REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2771/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RECANTE MISURE PROVVISORIE DA APPLICARE NEL SETTORE DELLE CARNI SUINE DOPO L' UNIFICAZIONE TEDESCA
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0021 - 0022
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/90 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1990 recante misure provvisorie da applicare nel settore delle carni suine dopo l'unificazione tedesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2684/90 prevede fra l'altro la facoltà di decidere, in via provvisoria e per un periodo di tempo limitato, di inserire nella normativa comunitaria sulla politica agricola le disposizioni complementari e gli adeguamenti strettamente necessari per risolvere i problemi posti dall'unificazione della Germania prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulle proposte della Commissione relative alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari in seguito all'integrazione nella Comunità dell'ex Repubblica democratica tedesca; che dette disposizioni complementari e detti adeguamenti devono rispettare sistema e principi della politica agricola comune; considerando che, in mancanza d'informazioni sufficientemente complete ed attendibili, non è possibile, per il momento, tener conto dei prezzi dei suini macellati e dei prezzi di mercato praticati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che, per non compromettere la stabilità del mercato comunitario delle carni suine, è opportuno garantire l'esecuzione degli accordi stipulati dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima dell'unificazione; che occorre pertanto autorizzare la Germania ad integrare, attingendo a fondi nazionali, l'importo delle restituzioni stabilite dalla normativa comunitaria per le esportazioni di prodotti del settore suinicolo effettuato in esecuzione di accordi commerciali conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi rilevati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono presi in considerazione ai fini: - della determinazione dei prezzi dei suini macellati nei mercati rappresentativi della Comunità; - del rilevamento comunitario dei prezzi di mercato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse suine. Articolo 2 La Germania è autorizzata a finanziare attingendo a fondi nazionali, un supplemento di restituzione addizionale agli importi stabiliti dalla normativa comunitaria per l'esportazione di prodotti del settore delle carni suine oggetto di accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi, prima del 3 ottobre 1990. Non sono presi in considerazione gli accordi privi di precise clausole in materia di prezzi e quantità. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania e fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.