31990R3492

Regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 04/12/1990 pag. 0003 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0173


REGOLAMENTO (CEE) N. 3492/90 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « Garanzia », delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1883/78 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (4), determina le norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « Garanzia »;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « Garanzia », di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3757/89 (6), determina le norme e condizioni che disciplinano i conti annuali che permettono di determinare le spese da finanziare dal FEAOG, sezione Garanzia, per le misure di intervento di magazzinaggio pubblico; che, alla luce dell'esperienza acquisita, risulta necessario semplificare le disposizioni esistenti e prevedere che le modalità di applicazione siano adottate secondo una procedura semplificata; che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 3247/81;

considerando che, in applicazione della regolamentazione agricola, gli organismi d'intervento acquistano prodotti conferiti all'intervento; che occorre ricordare l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per la buona conservazione dei prodotti assunti a carico; che è necessario compilare, ad intervalli regolari, inventari dei prodotti immagazzinati affinché si possa procedere al confronto con la contabilità di magazzino e finanziarla; che occorre stabilire le norme di finanziamento nei casi di perdita quantitativa, di deprezzamento qualitativo del prodotto, di trasporto dei prodotti all'intervento e del ricupero delle somme presso venditori, acquirenti e immagazzinatori;

considerando che, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (8), i costi risultanti dalle misure previste per lo smercio dei prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 di detto regolamento sono a carico del FEAOG, sezione « Garanzia »; che è opportuno precisare le disposizioni applicabili per questa misura di smercio;

considerando che è necessario prevedere l'adozione di modalità di applicazione e di determinare la procedura da seguire a tale scopo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I conti annuali sono stabiliti per ogni prodotto oggetto di intervento pubblico.

In tali conti figurano, separatamente, le seguenti categorie di elementi:

a) spese relative alle operazioni materiali risultanti dall'acquisto del prodotto da parte degli organismi d'intervento;

b) spese per interessi su fondi stanziati dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento;

c) differenze, da un lato, tra il valore dei quantitativi riportati dall'esercizio precedente e quello dei quantitativi entrati, tenuto conto dei deprezzamenti di cui alla lettera d), e, d'altro lato, tra il valore dei quantitativi usciti e quello dei quantitativi riportati all'esercizio successivo, nonché eventuali altre spese ed entrate;

d) importi conseguenti al deprezzamento previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78.

Nell'allegato figurano l'elenco delle spese di cui alla lettera a), nonché la descrizione particolareggiata delle altre spese ed entrate di cui alla lettera c).

Le spese relative a trasporti nel territorio o fuori dal territorio dello Stato membro sono approvate in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (10), ovvero secondo i casi, di cui al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e contabilizzati conformemente alla lettera a).

2. La contabilizzazione dei vari elementi di spesa e di entrata, salvo specifiche disposizioni adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 8, viene eseguita in funzione del momento in cui avviene l'operazione materiale risultante dalla misura d'intervento.

3. L'eventuale saldo attivo di un conto viene detratto dalle spese dell'esercizio in corso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la buona conservazione dei prodotti oggetto di interventi comunitari.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni amministrative complementari da essi adottate per l'applicazione e la gestione delle misure d'intervento.

Articolo 3

Nel corso di ogni esercizio gli organismi d'intervento provvedono a compilare un inventario per ciascun prodotto oggetto d'interventi comunitari.

Essi raffrontano i risultati di detto inventario ai dati contabili; le differenze quantitative constatate devono essere contabilizzate a norma dell'articolo 5, come pure le differenze qualitative constatate in occasione delle verifiche.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda la conservazione dei quantitativi immagazzinati può essere fissato un limite di tolleranza delle perdite ammesse.

Le perdite di quantità dovute alla conservazione corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche risultanti dall'inventario contabile e le scorte effettive, esistenti all'ultimo giorno dell'esercizio, stabilite sulla base dell'inventario di cui all'articolo 3 o, in corso di esercizio, alle scorte contabili residue dopo esaurimento delle scorte effettive di un magazzino.

2. Per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti assunti in carico, può essere fissato un limite di tolleranza delle perdite ammesse.

3. Le quantità mancanti a seguito di furti o di altre perdite risultanti da cause individuabili sone escluse dal calcolo dei limiti di tolleranza previsti ai paragrafi 1 e 2.

4. I limiti di tolleranza di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati in base alla procedura prevista all'articolo 8 previo esame, se necessario, da parte del comitato di gestione interessato.

Articolo 5

1. Tutti i quantitativi mancanti e i quantitativi deteriorati a causa delle condizioni materiali di magazzinaggio, di trasporto o di trasformazione oppure a causa di una conservazione troppo lunga, devono essere contabilizzati in uscita dalle scorte d'intervento alla data in cui sono stati constatati la perdita o il deterioramento.

2. Il valore dei quantitativi di cui al paragrafo 1 viene determinato in base alla procedura prevista all'articolo 8.

3. Fatte salve disposizioni particolari della regolamentazione comunitaria, non sono contabilizzati gli eventuali proventi della vendita dei prodotti deteriorati, nonché eventuali altri importi riscossi a tale proposito.

4. Fatte salve disposizioni particolari della regolamentazione comunitaria, si considera che un prodotto è deteriorato quando non è più conforme ai requisiti qualitativi applicabili al momento dell'acquisto.

5. Lo Stato membro informa la Commissione delle perdite quantitative o del deterioramento del prodotto avvenuti a seguito di calamità naturali. La Commissione adotta le opportune decisioni in base alla procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 6

Gli importi riscossi o ricuperati presso venditori, acquirenti ed immagazzinatori corrispondenti a:

- le spese reali dovute al mancato rispetto delle norme stabilite per l'acquisto e la vendita di prodotti,

- le cauzioni incamerate in applicazione del regolamento (CEE) n. 352/78 (11),

- gli importi addebitati agli operatori a seguito del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria,

debbono essere accreditati al FEAOG, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 7

Il finanziamento dei costi di smercio dell'alcol di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, è soggetto alle disposizioni degli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.

Articolo 8

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 3247/81 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(4) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

(6) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 11.

(7) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

(9) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(10) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

(11) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1.

ALLEGATO Elementi di spesa e di entrata che possono essere iscritti nei conti di cui all'articolo 1, paragrafo 1

A. Elementi di spesa relativi alle operazioni materiali di magazzinaggio di cui al punto a):

1) Spese coperte con importi forfettari:

a) entrata

b) uscita

c) magazzinaggio, tenuto conto delle spese d'inventario

d) trasformazione o disossamento

e) condizionamento

f) etichettatura

g) analisi

h) denaturazione, colorazione, movimentazione o manodopera

i) ritiro dal magazzino e reimmagazzinamento

j) traporto dopo l'intervento

k) trasporto stabilimento-deposito

l) spese inerenti alla distribuzione gratuita dei prodotti oggetto d'intervento pubblico.

2) Spese non coperte con importi forfettari, che non devono essere necessariamente collegate al momento dell'operazione materiale:

- spese di trasporto prima dell'intervento, pagate o riscosse al momento dell'acquisto;

- spese causate da un trasporto nel territorio o fuori dal territorio dello Stato membro, ovvero all'esportazione;

- spese coperte da una gara;

- altre spese occasionate da operazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

B. Altri elementi di spesa o di entrata di cui alla lettera c):

- valore dei quantitativi mancanti e deteriorati ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 5;

- importi riscossi o recuperati presso venditori, acquirenti e immagazzinatori, diversi dagli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 3.