31990R2715

REGOLAMENTO (CEE) N. 2715/90 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1990 recante disposizioni particolari in materia di restituzioni nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 22/09/1990 pag. 0026 - 0026


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2715/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1990

recante disposizioni particolari in materia di restituzioni nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1309/90 della Commissione, del 18 maggio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (5), è stato deciso di non fissare la restituzione per i prodotti esportati a destinazione della Repubblica democratica tedesca; che appare giustificato non prendere in considerazione la mancata fissazione della restituzione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione concessa in caso di esportazione verso altre destinazioni di riproduttori di razza pura e di talune preparazioni e conserve a base di carne diverse da quelle non cotte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La mancata fissazione di una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 0102 10 00 e 1602 50 90 a destinazione della Repubblica democratica tedesca, il cui tasso è inferiore al tasso più basso fissato per le altre destinazioni, non è presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (6), né ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (7).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

(5) GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 21.

(6) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.