Regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione, del 26 settembre 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 264 del 27/09/1990 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0223
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0223
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2742/90 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 1990 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (1), in particolare l'articolo 1, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 5, considerando che, ex articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2204/90, l'impiego di caseine e caseinati nella fabbricazione di formaggi è subordinato ad autorizzazione preventiva; che è necessario precisare le modalità pratiche per il rilascio di tali autorizzazioni tenendo conto delle esigenze in materia di controllo delle imprese; che occorre, in particolare, stabilire un limitato periodo di validità delle autorizzazioni al fine di permettere agli Stati membri di sanzionare l'inosservanza delle disposizioni comunitarie; considerando che, ex articolo 1, secondo comma del suddetto regolamento, le percentuali massime di incorporazione di caseine e caseinati vanno determinate in base a criteri oggettivi, stabiliti tenendo conto delle esigenze tecniche; che è necessario stabilire tali percentuali, segnatamente sulla base degli elementi forniti dagli Stati membri; che, per facilitare il controllo nel rispetto di questa disposizione, è opportuno applicare dette percentuali in modo globale e non per singoli prodotti; considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento fa obbligo agli Stati membri di istituire controlli amministrativi e materiali; che occorre specificare i criteri che debbono presiedere ai controlli, in particolare sotto il profilo della frequenza; considerando che, ex articolo 3, paragrafo 3 del suddetto regolamento, l'impiego non autorizzato di caseine o caseinati comporta il pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore del latte scremato risultante dal prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, da un lato, e quello, maggiorato del 10 %, risultante dal prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, dall'altro; che è necessario determinare tale somma tenendo conto dei prezzi rilevati sul mercato durante un periodo di riferimento; considerando che il comitato di gestione per il latte e prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2204/90 sono rilasciate per dodici mesi, su domanda degli interessati, a condizione che questi s'impegnino previamente per iscritto ad osservare e ad accettare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), da una parte, e lettera c), dall'altra, di tale regolamento. 2. Le autorizzazioni sono rilasciate con un numero d'ordine per ciascuna impresa o, se del caso, per ciascuno stabilimento di fabbricazione. 3. L'autorizzazione può riferirsi ad uno o più tipi di formaggi, conformemente alla domanda dell'interessato. Articolo 2 1. Le percentuali massime di incorporazione di cui all'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2204/90 figurano nell'allegato del presente regolamento. Esse si applicano al peso della produzione dei tipi di formaggi di cui all'allegato realizzata dall'impresa o dallo stabilimento di produzione di cui trattasi, durante un periodo di sei mesi. 2. L'elenco dei prodotti di cui all'allegato, nonché le relative percentuali massime, vengono modificati sulla base di domande motivate, comprovanti l'esigenza tecnica di un'aggiunta di caseina o caseinati. Articolo 3 1. La contabilità di magazzino di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2204/90 comporta informazioni relative in particolare all'origine, alla composizione e alla quantità delle materie prime impiegate nella fabbricazione dei formaggi. Gli Stati membri possono esigere il prelievo di campioni al fine di verificare tali informazioni. Gli Stati membri vigilano sul rispetto del carattere riservato delle informazioni raccolte presso le imprese. 2. Ai controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2204/90 debbono presiedere i seguenti criteri: a) almeno il 30 % delle imprese soggette ad autorizzazione sono controllate ogni trimestre; b) ogni impresa soggetta ad autorizzazione è controllata almeno una volta all'anno e quelle che producono oltre 300 t di formaggi all'anno sono controllate almeno due volte. 3. Entro un mese a decorrere dall'accertamento dell'infrazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui sono stati impiegati caseine e/o caseinati senza rispettare le percentuali autorizzate ovvero senza autorizzazione. Articolo 4 1. La somma dovuta ex articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 255 ecu per 100 kg di caseine e/o caseinati, tenuto conto del prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati rilevato nel secondo trimestre 1990. 2. Le somme così riscosse sono versate agli enti o agli uffici pagatori, che le detraggono dalle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Articolo 5 Oltre alle comunicazioni ex articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2204/90, gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine di ogni trimestre, le seguenti informazioni relative al trimestre precedente: 1) Numero di autorizzazioni rilasciate e/o revocate. 2) Quantitativi di caseine e di caseinati dichiarati ai sensi di tali autorizzazioni, suddivisi secondo i diversi tipi di formaggi. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 7. ALLEGATO Percentuali massime di incorporazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1: - formaggi fusi di cui al codice NC 0406 30: 5 %.