REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/90 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1990 che stabilice i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi consistenti in operazioni di acquisto, magazzinaggio e smercio
Gazzetta ufficiale n. L 276 del 06/10/1990 pag. 0020 - 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/90 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1990 che stabilice i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi consistenti in operazioni di acquisto, magazzinaggio e smercio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (3), il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi d'interesse constatati dall'istituto statistico delle Comunità europee sull'euromercato per l'ecu vincolato a tre mesi e dodici mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi; considerando che la Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa; considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, si procede alla fissazione, per questo Stato membro, di un tasso d'interesse specifico; che gli Stati membri hanno comunicatio detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio; che, in mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento; considerando che, conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 1991; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le spese imputabili all'esercizio 1991 del FEAOG, sezione garanzia: 1) il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 10,5 %; 2) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato a: 9,6 % per la Repubblica federale di Germania, 9,8 % per la Francia, 8,9 % per l'Irlanda, 9,0 % per i Paesi Bassi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.