31990R2765

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2765/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RECANTE MISURE APPLICABILI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO IN SEGUITO ALL' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0011 - 0012


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2765/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

recante misure applicabili nel settore dello zucchero in seguito all'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, per le imprese saccarifere insediate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la produzione di zucchero è iniziata anteriormente al 3 ottobre 1990; che, per garantire un'applicazione armonica del regime delle quote e del sistema di autofinanziamento per quanto concerne sia i produttori di tale regione sia quelli delle altre regioni della Comunità e per evitare che lo zucchero prodotto nel territorio sunnominato all'inizio della campagna 1990/1991 non costituisca zucchero C, è indispensabile adottare sin d'ora e a decorrere dal 1o luglio 1990, data di inizio della campagna di commercializzazione, le misure appropriate relative alla produzione di zucchero;

considerando che il regime di compensazione delle spese di magazzinaggio contemplato all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (3), comporta un rimborso forfettario finanziato tramite un contributo a carico dei produttori di zucchero; che, per le medesime ragioni addotte per la produzione, le disposizioni di tale regime devono essere applicate a qualsiasi quantitativo di zucchero prodotto nella campagna di commercializzazione 1990/1991; che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede un regime di scorte minime che ogni impresa saccarifera deve detenere per garantire l'approvvigionamento normale di tutte o di una delle zone della Comunità; che detto regime è strettamente connesso sia alla produzione sia al magazzinaggio di ogni singola impresa e che rientra altresì nel principio della solidarietà comunitaria; che occorre pertanto prevedere, a titolo provvisorio, una partecipazione immediata dell'industria tedesco-orientale a detto regime;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni risultanti, se del caso con effetto retroattivo, dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione, segnatamente in materia di quote e di trasferimenti di quote;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, la produzione di zucchero delle imprese saccarifere insediate in Germania nella regione che corrisponde al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che rientra nella campagna di commercializzazione 1990/1991, è disciplinata dalle disposizioni pertinenti degli articoli da 24 a 32 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Fino alla decisione del Consiglio sulle proposte della Commissione del 21 agosto 1990, la produzione delle imprese di cui al primo comma deve essere effettuata nel quadro delle quote indicate al paragrafo 2.

2. La Germania è autorizzata ad attribuire provvisoriamente una quota A e una quota B alle imprese di cui al paragrafo 1 che hanno prodotto anteriormente al 1o luglio 1990, nei limiti dei seguenti quantitativi di base:

a) quantitativo di base A: 665 290 t di zucchero bianco,

b) quantitativo di base B: 204 710 t di zucchero bianco.

3. La quota A di ogni impresa saccarifera di cui al paragrafo 1 è fissata applicando alla produzione annua media di zucchero dell'impresa saccarifera considerata, nel corso delle campagne di commercializzazione dal 1984-1985 al 1988-1989 e a nor dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, in appresso denominata produzione di riferimento, un coefficiente che esprime il rapporto fra il quantitativo di base A di cui al paragrafo 2, da un lato, e la somma delle produzioni di riferimento delle imprese insediate nella regione definita al paragrafo 1, dall'altro.

Tuttavia, se l'impresa saccarifera riconosciuta dalle autorità competenti della Germania non esisteva in quanto tale anteriormente al 1o luglio 1990, la produzione di riferimento di cui al primo comma è fissata tenendo conto della produzione del periodo contemplato al comma predetto di ogni stabilimento che costituisce, a decorrere dal 1o luglio 1990, l'impresa saccarifera in parola.

4. Fino alla decisione del Consiglio sulle proposte della Commissione del 21 agosto 1990, la quota B di ogni impresa saccarifera di cui al paragrafo 1 è pari al 30,77 % della sua quota A fissata conformemente al paragrafo 3.

5. Per le imprese di cui al paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si applicano esclusivamente ai trasferimenti tra le imprese saccarifere di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 2

Lo zucchero prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 1990/1991 dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità, è soggetto al regime di compensazione delle spese di magazzinaggio e al regime delle scorte minime previsti rispettivamente agli articoli 8 e 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1990 fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(3) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.