31990R3508

REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/90 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1990 che fissa il contingente applicabile nel 1991 alle importazioni in Spagna delle carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione -

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 05/12/1990 pag. 0017 - 0018


REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/90 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1990 che fissa il contingente applicabile nel 1991 alle importazioni in Spagna delle carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente per il 1990 applicabile all'importazione in Spagna di carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3538/89 della Commissione (3); che occorre aumentare il contingente per il 1991 del tasso minimo del 10 %, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento;

considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (5), l'effettiva importazione delle merci; che è opportuno prevedere uno scaglionamento del contingente nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente che il Regno di Spagna può applicare per il 1991 ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di adesione, alle importazioni dai paesi terzi di carni e frattaglie di conigli domestici, di cui al codice NC 0208 10 10, è fissato in 644 t.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- il 50 % nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1991,

- il 50 % nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1991.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 garantita dalla cauzione consiste nella realizzazione delle importazioni.

Articolo 3

Il ritmo minimo d'incremento progressivo del contingente è del 10 % dall'inizio di ogni anno.

L'incremento va aggiunto a ciascun contingente e l'incremento successivo va calcolato sulla cifra globale così ottenuta. Articolo 4

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;

- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza. Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1990. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(3) GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 22.

(4) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(5) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.