REGOLAMENTO (CEE) N. 3478/90 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2817 00 00 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 01/12/1990 pag. 0066 - 0066
***** REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3478/90 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2817 00 00 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3896/89 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento ( CEE ) n . 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3896/89, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi dognali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8; considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1987; considerando che per i prodotti del codice NC 2817 00 00 originari della Cina la base di riferimento è fissata a 317 000 ecu; che, in data 31 gennaio 1990, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficiltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A decorrere dal 4 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3896/89, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina : 1.2Codice NC Designazione delle merci 2817 00 00 Ossido di zinco; perossido di zinco // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1990 . Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 383 del 30 . 12 . 1989, pag . 1 .