31990R3384

REGOLAMENTO (CEE) N. 3384/90 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1990 che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali nel primo semestre 1991

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 27/11/1990 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3384/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1990

che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali nel primo semestre 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo ( 1 ),

visto il regolamento ( CEE ) n . 3677/86 del Consiglio, del 24 novembre 1986, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo ( 2 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 731/90 ( 3 ), in particolare l'articolo 60 bis, paragrafo 4, lettera a ),

considerando che l'articolo 60 bis, paragrafo 4, lettera a ) del regolamento ( CEE ) n . 3677/86 prevede che la Commissione determini i tassi d'interesse compensatori, applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali, per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato derivante dal differimento della data della nascita dell'obbligazione doganale in caso di mancata esportazione fuori del territorio doganale della Comunità; che tali tassi di interesse compensatori sono stati determinati per il primo semestre 1991 in conformità con le regole fissate dal suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi di interesse compensatori annui di cui all'articolo 60 bis, paragrafo 4, lettera a ) del regolamento ( CEE ) n . 3677/86, applicabili dal 1o gennaio al 30 giugno 1991 sono i seguenti :

_ Belgio 10,07 %

_ Danimarca 11,48 %

_ Repubblica federale di Germania 8,29 %

_ Grecia 21,25 %

_ Spagna 15,27 %

_ Francia 10,49 %

_ Irlanda 11,90 %

_ Italia 12,69 %

_ Lussemburgo 10,07 %

_ Paesi Bassi 8,69 %

_ Portogallo 13,42 %

_ Regno Unito 15,15 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1990 .

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 188 del 20 . 7 . 1985, pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 351 del 12 . 12 . 1986, pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 81 del 28 . 3 . 1990, pag . 14 .