REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3575/90 DEL CONSIGLIO, DEL 4 DICEMBRE 1990, RELATIVO ALL' INTERVENTO DEI FONDI STRUTTURALI NEL TERRITORIO DELL' EX REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0019 - 0020
REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/90 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 relativo all'intervento dei fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 126, 127, 130 D, 130 E e 153, vista la proposta della Commissione(1), in cooperazione con il Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando che la Comunità economica europea ha adottato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 130 A, un complesso di regole riguardanti le missioni dei fondi a finalità strutturale, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ; considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; considerando che la situazione particolare esistente in questo territorio richiede alcune modifiche transitorie eccezionali degli atti comunitari riguardanti i fondi strutturali ; considerando in particolare che, in mancanza di statistiche sufficientemente attendibili, non è possibile classificare questo territorio tra le regioni e le zone interessate dagli obiettivi a carattere regionale e rurale, secondo i criteri previsti nel regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(4) ; considerando che, di conseguenza, durante un periodo transitorio l'azione della Comunità deve essere esercitata con flessibilità ; considerando che gli adeguamenti necessari alla regolamentazione comunitaria relativa all'obiettivo n. 5a formano oggetto del regolamento (CEE) n. 3577/90(5) ; considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede che il Consiglio debba, su proposta della Commissione, riesaminare il suddetto regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 1993, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2052/88, il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88(6), il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale(7), il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo(8) e il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento(9), sono applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca alle condizioni previste dal presente regolamento. Articolo 2 1. Entro il 31 gennaio 1991, la Repubblica federale di Germania presenta alla Commissione un piano sull'insieme degli interventi strutturali previsti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1993. Il piano contiene : un'analisi quanto più dettagliata possibile della situazione socio-economica delle nuove regioni tedesche, elaborata in funzione delle informazioni disponibili ; la descrizione, per quanto possibile al livello regionale adeguato, degli assi principali scelti per gli interventi comunitari nonché delle relative azioni ; i dati relativi alle azioni condotte nell'ambito dell'obiettivo n. 5a ; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del piano. conseguimento degli obiettivi previsti nelle iniziative comunitarie di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 3. Un quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali relativi al periodo che si conclude il 31 dicembre 1993 viene definito entro un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione del piano. 4. Il quadro comunitario di sostegno viene elaborato secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 5. A titolo eccezionale, data la mancanza di dati statistici appropriati relativi al territorio in questione, le misure dei fondi strutturali saranno attuate senza una classificazione a priori delle regioni e delle zone di questo territorio, in base agli obiettivi regionali e rurali. Articolo 3 1. L'importo delle spese comunitarie per realizzare l'azione di cui al presente regolamento a carico del FESR, del FSE e del FEAOG, sezione orientamento, ammonta a 3 miliardi di ecu (prezzi 1991) per il periodo 19911993. 2. Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo di cui al paragrafo 1 si aggiungono agli importi indicati nell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88. Essi non vengono presi in considerazione per l'applicazione dei paragrafi da 3 a 6 del suddetto articolo. Articolo 4 Le azioni che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 4255/88 possono essere attuate unicamente nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, sono ammissibili nell'intero territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Non è applicabile l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4255/88. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS (1)GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 14, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990. (2)Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (5)Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale. (6)GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. (7)GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15. (8)GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21. (9)GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.