Regolamento (CEE) n. 3116/90 del Consiglio, del 15 ottobre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonche del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 303 del 31/10/1990 pag. 0001 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 3116/90 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonché del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 ha previsto per gli iogurt non aromatizzati in polvere una suddivisione corrispondente a quella già prevista per i prodotti aromatizzati; che è pertanto necessario, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 di detto regolamento, riportare tale suddivisione nel regolamento (CEE) n. 2658/87 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2943/90 (4); considerando che, onde consentire la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti, occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2915/79 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3884/89 (6), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato I del presente regolamento. 2. Le modifiche apportate dal presente regolamento ai codici NC sono applicabili come sottovoci della tariffa doganale integrata delle Comunità europee (Taric) conformemente all'allegato II, fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è modificato come segue: 1) all'articolo 3: - il testo del punto 1), prima frase è sostituito dal testo seguente: «1) se appartiene ai codici NC 0402 10 11, 0403 10 02, 0403 90 11, 0404 90 11 e 0404 90 31, alla somma degli elementi seguenti:»; - il testo del punto 2), prima frase è sostituito dal testo seguente: «2) se appartiene ai codici NC 0402 10 91, 0403 10 12 e 0403 90 31, alla somma degli elementi seguenti:»; 2) all'articolo 4: - il testo del punto 1), prima frase è sostituito dal testo seguente: «1) se appartiene ai codici NC 0402 21 11, 0403 10 04, 0403 90 13, 0404 90 13 e 0404 90 33, alla somma degli elementi seguenti:»; - il testo del punto 2), prima frase è sostituito dal testo seguente: «2) se appartiene ai codici NC 0402 21 91, 0403 10 06, 0403 90 19, 0404 90 19 e 0404 90 39, alla somma degli elementi seguenti:»; - il testo del punto 4), prima frase è sostituito dal testo seguente: «4) se appartiene ai codici NC 0402 29 11, 0402 29 15, 0403 10 14 e 0403 90 33, alla somma degli elementi seguenti:»; - il testo del punto 5), prima frase è sostituito dal testo seguente: «5) se appartiene ai codici NC 0402 29 91, 0403 10 16, 0403 90 39, 0404 90 59 e 0404 90 99, alla somma degli elementi seguenti:»; 3) all'articolo 6: - al punto 17), il codice NC 0403 10 11 è sostituito dal codice NC 0403 10 22; - al punto 18), il codice NC 0403 10 13 è sostituito dal codice NC 0403 10 24; - al punto 19), il codice NC 0403 10 19 è sostituito dal codice NC 0403 10 26; - al punto 20), il codice NC 0403 10 31 è sostituito dal codice NC 0403 10 32; - al punto 21), il codice NC 0403 10 33 è sostituito dal codice NC 0403 10 34; - al punto 22), il codice NC 0403 10 39 è sostituito dal codice NC 0403 10 36; 4) nell'allegato: - nel gruppo 2, i codici NC 0403 10 02 e 0403 10 12 sono inseriti prima del codice NC 0403 90 11; - nel gruppo 3, i codici NC 0403 10 04, 0403 10 06, 0403 10 14 e 0403 10 16 sono inseriti prima del codice NC 0403 90 13; - nel gruppo 6, i gruppi di prodotti sono sostituiti dai gruppi seguenti: Numero del gruppo Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura combinata Prodotti pilota per ognuno dei gruppi di prodotti 6 0401 0402 91 51 0402 91 59 0402 91 91 0402 91 99 0402 99 31 0402 99 39 0402 99 91 0402 99 99 0403 10 22 0403 10 24 0403 10 26 0403 10 32 0403 10 34 0403 10 36 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 0405 Burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 22. (5) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. (6) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 9. ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi (%) o prelievi (AGR) convenzionali (%) Unità supplementare 1 2 3 4 5 0403 10 -Iogurt: --non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao: ---in polvere, in granuli o in altre forme solide: ----senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 10 02 -----inferiore o uguale a 1,5 % 18 (AGR) - - 0403 10 04 -----superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 18 (AGR) - - 0403 10 06 -----superiore a 27 % 18 (AGR) - - ----altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 10 12 -----inferiore o uguale a 1,5 % 23 (AGR) - - 0403 10 14 -----superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 23 (AGR) - - 0403 10 16 -----superiore a 27 % 23 (AGR) - - ---altri: ----senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 10 22 -----inferiore o uguale a 3 % 18 (AGR) - - 0403 10 24 -----superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % 18 (AGR) - - 0403 10 26 -----superiore a 6 % 18 (AGR) - - ----altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 10 32 -----inferiore o uguale a 3 % 23 (AGR) - - 0403 10 34 -----superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % 23 (AGR) - - 0403 10 36 -----superiore a 6 % 23 (AGR) - - da 0403 10 51 a 0403 10 99 aa A a A s invariati ALLEGATO II Codice NC 1. 1. 1991 Codice NC 1990 Suddivisione Taric Designazione delle merci 0403 10 -Iogurt: --non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao: ---senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 10 11 ----inferiore o uguale a 3 %: -----in polvere, in granuli o in altre forme solide: 0403 10 02 0403 10 11 10 ------inferiore o uguale a 1,5 % 0403 10 04 0403 10 11 20 ------superiore a 1,5 % 0403 10 22 0403 10 11 90 -----altri 0403 10 13 ----superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %: 0403 10 04 0403 10 13 10 -----in polvere, in granuli o in altre forme solide 0403 10 24 0403 10 13 90 -----altri 0403 10 19 ----superiore a 6 %: -----in polvere, in granuli o in altre forme solide: 0403 10 04 0403 10 19 10 ------inferiore o uguale a 27 % 0403 10 06 0403 10 19 20 ------superiore a 27 % 0403 10 26 0403 10 19 90 -----altri ---altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 10 31 ----inferiore o uguale a 3 %: -----in polvere, in granuli o in altre forme solide: 0403 10 12 0403 10 31 10 ------inferiore o uguale a 1,5 % 0403 10 14 0403 10 31 20 ------superiore a 1,5 % 0403 10 32 0403 10 31 90 -----altri 0403 10 33 ----superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %: 0403 10 14 0403 10 33 10 -----in polvere, in granuli o in altre forme solide 0403 10 34 0403 10 33 90 -----altri 0403 10 39 ----superiore a 6 %: -----in polvere, in granuli o in altre forme solide: 0403 10 14 0403 10 39 10 ------inferiore o uguale a 27 % 0403 10 16 0403 10 39 20 ------superiore a 27 % 0403 10 36 0403 10 39 90 -----altri