Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente le deroghe da prevedere per le indagini statistiche agrarie in Germania nell'ambito dell'unificazione tedesca
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0005
REGOLAMENTO (CEE) N. 3570/90 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 concernente le deroghe da prevedere per le indagini statistiche agrarie in Germania nell'ambito dell'unificazione tedesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando che, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, non è possibile conformarsi immediatamente agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di statistica agraria, poiché in tale territorio devono essere introdotti importanti mutamenti ed adeguamenti ; considerando che inoltre occorre aumentare la stima delle spese previste nel regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali(3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1. Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sono autorizzate fino al 31 dicembre 1992, nel campo della statistica agraria, deroghe agli atti giuridici elencati nell'allegato, per quanto attiene ai periodi di riferimento, alle date di riferimento, alle date delle rilevazioni, alle date di trasmissione ed al campo delle persone da intervistare. 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 4. Articolo 2 All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 490/86(5), è aggiunto il comma seguente : «La prima indagine intermedia nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è effettuata entro due anni dallo svolgimento della prima indagine di base.» Articolo 3 All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 837/90 l'importo «3 200 000 ecu» è sostituito da «3 520 000 ecu». Articolo 4 1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente della statistica agraria, in appresso denominato «comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS (1)GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 9, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990. (2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (3)GU n. L 88 del 3. 4. 1990, pag. 1. (4)GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124. (5)GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 22. ALLEGATO ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2782/75 del 29. 10. 1975 (CEE) n. 357/79 del 5. 2. 1979 (CEE) n. 571/88 del 29. 2. 1988 (CEE) n. 837/90 del 26. 3. 1990 Direttive del Consiglio 72/280/CEE del 31. 7. 1972 73/132/CEE del 15. 5. 1973 76/625/CEE del 20. 7. 1976 76/630/CEE del 20. 7. 1976 78/ 53/CEE del 19. 12. 1977 82/177/CEE del 22. 3. 1982 82/606/CEE del 28. 7. 1982