31990R2891

REGOLAMENTO (CEE) N. 2891/90 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1990 relativo al rilascio di titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 06/10/1990 pag. 0029 - 0029


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2891/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

relativo al rilascio di titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 521/77 del Consiglio (3) ha stabilito le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

considerando che i quantitativi di funghi coltivati conservati temporaneamente ma inadatti all'alimentaziuone tal quali, immessi in libera pratica nella Comunità dall'inizio del 1990, sono in costante aumento e che il persistere di questo ritmo di importazione comporterà un netto superamento del livello delle importazioni effettuate nel 1989;

considerando che i prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 sono inferiori al livello dei prezzi dei prodotti analoghi ottenuti nella Comunità; che, pertanto, le condizioni di commercializzazione dei prodotti comunitari sono difficili; che le scorte di prodotti di origine comunitaria sono sensibilmente più elevate e in aumento costante rispetto a quelle esistenti nello stesso periodo nel corso degli ultimi anni;

considerando che, in questo contesto, il mercato comunitario rischia di essere vittima di gravi perturbazioni, tali da compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del trattato; che è pertanto necessario ricorrere all'applicazione di misure di salvaguardia; che tali misure mirano ad impedire un ulteriore inasprimento della perturbazione del mercato prodotta da importazioni in costante aumento;

considerando che, a tal fine, è opportuno stabilire il quantitativo di funghi che può essere immesso in libera pratica nel 1990, basandosi sui quantitativi importati nel 1989 e su un tasso di progressione corrispondente ad un andamento armonioso degli scambi;

considerando che, per evitare che siano presentate domande di titolo per quantitativi eccessivi rispetto al fabbisogno reale ed esclusivamente a scopo speculativo, è opportuno disporre, in via conservativa, la sospensione immediata del rilascio dei titoli di importazione in attesa della fissazione delle condizioni alle quali saranno rilasciati i titoli di importazione relativi all'utilizzazione del quantitativo residuo disponibile nell'anno in corso; che si terrà conto, nell'adozione di queste misure, della situazione particolare dei prodotti già inoltrati verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1990, i titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati, ma non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, di cui al codice NC ex 0711 90 50, sono rilasciati limitatamente ad un quantitativo di 36 800 t, fatto salvo il disposto dell'arti- colo 2.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, il rilascio dei titoli di importazione è sospeso relativamente alle domande presentate a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28.