tedesca. Tale diritto di nuovo impianto è limitato a 400 ettari, corrispondenti alla superficie di vigneto abbandonata negli ultimi decenni.»

III.Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 (GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 1)

L'articolo 4 è modificato nel modo seguente :

a)nel paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :

«Per quanto concerne le regioni viticole del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania compila l'elenco delle varietà di cui al primo comma fino al 31 agosto 1992.»

b)nel paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente :

«Fino alla compilazione dell'elenco delle varietà di cui al paragrafo 1, secondo comma, i vini raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, ottenuti da varietà tradizionalmente coltivate in detto territorio ed appartenenti alla specie Vitis vinifera, sono considerati come atti a venir trasformati in v.q.p.r.d.»

IV.Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989 (GU n. L 232 del 9. 8. 1989,

pag. 1)

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino è sostituito dal testo seguente :

«il Regierungsbezirk oppure, in assenza di tale unità amministrativa, il Land per la Germania.»

ALLEGATO XIII TABACCO Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25)

1)All'articolo 4, paragrafo 5, è inserito il sesto comma seguente :

«Per il raccolto 1991 e fatta salva l'applicazione della riduzione e della correzione di cui al terzo comma, ai fini del calcolo dell'aliquota del superamento del quantitativo massimo garantito per una varietà o un gruppo di varietà non vengono presi in considerazione i quantitativi di tabacco prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

2)All'articolo 7 bis, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :

«Il primo comma non è applicabile alle varietà di tabacco del raccolto 1991 coltivate nel territorio

dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

ALLEGATO XIV LUPPOLO Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2780/90 (GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 1)

All'articolo 17, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente :

«Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a cinque anni a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca.»

ALLEGATO XV STRUTTURE AGRARIE [OBIETTIVO N. 5a)] II.Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2176/90 (GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 6)

È inserito l'articolo seguente :

«Articolo 32 ter

1. Le seguenti disposizioni particolari sono applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca :

a)I regimi previsti dai titoli 01 e 02 sono applicabili a decorrere dalla campagna 1991/1992.

b)In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 bis, paragrafo 2, le terre coltivate a patate possono beneficiare dell'aiuto al ritiro dalla produzione.

c)Qualora in un'azienda la superficie delle terre arabili, comprese, eventualmente, le terre coltivate a patate, superi i 750 ettari, la condizione del ritiro di non meno del 20 % di tali terre prevista nel paragrafo 3 del medesimo articolo, è sostituita dalla condizione del ritiro di non meno di 150 ettari.

d)Nel caso della creazione di aziende agricole a carattere familiare :

non si applica la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino ;

la Repubblica federale di Germania può accordare gli aiuti di cui agli articoli 7 e 7 bis agli agricoltori che non hanno superato i 55 anni ; tuttavia, gli aiuti erogati ad agricoltori che hanno compiuto 40 anni non sono imputabili al Fondo.

e)Le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di vacche lattifere presenti nell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di vacche lattifere precedentemente detenute dalle aziende preesistenti.

Qualora il 31 dicembre 1990 il Consiglio non abbia ancora adottato il regime applicabile alle domande di aiuto per investimenti nel settore della suinicoltura presentate a decorrere dal 1o gennaio 1991, le condizioni previste per tale settore dall'articolo 3, paragrafo 4 riferentesi al numero dei posti per suini e dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti.

f)Il volume di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma è portato a 140 000 ecu per unità di lavoro umano e a 280 000 ecu per azienda.

g)Nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, l'articolo 6, paragrafo 5 è applicabile anche alle associazioni che non assumono la forma giuridica di una cooperativa.

h)Nel corso del 1991 può venir applicato un regime particolare di aiuto alle aziende agricole ubicate in zone svantaggiate delimitate secondo parametri che la Repubblica federale di Germania dovrà determinare. Durante tale periodo il titolo III non è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Le spese effettuate nel quadro di tale regime particolare non sono imputabili al Fondo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere da b) a g) sono applicabili fino al 31 dicembre 1993.

Entro la fine del 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione e sullo sviluppo degli interventi e delle misure strutturali. A seconda dei risultati ottenuti e dell'evoluzione della situazione, la Commissione può, se del caso, presentare proposte intese ad aumentare l'efficacia di dette misure.»

II.Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990 (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1)

È inserito l'articolo seguente :

«Articolo 19 bis

Periodo transitorio per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

Fino al 31 dicembre 1991, la Commissione può decidere la concessione del contributo a favore di programmi operativi che prevedano investimenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

conformi ai criteri di selezione di cui all'articolo 8, senza che sia necessario procedere previamente, per detto territorio, all'elaborazione dei piani settoriali e dei quadri comunitari di sostegno previsti agli articoli da 2

a 7.»

ALLEGATO XVI RETE D'INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965 (GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8)

Nell'allegato, al punto «Germania» è aggiunto il testo seguente :

«11.Berlin

12.Brandenburg

13.Mecklenburg-Vorpommern

14.Sachsen

15.Sachsen-Anhalt

16.Thueringen.»