31990R3057

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3057/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 24 OTTOBRE 1990, CHE MODIFICA I LIMITI QUANTITATIVI FISSATI DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2135/89 DEL CONSIGLIO, RELATIVO AL REGIME COMUNE DA APPLICARE ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 25/10/1990 pag. 0015 - 0017


REGOLAMENTO (CEE) N. 3057/90 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1990 che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 960/90 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2135/89 prevede la possibilità di aumentare i limiti quantitativi qualora si manifestino esigenze di importazioni supplementari;

considerando che, a seguito dell'unificazione della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica federale di Germania, in data 3 ottobre 1990, gli accordi sul commercio dei prodotti tessili conclusi dalla Comunità con la Repubblica popolare cinese si applicano a tutti i territori tedeschi;

considerando che, a seguito dell'unificazione della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica federale di Germania, si sono manifestate esigenze supplementari sul mercato della Repubblica federale di Germania;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2135/89, sono modificati, per l'anno 1990, come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 98 del 18. 4. 1990, pag. 5.

ALLEGATO Quantità addizionali per la Repubblica federale di Germania per il 1990

[le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (1)]

Categoria Designazione delle merci

Paesi terzi Unità Quantità addizionali

per la Germania

3 ottobre -

31 dicembre 1990 1 Filati di cotone Cina Tonnellate 72 2 Tessuti di cotone Cina Tonnellate 75 2 a) di cui non greggi né imbianchiti Cina Tonnellate 26 3 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco Cina Tonnellate 22 3 b) di cui non greggi né imbianchiti Cina Tonnellate 8 4 Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia Cina 1 000

pezzi 103 5 Maglie Cina 1 000

pezzi 49 6 Pantaloni tessuti Cina 1 000

pezzi 56 7 Bluse Cina 1 000

pezzi 39 8 Camicie, escluse quelle a maglia Cina 1 000

pezzi 59 9 Tessuti ricci e biancheria da toletta Cina Tonnellate 29 12 Calze Cina 1 000

paia 503 13 Mutande, mutandine e slip a maglia Cina 1 000

pezzi 501 18 Accappatoi da bagno, ecc., esclusi quelli a maglia Cina Tonnellate 25 19 Fazzoletti Cina 1 000

pezzi 224 20 Biancheria da letto, esclusa quella a maglia Cina Tonnellate (2) 21 Eskimo, giacche a vento, giubbotti Cina 1 000

pezzi 83 22 Filati di fibre sintetiche in fiocco Cina Tonnellate 92 23 Filati di fibre artificiali in fiocco Cina Tonnellate 58

(1) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio (GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1).

(2) Vedi categoria 39.

24 Camicie da notte, pigiami a maglia Cina 1 000

pezzi 104 26 Abiti interi per donna Cina 1 000

pezzi 95 32 Velluti Cina Tonnellate 11 39 Biancheria da tavola, esclusa quella a maglia Cina Tonnellate 71

(1) 73 Tute sportive Cina 1 000

pezzi 41 76 Indumenti di lavoro Cina 1 000

pezzi 28 83 Altri indumenti, a maglia Cina Tonnellate 16 37 Tessuti di fibre artificiali in fiocco Cina Tonnellate 117 10 Guanti a maglia Cina 1 000

paia 710 67 Accessori di abbigliamento Cina Tonnellate 31

(1) La categoria 20 comprende la categoria 39.