REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2684/90 DEL CONSIGLIO, DEL 17 SETTEMBRE 1990, RELATIVO ALLE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA PRIMA DELL' ADOZIONE DELLE MISURE TRANSITORIE CHE DEVONO ESSERE PRESE DAL CONSIGLIO IN COOPERAZIONE O CONSULTAZIONE CON IL PARLAMENTO EUROPEO
Gazzetta ufficiale n. L 263 del 26/09/1990 pag. 0001 - 0046
REGOLAMENTO (CEE) N. 2684/90 DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1990 relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 42, 43, 75, 100 A, 103, 113, 130 S e 235, vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo (1), considerando che il Comitato economico e sociale, consultato sulla proposta della Commissione, non ha formulato il suo parere entro il termine impartitogli dal Consiglio ai sensi dell'articolo 198 del trattato; che occorre prescindere dalla mancanza di parere di detto Comitato; considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che risulta necessario prevedere misure transitorie riguardo all'applicazione di una serie di atti comunitari per tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio; considerando che con la comunicazione del 21 agosto 1990 la Comissione ha presentato una serie di proposte di atti che il Consiglio deve adottare in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo, il quale, nella fase che precederà l'entrata in vigore definitiva delle misure transitorie, dovrà essere strettamente e costantemente associato all'iter di decisione previsto; considerando che il Consiglio non potrà adottare tali atti prima della data dell'unificazione e che, tenuto conto del carattere eccezionale della situazione, è opportuno prevedere misure provvisorie; considerando che dette misure provvisorie devono lasciare impregiudicate le modifiche che devono essere apportate alle proposte della Commissione nella fase d'esame e di adozione definitiva, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non essendo stato il Consiglio in grado di deliberare prima della data dell'unificazione tedesca sulle misure transitorie per l'applicazione degli atti di diritto comunitario al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, previsti nelle proposte della Commissione presentate al Consiglio nella comunicazione del 21 agosto 1990 e riportati in allegato al presente regolamento, in deroga agli atti di diritto comunitario di cui a dette proposte si applicano misure provvisorie nei limiti e alle condizioni indicati nel presente regolamento. Articolo 2 1. La Commissione può autorizzare la Repubblica federale di Germania a mantenere provvisoriamente in vigore una regolamentazione applicabile nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non conforme ad uno degli atti di diritto comunitario di cui all'articolo 1. Il mantenimento in vigore non può oltrepassare i limiti delle proposte della Commissione indicate in allegato. 2. L'autorizzazione, dovuta a circostanze eccezionali, non potrà successivamente essere invocata come precedente e resta in vigore fino alla data alla quale il Consiglio si pronuncia definitivamente sulle proposte della Commissione di cui all'articolo 1 o, se del caso, fino alla data dell'entrata in vigore della rispettiva misura transitoria, comunque non oltre il 31 dicembre 1990. Scaduto questo termine, qualora il Consiglio non abbia adottato le necessarie misure transitorie, il diritto comunitario si applicherà pienamente. 3. La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione dell'uso che essa fa dell'autorizzazione. La Commissione ne informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a fornire informazioni suppletive sulla portata dell'autorizzazione, affinché esso possa pronunciarsi sull'uso specifico che viene fatto dell'autorizzazione o su eventuali misure connesse che debbano essere adottate dalla Comunità. Articolo 3 Secondo la procedura prevista all'articolo 5, si può decidere di apportare alla regolamentazione comunitaria nei settori della politica commerciale e della politica agricola della pesca le integrazioni e gli adeguamenti strettamente necessari per garantire la concordanza tra detta regolamentazione e l'autorizzazione prevista all'articolo 2 e per definire ogni altra modalità d'applicazione necessaria. Tali misure devono rispettare l'economia generale e i principi fondamentali della regolamentazione in questione. Esse possono essere decise soltanto fino alla data di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La loro applicazione è limitata alla stessa data. Articolo 4 1. La Commissione e la Repubblica federale di Germania si consultano in merito alle misure da adottare per evitare che il mantenimento di una regolamentazione non conforme al diritto comunitario in applicazione del presente regolamento comporti difficoltà. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio sul risultato di tali consultazioni. 2. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le sue conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate. 3. Le misure da predere sul piano comunitario, sulla base dei paragrafi 1 e 2, non possono oltrepassare i limiti delle proposte della Commissione di cui all'allegato. Esse vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5. Articolo 5 1. Le modalità d'applicazione previste agli articoli 3 e 4 del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 4 della direttiva 90/476/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (2). 2. Tuttavia, le modalità d'applicazione relative ai mercati agricoli e della pesca sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio, del 16 luglio 1990, relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca (3). Articolo 6 Prima che il Parlamento europeo si pronunci sulle misure transitorie, la Commissione presenta a quest'ultimo e al Consiglio un'altra comunicazione: - in cui elenca le misure legislative e amministrative già adottate dalla Comunità e dalle competenti autorità tedesche riguardo al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca: a) per controllare e garantire l'applicazione del diritto comunitario e b) per garantire gli introiti di risorse proprie della Comunità e una corretta gestione delle spese comunitarie; - in cui descrive le misure legislative e amministrative complementari che essa reputa necessarie per la realizzazione dei suddetti obiettivi e - con cui trasmette eventualmente le proposte di misure legislative complementari, allorché queste vengono adottate sul piano comunitario. Articolo 7 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Le misure adottate a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2 sono pubblicate senza indugio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) Parere reso l'11 settembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 13 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 188 del 20. 7. 1990, pag. 1. ALLEGATO Proposta di REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . . relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Iugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1991 per tener conto dell'unificazione tedesca?ON> oe IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 113, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la tariffa doganale comune si applica di diritto al territorio della ex Repubblica democratica tedesca; considerando che la ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'URSS e la Iugoslavia numerosi accordi relativi allo scambio annuo di merci specifiche a dazio nullo in quantitativi massimi o fino a valori massimi; che la ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'URSS trattati di cooperazione e investimento a lungo termine che, secondo i termini in essi definiti, daranno luogo a reciproche forniture di merci a dazio nullo ancora per molti anni; considerando che il primo tipo di accordi non verrà rinnovato dopo il 31 dicembre 1990; che il secondo tipo sarà rinegoziato a livello della Comunità, della Germania o di imprese private, ma questo processo di rinegoziato si protrarrà per qualche tempo; considerando che occorre pertanto attenuare, durante un periodo transitorio, gli effetti dell'unificazione tedesca sui due tipi di accordi, onde evitare gravi ripercussioni per le imprese situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in Bulgaria, in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in URSS e in Iugoslavia poiché la stabilità economica di questi paesi potrebbe risentirne; considerando che per le ragioni indicate è opportuno sospendere temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune a favore dei prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania, dell'URSS e della Iugoslavia, oggetto degli accordi sopracitati tra la ex Repubblica democratica tedesca e detti paesi, fino ai quantitativi o valori massimi ivi menzionati; considerando che le finalità della politica agraria comune indicate all'articolo 39 del trattato consentono di applicare i principi definiti dal presente regolamento soltanto per i prodotti soggetti contemporaneamente a un dazio doganale e ad un regime di prezzi di riferimento o di prezzi minimi; considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti interessati soltanto nella misura in cui sono immessi in libera pratica nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca; considerando che occorre prendere disposizioni onde determinare l'origine delle merci che beneficiano della sospensione dei dazi; considerando che, per sottolineare il carattere transitorio di queste misure, è opportuno limitarne l'applicabilità fino al 31 dicembre 1991 con possibilità di rinnovo per un altro anno; considerando che è opportuno prevedere disposizioni speciali, nonché la relativa procedura di attuazione, per l'eventualità che la sospensione temporanea dei dazi provochi o minacci di provocare grave pregiudizio ad un settore dell'industria comunitaria, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A decorrere dalla data dell'unificazione tedesca e fino al 31 dicembre 1991 i dazi della tariffa doganale comune e qualsiasi tassa di effetto equivalente, fatta eccezione per i dazi antidumping, sono sospesi per i prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Iugoslavia ai quali si applicano gli accordi elencati negli allegati I e II, conclusi tra detti paesi e la ex Repubblica democratica tedesca e che comportano obblighi o raccomandazioni di acquisto da parte di quest'ultima, per i quantitativi e i valori fissati nei medesimi accordi. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato, il primo comma si applica unicamente ai prodotti soggetti a un dazio doganale e ad un regime di prezzi di riferimento o di prezzi minimi; detto regime deve essere effettivamente rispettato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a condizione che: - la messa in libera pratica dei prodotti in questione avvenga sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, e che i prodotti siano ivi consumati o soggetti ad una trasformazione che conferisca loro origine comunitaria, - a sostegno della dichiarazione per l'immissione in libera pratica sia esibita una licenza, rilasciata dalle competenti autorità tedesche e attestante che i prodotti in questione sono ammessi a beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1. Articolo 2 Per la determinazione del carattere originario dei prodotti di cui all'articolo 1, si applica il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (;). Articolo 3 1. Se la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1 arreca grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può ripristinare la normale aliquota del dazio per il prodotto in questione. 2. Si segue la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio ($). Articolo 4 Il regime previsto dal presente regolamento sarà oggetto di riesame in tempo utile prima del 31 dicembre 1991. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente (;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. ($) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. ALLEGATO I 1. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria sugli scambi di merci nel 1990 (29 novembre 1989) 2. Protocollo n. 5 dell'accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sugli scambi di merci negli anni 1986 - 1990 (13 dicembre 1989) 3. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica ungherese sugli scambi di beni e servizi nel 1990 (19 gennaio 1990) 4. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare polacca sullo scambio di merci e servizi nel 1989 (30 novembre 1988) 5. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica socialista di Romania sulle reciproche forniture di merci nel 1990 (16 novembre 1989) 6. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi di merci e i pagamenti nel 1990 (22 novembre 1989) 7. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il Consiglio federale della Skupstina della Repubblica socialista federale di Iugoslavia sullo scambio di merci e servizi nel 1990 (20 dicembre 1989). ALLEGATO II - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per lo sfruttamento del giacimento di gas naturale di Jamburg, del 20 gennaio 1986. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la costruzione del kombinat per l'estrazione e il trattamento minerali contenenti ossidi (28 ottobre 1987), compreso l'accordo sulle condizioni di soggiorno e di attività delle organizzazioni mandatarie, del 28 ottobre 1987. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione nel settore delle costruzioni navali e alle reciproche forniture di navi e attrezzature navali del 15 aprile 1985. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la costruzione di una linea da 750 kV, del 21 luglio 1986. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad investimenti congiunti nel settore del gas naturale (centro di Orenburg), del 21 giugno 1974 (quantitativo spettante: 2,8 miliardi di m=/l'anno fino al 1998). - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad investimenti congiunti nel settore dell'amianto (centro di Kijembai), del 16 novembre 1973 (quantitativo spettante: 40 kt di amianto/l'anno fino al 1991). - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad investimenti congiunti nel settore della cellulosa (centro di Ust-Ilimsk), del 21 giugno 1973 (quantitativo spettante: 56 kt di cellulosa l'anno fino al 1992). - Accordo tra il governo della repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla costruzione di centrali nucleari (centrali Nord e Stendal I), del 14 luglio 1965. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la ricostruzione di unità da 210 MW, del 3 giugno 1987. - Accordo a livello ministeriale sulla specializzazione e la cooperazione nella produzione e sullo scambio di vari tipi di carta e cartone, nonché sulla cooperazione scientifica e tecnica del 6 giugno 1980. - Accordo a livello ministeriale sulla cooperazione in materia di creazione e produzione di tomografi computerizzati, del 24 maggio 1989. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la produzione di prodotti in gomma, del 23 dicembre 1976. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, relativo alla cooperazione per lo sviluppo della produzione e per la fornitura di cuscinetti a rulli oscillanti, del 27 giugno 1977. - Accordo a livello ministeriale relativo alla specializzazione e alla cooperazione per la produzione di macchine per la pettinatura del cotone, modello 1532, del 4 dicembre 1985. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la produzione di cromogeni protetti, del 14 dicembre 1984. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la produzione di lievito da foraggio a Mosyr, del 28 giugno 1979. - Accordo a livello ministeriale sulla specializzazione e la cooperazione nel settore dei catalizzatori, del 17 dicembre 1986. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sull'ulteriore sviluppo dell'integrazione per quanto riguarda l'industria chimica, del 9 dicembre 1975. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la messa a punto di una tecnologia di produzione e per l'utilizzazione di inibitori della nitrificazione per concimi azotati, del 18 giugno 1982. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla creazione di un'organizzazione economica internazionale nel settore dell'industria fotochimica («Assofoto»), del 15 giugno 1973. - Accordo tra il governo della Repubblica democratico tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la costruzione della centrale nucleare Stendal II, del 30 ottobre 1986. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la costruzione e la ricostruzione di depositi frigoriferi per patate e ortofrutticoli (9 dicembre 1983). - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla collaborazione per la produzione in cooperazione di sementi di erba medica, del 9 dicembre 1983. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per l'espansione della produzione di polveri filtranti (farina fossile) per l'industria alimentare, del 14 dicembre 1984. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione in materia di perfezionamento, sviluppo e creazione di nuovi procedimenti tecnologici e di impianti di depurazione delle acque reflue di grandi agglomerati urbani e complessi industriali, del 22 dicembre 1977. - Accordo tra il governo della repubblica democratica tedesca, il governo della repubblica popolare di Polonia e il governo dell'URSS relativo alla costruzione di un oleodotto URSS-Polonia-RDT, del 18 dicembre 1959. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia relativo alla costruzione e al finanziamento dell'oleodotto URSS-Polonia-RDT, del 18 gennaio 1961, e protocollo integrativo di questo accordo, del 12 novembre 1972. - Accordo tra il governo della repubblica democratica tedesca e il governo della repubblica popolare di Polonia relativo alla costruzione e al finanziamento di un secondo oleodotto per il trasporto del petrolio dall'URSS in Polonia e, attraverso il territorio polacco, nella RDT, del 18 ottobre 1969. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia relativo alla costruzione e al finanziamento di un attraversamento della Vistola presso Plock per il primo e il secondo tratto dell'oleodotto «Amicizia» (Freundschaft), del 17 agosto 1983. - Intesa tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia relativa alla costruzione, gestione e utilizzazione comune di un cotonificio nel territorio polacco, del 12 giugno 1972. - Intesa tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della repubblica popolare di Polonia relativa alla cooperazione per la creazione nella Repubblica democratica tedesca di uno stabilimento per la produzione di lievito da foraggio e la fornitura di questo prodotto alla Polonia, del 28 novembre 1973. - Intesa tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia relativa alla fornitura di zolfo, con pagamento scaglionato del saldo attivo della Repubblica democratica tedesca, del 6 settembre 1985. - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sul trasporto di gas naturale dall'URSS nella RDT attraverso il territorio cecoslovacco, del 2 luglio 1971, e protocolli integrativi di questo accordo, del 12 gennaio 1973 e del 31 maggio 1989. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del . . . relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche per taluni prodotti IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (;), in cooperazione con il Parlamento europeo ($), visto il parere del Comitato economico e sociale (=), considerando che, ai fini dell'immissione sul mercato e dell'impiego dei prodotti, la Comunità europea ha adottato un insieme di norme che hanno natura obbligatoria per tutti gli Stati membri e per tutti gli operatori economici; considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che detta applicazione può provocare talune difficoltà a causa del livello di sviluppo economico regionale; considerando che l'articolo 8 C del trattato invita la Commissione a tener conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo d'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo; considerando che tali deroghe debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; considerando che il livello d'informazione sulla situazione delle normative vigenti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, nonché sulla situazione dell'industria non consente di stabilire in maniera definitiva la portata delle deroghe e che, per poter tener conto dell'evoluzione di tale situazione, si deve prevedere una procedura semplificata conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato ai fini dell'adozione e della gestione di dette deroghe, (;) GU n. . . . ($) GU n. . . . (=) GU n. . . . HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. In deroga alle direttive di cui all'allegato, la Germania è autorizzata a mantenere in vigore sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, le normative esistenti per i prodotti che sono o sono stati fabbricati su detto territorio, a condizione che ciò non pregiudichi l'immissione sul mercato e la libera circolazione in tale territorio dei prodotti conformi alle direttive comunitarie. 2. Quest'autorizzazione può essere applicata alle direttive comunitarie di cui all'allegato fino al 31 dicembre 1992. 3. Le autorità tedesche possono estendere le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 ai prodotti originari e provenienti da paesi terzi nei limiti dei flussi commerciali tradizionali. Articolo 2 La Germania adotta tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti non conformi alle direttive comunitarie di cui all'articolo 1 non siano immessi sul mercato del territorio della Comunità diverso dal territorio della ex Repubblica democratica tedesca; tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non dare luogo a controlli e formalità alle frontiere tra gli Stati membri. Articolo 3 1. Le normative il cui mantenimento è autorizzato in applicazione dell'articolo 1 e le misure di controllo adottate a norma dell'articolo 2 sono notificate alla Commissione al più tardi alla data dell'unificazione tedesca. 2. La Germania presenta una relazione sull'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva in data 31 dicembre 1991 e 31 dicembre 1992. Tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri. Articolo 4 1. Secondo la procedura prevista all'articolo 5, può essere decisa l'adozione di misure riguardanti completamenti o adeguamenti alle misure oggetto della presente direttiva. 2. Tali completamenti o adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione di dette direttive. Esse devono inoltre rispettare i principi della regolamentazione. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data. Articolo 5 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente Direttiva del Consiglio Data di adozione: GU n. ALLEGATO 1. Direttiva 73/437/CEE del Consiglio Determinati tipi di zucchero Data di adozione: 11. 12. 1973 GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71 2. Direttiva 74/409/CEE del Consiglio Miele Data di adozione: 22. 7. 1974 GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10 3. Direttiva 75/726/CEE del Consiglio Succhi di frutta Data di adozione: 17. 11. 1975 GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40 Direttiva 79/168/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 75/726/CEE Data di adozione: 5. 2. 1979 GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 27 Direttiva 81/487/CEE del Consiglio Seconda modifica della direttiva 75/726/CEE Data di adozione: 30. 6. 1981 GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 43 Direttiva 89/394/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 75/726/CEE Data di adozione: 14. 6. 1989 GU n. L 186 del 30. 5. 1989, pag. 14 4. Direttiva 76/118/CEE del Consiglio Taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato Data di adozione: 18. 12. 1975 GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49 Direttiva 83/635/CEE del Consiglio Seconda modifica della direttiva 76/118/CEE Data di adozione: 13. 12. 1983 GU n. L 257 del 21. 12. 1983, pag. 37 5. Direttiva 76/621/CEE del Consiglio Acido erucico negli oli e nei grassi Data di adozione: 20. 7. 1976 GU n. L 202 del 28. 7. 1976, pag. 35 6. Direttiva 79/693/CEE del Consiglio Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni Data di adozione: 24. 7. 1979 GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 5 Direttiva 88/593/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 79/693/CEE Data di adozione: 18. 11. 1988 GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 44 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del . . . concernente gli adeguamenti necessari, nel quadro dell'unificazione tedesca, del sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (;), visto il parere del Parlamento europeo ($), visto il parere del Comitato economico e sociale (=), considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio della ex Repubblica democratica tedesca; considerando che tale applicazione può far insorgere difficoltà data la mancanza di appropriate strutture amministrative; considerando che questo è il caso della decisione 80/45/CEE del Consiglio (%), modificata della decisione 90/352/CEE (& ), la quale persegue l'obiettivo di consentire a livello comunitario uno scambio rapido di informazioni su prodotti di consumo qualora sia constatato che tali prodotti, commercializzati nella Comunità economica europea, possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone in modo da richiedere l'urgente attuazione di opportuni provvedimenti; che a tal fine è stato introdotto un sistema organizzato a livello comunitario e nazionale; considerando che è necessario pertanto tener conto di queste difficoltà dando alla Germania la possibilità di gestire in modo diverso tale sistema rapido di informazione; considerando che tale deroga deve avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; che la Germania deve fare quanto possibile per raggiungere gli obiettivi della decisione in tutto il suo territorio; considerando che il trattato non prevede i poteri d'azione a tal uopo richiesti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere per il territorio della ex Repubblica democratica tedesca che gli obblighi derivanti dall'applicazione della decisione 89/45/CEE del Consiglio possono essere soddisfatti durante un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1992, mediante mezzi di intervento diversi da quelli già vigenti in applicazione di detta decisione. 2. La Germania, durante questo periodo, si adopera affinché si possa ricorrere, per quanto possibile, alle strutture esistenti onde garantire gli obiettivi della decisione 89/45/CEE e garantire inoltre l'opportuna diffusione, su tutto il suo territorio, delle informazioni ricevute tramite il sistema di informazioni introdotto da detta decisione. Articolo 2 La Germania riferisce periodicamente sulle misure adottate ai fini dell'articolo 1 nel quadro delle consultazioni in seno al comitato istituito dall'articolo 7 della decisione 89/45/CEE. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente (;) GU n. . . . ($) GU n. . . . (=) GU n. . . . (%) GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 51. (& ) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 49. Proposta di REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . . relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (;), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 ($), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (=), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (%), visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (& ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 ((), in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 80, vista la proposta della Commissione ()), visto il parere del Parlamento europeo ( 7), visto il parere del Comitato economico e sociale (§), considerando che la Comunità economica europea ha adottato un insieme di norme concernenti la politica agraria comune; considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; (;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. ($) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (=) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (%) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (& ) GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1. (() GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19. ()) GU n. C . . . ( 7) GU n. C . . . (§) GU n. C . . . considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agraria comune, a decorrere dal 1o luglio 1990 la Repubblica democratica tedesca, con iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della normativa agricola comune; considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detti territori; considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, di norma, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agraria comune ed il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 39 del trattato; considerando che in vari settori si applicano misure volte a stabilizzare i mercati di produzioni eccedenti; che è d'uopo precisare l'applicazione dei corrispondenti regimi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che i quantitativi massimi garantiti fissati per la maggior parte dei settori in causa scadono al più tardi alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992; che, tenuto conto dell'incompletezza delle informazioni finora disponibili circa i consumi effettivi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è opportuno lasciare immutati i quantitativi massimi garantiti per il tempo in cui resteranno ancora in vigore, evitando quindi di prendere in considerazione la produzione tedesco-orientale all'atto della determinazione della produzione comunitaria; che comunque tutta la produzione tedesca di un determinato settore dovrà essere assoggettata alle norme specifiche applicabili in caso di superamento del quantitativo massimo garantito fissato per tale settore; considerando che alcune condizioni relative all'intervento devono essere temporaneamente adeguate per tener conto delle condizioni di produzione e delle strutture operative proprie al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve pregiudicare la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica federale tedesca; che si rendono quindi necessari alcuni temperamenti a tale regime, i quali dovrebbero, tuttavia, essere strettamente limitati alle aziende del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che è parimenti opportuno provvedere affinché le quote supplementari attribuite alla Germania nel settore saccarifero servano esclusivamente all'agricoltura tedesco-orientale; considerando che all'atto della fissazione dei quantitativi globali di latte garantiti per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è necessario prevedere una riduzione del 3 % analoga a quella decisa nella Comunità nel 1986 per tener conto dell'evoluzione del mercato del latte; che è opportuno concedere ai produttori interessati un indennizzo per questa riduzione, con modalità corrispondenti a quelle previste per gli altri produttori della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (;), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/88 ($); considerando che, inoltre, il regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio (=), ha stabilito la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68; che l'indennità a tal fine fissata nella Comunità ha tenuto conto del fatto che la sospensione doveva essere realizzata dopo tre anni di funzionamento del regime e su un arco di tempo di due anni; che è indispensabile imporre ai produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca una corrispondente sospensione dei quantitativi di riferimento; che, tuttavia, in tale territorio la sospensione sarà realizzata in una sola volta e nel primo anno di applicazione del regime, allo scopo di evitare spese supplementari per lo smaltimento di prodotti lattiero-caseari; che all'atto della fissazione dell'indennità destinata a compensare la sospensione dei quantitativi di produzione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è opportuno prendere in considerazione il consistente risparmio reso così possibile; considerando che per agevolare l'evoluzione delle strutture agrarie nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che comprenderà sia la creazione di aziende a carattere familiare, sia il riassetto delle aziende cooperative, è necessario prevedere alcuni adattamenti temporanei della normativa volta ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agraria comune [obiettivo 5 a)]; che i necessari adeguamenti della normativa concernente altri obiettivi strutturali costituiscono oggetto di un regolamento distinto; considerando che l'applicazione dei principi della politica agraria comune nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ha provocato un'improvvisa e consistente contrazione del reddito dei produttori interessati; che è opportuno autorizzare temporaneamente la Germania a prevedere un regime di aiuti nazionali intesi ad attenuare le perdite di reddito; considerando che, con il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli (%), la Germania è stata autorizzata a concedere ai produttori tedeschi un aiuto speciale destinato a compensare la contrazione del reddito conseguente all'adattamento del tasso rappresentativo nel 1984; (;) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21. ($) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3. (=) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5. (%) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. considerando che è opportuno determinare le norme applicabili alle scorte di prodotti esistenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione tedesca; che, per quanto concerne le scorte d'intervento pubblico, è d'uopo che la Comunità le prenda in carico ad un valore deprezzato conformemente ai principi enunciati dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1878, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (& ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 ((); che, per quanto concerne le scorte private esistenti, qualsiasi scorta che superi il quantitativo di una scorta normale dev'essere eliminato dalla Germania, a proprie spese; considerando che le informazioni disponibili circa la situazione dell'agricoltura nell'ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato, la quale permetta, all'occorrenza, di adattare ed integrare le disposizioni del presente regolamento; considerando che misure di salvaguardia possono risultare necessarie nel caso insorgano difficoltà gravi e tali da mettere in pericolo il conseguimento delle finalità indicate dall'articolo 39 del trattato; che è opportuno determinare le condizioni alle quali le misure in parola possono venir adottate; considerando che il presente regolamento non riguarda la legislazione concernente le produzioni vegetali e l'alimentazione degli animali, la legislazione veterinaria e zootecnica, le direttive attinenti all'armonizzazione della legislazione in materia agricola, né la normativa per la pesca, che formano oggetto di una normativa distinta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Allo scopo di garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agraria comune, il presente regolamento introduce nella pertinente normativa comunitaria disposizioni transitorie e i necessari adeguamenti. 2. Il presente regolamento si applica: - ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato e - alle merci, ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 del Consiglio ()) e (CEE) n. 2783/75 del Consiglio ( 7). (& ) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (() GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1. ()) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. ( 7) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. Esso non riguarda: - le direttive concernenti i settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché la legislazione veterinaria e zootecnica, che formano oggetto della direttiva 90/. . ./CEE del Consiglio (;); - le direttive attinenti all'armonizzazione della legislazione in materia agricola, che formano oggetto della direttiva 90/. . ./CEE del Consiglio ($); - i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (=). Articolo 2 Gli adeguamenti e le misure transitorie di cui all'articolo 1 figurano negli allegati. Articolo 3 1. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1, paragrafo 1 possono venir decise, secondo la procedura prevista dall'articolo 8, misure che integrino o adeguino le misure che formano oggetto del presente regolamento. 2. Tali integrazioni o adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente della normativa agricola nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che tenga conto della situazione specifica ivi prevalente e delle particolari difficoltà cui è confrontata l'applicazione della cennata normativa. Essi devono essere consoni con l'economia generale e con i principi fondamentali della normativa agricola e delle disposizioni del presente regolamento. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono venir adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata alla stessa data salvo nel caso di adeguamenti tecnici di natura permanente. Articolo 4 1. La Commissione può autorizzare la Germania ad introdurre nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca un regime di aiuti volto a compensare, in detti territori, le perdite di reddito agricolo determinate dalla transizione verso l'applicazione della politica agraria comune. Le norme procedurali indicate dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato si applicano agli aiuti introdotti ai sensi del primo comma. All'atto dell'esame di tali aiuti, la Commissione vigilerà affinché la loro incidenza sul commercio sia quanto (;) GU n. . . . ($) GU n. . . . (=) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. più contenuta possibile e sia assicurata una transizione armoniosa verso l'applicazione della politica agraria comune. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aiuti notificati alla Commissione anteriormente al 30 giugno 1992. Articolo 5 1. Qualora a seguito dell'integrazione del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nella Comunità insorgano difficoltà gravi e tali da compromettere il conseguimento delle finalità indicate dall'articolo 39 del trattato, ovvero difficoltà che potrebbero gravemente alterare una situazione economica regionale, fino al 31 dicembre 1992 qualsiasi Stato membro può chiedere di venir autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di riequilibrare la situazione e di adeguare il settore interessato. 2. Nel caso si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere, nel rispetto del trattato, di introdurre i necessari provvedimenti, che vengono comunicati agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Se la Commissione è stata adita su richiesta di uno Stato membro che subisce o rischia di subire gravi perturbazioni, essa prende una decisione nelle ventiquatt'ore che seguono il ricevimento della richiesta. 3. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento adottato dalla Commissione entro i tre giorni lavorativi successivi alla comunicazione del provvedimento stesso. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare il provvedimento in causa. Articolo 6 1. Il giorno dell'unificazione tedesca, la Comunità prende in carico le scorte detenute dall'organismo d'intervento dell'ex Repubblica democratica tedesca al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78. 2. Tale presa in carico è operata a condizione che per i prodotti in questione la normativa comunitaria preveda il ricorso all'intervento pubblico, e che le scorte soddisfino le esigenze qualitative comunitarie, eventualmente adeguate in conformità di quanto disposto dal presente regolamento. 3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8. Articolo 7 1. La Germania provvede ad eliminare a proprie spese, con modalità da determinare in conformità della procedura indicata al paragrafo 2, qualsiasi scorta privata di prodotti oggetto di un regolamento relativo all'organizzazione comune di un mercato di prodotti agricoli ed in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione tedesca, che risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. La nozione di scorta normale di riporto è definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri alla corrispondente organizzazione comune di mercato. 2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8. Articolo 8 Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo la procedura prevista: - dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (;) ovvero, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli; - dall'articolo che prevede l'adozione delle modalità d'applicazione in un'altra disposizione agraria comune; oppure, - per il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ($). Articolo 9 L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 si applica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o aprile 1991. Fino al 31 marzo 1991 il regime nazionale di limitazione della produzione lattiera introdotto dalla ex Repubblica democratica tedesca deve essere mantenuto. Il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio (=) non si applica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nella campagna lattiera durante la quale dev'essere mantenuto il regime nazionale di riscossione del prelievo di corresponsabilità introdotto dalla ex Repubblica democratica tedesca. Articolo 10 La Germania notifica quanto prima alla Commissione i provvedimenti adottati in virtù delle autorizzazioni previste dal presente regolamento. Alla scadenza dei termini fissati per le misure transitorie, la Germania riferisce in merito alla loro applicazione; la pertinente relazione è trasmessa alla Commissione, che la comunica agli altri Stati membri. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente (;) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. ($) GU n. L 84 del 28. 4. 1970, pag. 13. (=) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. ALLEGATO I CEREALI Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1). All'articolo 4 ter è inserito il paragrafo 4 bis seguente: «4 bis. All'atto della constatazione della produzione di cui al presente articolo, non si tiene conto dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO II ZUCCHERO Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981 (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1). 1. È inserito l'articolo 24 bis seguente: «Articolo 24 bis 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 2, nel caso della Germania viene costituita una regione supplementare ai fini dell'applicazione del regime delle quote alle imprese produttrici di zucchero stabilite in tale regione, che abbiano prodotto zucchero anteriormente al 1o luglio 1991 e che continuino a produrne dopo tale data. Ai sensi del presente regolamento la regione in parola corrisponde al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. 2. Ai fini dell'attribuzione delle quote A e B alle imprese di cui al paragrafo 1, vengono stabiliti i seguenti quantitativi di base: a) quantitativo di base A: 665 290 t di zucchero bianco, a) quantitativo di base B: 204 710 t di zucchero bianco. 3. La quota A di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è determinata applicando alla sua produzione annua media di zucchero nel corso delle campagne di commercializzazione che vanno dal 1984/1985 al 1988/1989 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 in appresso denominata produzione di riferimento, un coefficiente corrispondente al rapporto tra il quantitativo di base A di cui al paragrafo 2 e la somma delle produzioni di riferimento delle imprese stabilite nella regione di cui al paragrafo 1. 4. La quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è pari al 30,77 % della sua quota A stabilita conformemente al paragrafo 3. 5. Le disposizioni dell'articolo 25 si applicano unicamente ai trasferimenti tra le imprese produttrici di zucchero di cui al paragrafo 1. 6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 41.» 2. All'articolo 46 è aggiunto il paragrafo 7 seguente: «7. Durante le campagne di commercializzazione comprese tra quella 1990/1991 e quella 1992/1993, la Germania è autorizzata a concedere, alle condizioni in appresso indicate, un aiuto di adattamento ai produttori di zucchero. L'aiuto può essere corrisposto soltanto per il quantitativo di barbabietole A e B, quali definite all'articolo 5, paragrafo 4, trasformate in zucchero delle quote A e B dalle imprese di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1. L'aiuto è limitato a 320 milioni di DM per il periodo di cui al primo comma, e non può comunque superare, per ciascuna impresa, il 20 % degli investimenti effettuati.» ALLEGATO III LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI I. Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1). All'articolo 5 quater, paragrafo 3: 1. Il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: «Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma dei quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare il quantitativo globale garantito stabilito al secondo comma.» 2. Nel secondo comma, la linea «Germania 23 423» è sostituita dalla linea seguente: «Germania30 227, (di cui 6 804 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca).» 3. Nel terzo comma, lettera d), è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, per quanto concerne la Germania e per il periodo di dodici mesi tra il 1o aprile 1991 e il 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate è così stabilito: «Germania29 118,960 (di cui 6 599,880 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca).» II. Regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 (GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1185/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 31). All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente: «- classificato "Markenbutter" per quanto riguarda il burro tedesco oppure, fino al 31 dicembre 1992, "Export Qualitaet" per quanto riguarda il burro fabbricato nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca». III. Regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968 (GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1227/79 (GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13). All'articolo 1, paragrafo 1: - sono soppressi i termini «e, durante le campagne lattiere 1968/1969 e 1969/1970, di fabbricazione roller»; - è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, sino alla fine della campagna 1992/1993, l'organismo d'intervento tedesco acquista latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione roller, a condizione che sia stato prodotto nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Durante la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo d'acquisto all'intervento per il latte scremato in polvere di fabbricazione roller è di 163,81 ECU/100 kg.» IV. Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 27). 1. All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma: - alla lettera a), i termini «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna» sono sostituiti dai termini «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna e, a partire dal 1o aprile 1991, dalla Germania per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca»; - è aggiunta la lettera c) seguente: «c) per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il quantitativo di riferimento di cui al primo comma è pari al quantitativo di latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1989, con l'applicazione di una percentuale fissata in modo che non venga superato il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.» 2. All'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tali produttori ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1987 - 1989.» 3. All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Allo scopo di consentire la ristrutturazione della produzione lattiera e in deroga ai commi precedenti, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca la Germania può autorizzare, durante l'ottavo periodo di dodici mesi, entro i limiti di un programma quadro da stabilire per detto territorio, il trasferimento una tantum dei quantitativi di riferimento senza il trasferimento dei terreni corrispondenti. A tal fine la Germania comunica alla Commissione il programma quadro per il territorio in parola. Tale programma è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68.» 4. Nella tabella riportata nell'allegato, la linea «Germania» è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> V. Regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986 (GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/88 (GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3). È inserito l'articolo 4 bis seguente: «Articolo 4 bis Gli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, fatte salve le disposizioni seguenti: a) la riduzione della produzione lattiera deve corrispondere a 204 120 t ed essere effettiva entro il 31 marzo 1991; b) la Germania è autorizzata a versare un'indennità di importo massimo pari a 42 ECU/100 kg, pagata una tantum; c) la Germania è autorizzata a concedere l'indennità di cui sopra per l'abbandono totale o parziale della produzione di ciascun interessato rispetto alla sua produzione anteriore. La Germania comunica alla Commissione entro il 31 maggio 1991 tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia dell'aiuto previsto dal presente regolamento. VI. Regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 6). 1. All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, i termini «del regolamento (CEE) n. 804/68 per il terzo periodo di dodici mesi» sono sostituiti dai termini «secondo comma del regolamento (CEE) n. 804/68». 2. All'articolo 2, è inserito il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis. Nel caso dei produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, per l'ottavo periodo di dodici mesi l'indennità è fissata a 21 ECU/100 kg. Una quota non superiore al 50 % è versata agli aventi diritto nel corso del primo trimestre del periodo di cui trattasi; il saldo è corrisposto nell'ultimo trimestre.» ALLEGATO IV CARNI BOVINE 1. Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43). All'articolo 6, paragrafo 1, ultima frase, il quantitativo di «220 000 t» è sostituito da quello di «235 000 t». 2. Regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980 (GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 34). Nell'allegato al quinto trattino, è aggiunta la menzione seguente: «Schwarzbunte Milchrasse (SMR)». ALLEGATO V CARNI OVINE E CAPRINE 1. Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989 (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1). All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «All'atto della stima del patrimonio ovino, non si tiene conto degli ovini allevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO VI CARNI SUINE 1. Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984 (GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8). All'articolo 6, è aggiunto il comma seguente: «La Commissione determina, secondo la procedura di cui al paragrafo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, le condizioni di constatazione dei prezzi dei suini macellati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1992.» ALLEGATO VII ORTOFRUTTICOLI I. Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (GU n. L 178 dell'11. 7. 1990, pag. 13). 1. All'articolo 13, è aggiunto il paragrafo seguente: «3. All'occorrenza la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 33, le condizioni alle quali la Germania può accordare un riconoscimento provvisorio, limitato al 31 dicembre 1992, alle organizzazioni di produttori situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca che perseguono gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), senza rispettare altre disposizioni. Tale riconoscimento provvisorio non conferisce alle organizzazioni di produttori interessate il diritto di beneficiare dell'aiuto all'avviamento di cui all'articolo 14.» 2. È inserito l'articolo 18 ter seguente: «Articolo 18 ter 1. Per ciascuno dei prodotti soggetti al regime dell'intervento, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca la compensazione finanziaria prevista dall'articolo 18 è versata, per ogni organizzazione di produttori riconosciuta, soltanto in riferimento ad un volume di prodotti ritirati conformi alle norme comuni di qualità che non superi il 10 % della produzione commercializzata - ivi compresa la parte ritirata - nel periodo che va fino alla fine della campagna di commercializzazione 1990/1991 e durante la campagna di commercializzazione 1991/1992 di ciascun prodotto. 2. I raccolti e i ritiri dei singoli prodotti, effettuati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca durante i periodi indicati al paragrafo 1, non sono presi in considerazione né ai fini della determinazione dei limiti d'intervento, né per la constatazione dell'eventuale superamento dei limiti stessi.» II. Regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63). All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, in deroga a quanto previsto alla lettera a), nel caso di beneficiari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, sino alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992 la concessione del premio con riferimento a meleti di estensione superiore a 99 ha è subordinata all'impegno del beneficiario di procedere o far procedere, anteriormente al 1o aprile di un determinato anno, all'estirpazione di tutti i meli su una superficie di 50 ha e sul 20 % della superficie residua del meleto.» ALLEGATO VIII PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI Regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68). All'articolo 1, paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IX VINO I. Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1). All'articolo 10 è aggiunto il trattino seguente: «- se del caso, quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca». II. Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19). All'articolo 13, paragrafo 4 è aggiunto il secondo comma seguente: «Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, i prodotti di cui al primo comma provenienti da varietà di viti che non figurano nella classificazione possono circolare fino al 31 agosto 1992, a condizione che si tratti di varietà tradizionalmente coltivate nei territori in parola ed appartenenti alla specie Vitis vinifera.» All'articolo 16, paragrafo 7 è aggiunto il quarto comma seguente: «Tuttavia, un vino ottenuto dal taglio, effettuato prima del 31 agosto 1990, di un vino originario di un paese terzo con un vino elaborato con uve raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca può essere detenuto per la vendita o commercializzato come vino da tavola fino all'esaurimento delle scorte.» Nell'allegato V, alla lettera e) è aggiunta la frase seguente: «Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, nel caso delle superfici estirpate dopo il 1o settembre 1970 il termine di cui sopra decorre dalla data dell'unificazione tedesca.» III. Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 (GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 1). All'articolo 4: a) Nel paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto concerne le regioni viticole del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania compila l'elenco delle varietà di cui al primo comma fino al 31 agosto 1992.» b) Nel paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Fino alla compilazione dell'elenco delle varietà di cui al paragrafo 1, secondo comma, i vini prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e ottenuti da varietà tradizionalmente coltivate in detto territorio ed appartenenti alla specie Vitis vinifera, sono considerati atti a venir trasformati in v.q.p.r.d.». IV. Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989 (GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1). All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: «- il Regierungsbezirk oppure, in assenza di tale unità amministrativa, il Land per la Germania». ALLEGATO X TABACCO 1. Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25). 1. All'articolo 4, paragrafo 5, è inserito il sesto comma seguente: «Per il raccolto 1991, e fatta salva l'applicazione della riduzione e della correzione di cui al terzo comma, nel calcolo dell'aliquota del superamento del quantitativo massimo garantito relativamente ad una varietà o ad un gruppo di varietà non vengono presi in considerazione i quantitativi di tabacco prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» 2. All'articolo 7 bis, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Il primo comma non si applica alle varietà di tabacco del raccolto 1991 coltivate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO XI LUPPOLO Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1). All'articolo 17, paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma: «Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a cinque anni a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca.» ALLEGATO XII STRUTTURE AGRICOLE (OBIETTIVO N. 5 a) PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 390R2684.1 I. Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2176/90 (GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 6). È inserito l'articolo 32 ter seguente: «Articolo 32 ter 1. Al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca si applicano le seguenti disposizioni particolari: a) I regimi previsti dai titoli 01 e 02 si applicano a decorrere dalla campagna 1991/1992. b) In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 bis, paragrafo 2, le terre coltivate a patate possono beneficiare dell'aiuto al ritiro dalla produzione. c) Qualora in un'azienda la superficie dei seminativi di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, comprese eventualmente le terre coltivate a patate, superi i 750 ha, la condizione del ritiro di non meno del 20 % di tali seminativi fissata dal paragrafo 3 del medesimo articolo è sostituita dalla condizione del ritiro di non meno di 150 ha. d) Nel caso della creazione di aziende agricole a carattere familiare: - non si applica la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino; - la Germania può concedere gli aiuti di cui agli articoli 7 e 7 bis agli agricoltori che non hanno superato i 55 anni; tuttavia, gli aiuti erogati ad agricoltori che hanno compiuto 40 anni non sono imputabili al Fondo. e) Le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino non si applicano agli aiuti concessi nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di vacche lattifere presenti nell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di vacche lattifere precedentemente detenute dalle aziende preesistenti. Qualora il 31 dicembre 1990 il Consiglio non abbia ancora adottato il regime applicabile alle domande di aiuto per investimenti nel settore della suinicoltura presentate a decorrere dal 1o gennaio 1991, le condizioni previste per tale settore dall'articolo 3, paragrafo 4 e dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino non si applicano agli aiuti concessi nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti. f) Il volume di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma è portato a 140 000 ecu per ULU e a 280 000 ecu per azienda. g) Nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5 si applica anche alle associazioni che non assumono la forma giuridica di una cooperativa. h) Nel corso del 1991 può venir applicato un regime particolare di aiuto alle aziende agricole ubicate in zone svantaggiate delimitate secondo parametri che la Germania dovrà determinare. Durante tale periodo il titolo III non si applica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Le spese effettuate nel quadro di tale regime particolare non sono imputabili al Fondo. 2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1, lettere da b) a g) si applicano fino al 31 dicembre 1993.» II. Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990 (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1). È inserito l'articolo 19 bis seguente: «Articolo 19 bis Periodo transitorio per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Fino al 31 dicembre 1991, la Commissione può decidere la concessione del contributo a favore di programmi operativi che prevedano investimenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca conformi con i criteri di selezione di cui all'articolo 8, senza che sia necessario procedere previamente, per detto territorio, all'elaborazione dei piani settoriali e dei quadri comunitari di sostegno previsti dagli articoli da 2 a 7.» ALLEGATO XIII RETE D'INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965 (GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8). Nell'allegato, al punto «Germania» è aggiunto il testo seguente: «12. Mecklenburg-Vorpommern «13. Brandenburg «14. Sachsen-Anhalt «15. Sachsen «16. Thueringen». Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del . . . relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali nonché nella normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (;), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ($), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c), vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (=), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (%) in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (& ), visto il parere del Parlamento europeo ((), visto il parere del Comitato economico e sociale ()), considerando che la Comunità economica europea ha adottato un insieme di norme concernenti la politica agraria comune; considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agraria comune, a decorrere dal 1o luglio 1990 l'ex Repubblica democratica tedesca, con iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della normativa agricola comune; (;) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. ($) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (=) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (%) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 12. (& ) GU n. C . . . (() GU n. C . . . ()) GU n. C . . . considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio; considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, di norma, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agraria comune ed al perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 39 del trattato; considerando che, data la situazione attuale, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non è possibile procedere all'applicazione immediata di talune disposizioni comunitarie in materia di qualità e di salute; che è necessario evitare qualsiasi perturbazione del buon funzionamento del mercato interno determinata dall'applicazione delle deroghe summenzionate; che i prodotti non conformi alle norme comunitarie non dovrebbero pertanto essere commercializzati nella Comunità, al di fuori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che le informazioni disponibili circa la situazione dell'agricoltura nell'ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato, la quale permetta, all'occorrenza, di adattare o di integrare le misure di cui alla presente direttiva; considerando che le autorità tedesche si sono impegnate ad estendere il loro piano di eradicazione della peste suina classica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a decorrere dalla data dell'unificazione; che esse hanno altresì assicurato che, alla stessa data, in tale territorio sarà applicato anche il sistema di notifica delle malattie; che è pertanto opportuno, vista la situazione della salute animale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e visti gli impegni di cui sopra, riconoscere a detto territorio, a decorrere dalla data dell'unificazione, lo statuto di territorio indenne da peste suina classica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Allo scopo di garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agraria comune, la presente direttiva dispone misure transitorie e i necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché nella legislazione veterinaria e zootecnica. Articolo 2 Gli adeguamenti e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 1 figurano negli allegati. Articolo 3 1. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1, possono venir decise, in conformità della procedura prevista dall'articolo 4, misure che integrino o adeguino le misure che formano oggetto della presente direttiva. 2. Tali integrazioni o adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente della normativa agricola nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che tenga conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà per la cennata applicazione della normativa agricola. Essi devono essere apportati nel rispetto dell'economia in generale e dei principi fondamentali della normativa agricola e delle disposizioni della presente direttiva. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono venir adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata alla stessa data, salvo nel caso di adeguamenti tecnici di natura permanente. Articolo 4 Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, le misure sono decise secondo la procedura di cui all'articolo che prevede l'adozione delle modalità d'applicazione in una disposizione che rientri nel campo d'applicazione della presente direttiva. Articolo 5 I provvedimenti adottati dalla Germania, in conformità delle disposizioni che figurano negli allegati, per garantire che i prodotti non conformi alla normativa comunitaria non siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, devono essere compatibili con il trattato, in particolare con le finalità enunciate dall'articolo 8 A, e non creare controlli e formalità alle frontiere tra Stati membri. Articolo 6 La Germania notifica senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati in virtù delle autorizzazioni previste dalla presente direttiva. Alla scadenza dei termini fissati per le misure transitorie, la Germania riferisce in merito alla loro applicazione; la pertinente relazione è trasmessa alla Commissione, che la comunica agli altri Stati membri. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I LEGISLAZIONE FITOSANITARIA 1. Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37), modificata dalla direttiva 88/298/CEE (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 53). All'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti: «Tuttavia, la Germania è autorizzata ad immettere in circolazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, fino al 31 dicembre 1992 al più tardi, prodotti di cui all'allegato I che superino la quantità massima fissata dall'allegato II per l'acido cianidrico; questa deroga si applica esclusivamente ai prodotti originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. I tenori ammessi non possono in nessun caso superare quelli che erano applicabili a norma della legislazione anteriormente vigente nell'ex Repubblica democratica tedesca. La Germania cura che i prodotti in causa non vengano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» 2. Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20), modificata da ultimo dalla direttiva 90/168/CEE (GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 49). All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Per consentire il rispetto degli obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania può essere autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis a conformarsi, per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 12, ad una data successiva a quella indicata al paragrafo 1, lettera b), ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che i prodotti di cui trattasi siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le disposizioni della presente direttiva.» ALLEGATO II SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE I. Specie agricole ed orticole 1. Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31). a) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il paragrafo 1 si applica anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.» b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene: - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, oppure - alle sementi raccolte dopo tale data, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2; - alle disposizioni dell'articolo 16, per ciò che attiene alle sementi che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 2. Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 89/100/CEE (GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 36). a) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il paragrafo 1 si applica anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir decise secondo la procedura di cui all'articolo 21.» b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene: - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, oppure - alle sementi raccolte dopo tale data, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2; - alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi", per le sementi di "Pisum sativum L. (partim)" e di "Vicia faba L. (partim)"; - alle disposizioni dell'articolo 16, per ciò che attiene alle sementi che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 3. Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE (GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31). a) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il paragrafo 1 si applica anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.» b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene: - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, oppure - alle sementi raccolte dopo tale data, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c); - alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi"; - alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, per le sementi di "Hordeum vulgare L."; - alle disposizioni dell'articolo 16, per ciò che attiene alle sementi che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 4. Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla direttiva 89/366/CEE (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 59). All'articolo 21 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene: - ai tuberi-seme di patate raccolti prima dell'unificazione tedesca, oppure - ai tuberi-seme di patate raccolti dopo tale data, se sono stati certificati conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2; - alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi"; - alle disposizioni dell'articolo 16, per ciò che attiene ai tuberi-seme di patate che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data succesiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione, diversi da quelli indicati al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 5. Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969 (GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31). a) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il paragrafo 1 si applica anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.» b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene: - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, oppure - alle sementi raccolte dopo tale data, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2; - alle disposizioni dell'articolo 16, per ciò che attiene alle sementi che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti delle Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 6. Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31). a) All'articolo 3, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, le date del 1o luglio 1972 e del 30 luglio 1980 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date del . . . (*) e del 31 dicembre 1994. Questa disposizione si applica mutatis mutandis alle varietà che non sono state ufficialmente ammesse, ma le cui sementi erano commercializzate o seminate nei territori in parola prima dell'unificazione tedesca.» b) All'articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «L'ammissione delle varietà concessa dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.» c) All'articolo 16 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda la Germania e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, la data del 1o luglio 1972 di cui alla prima frase è sostituita dalla data del . . . (*). L'insieme delle superfici di riproduzione della specie, di cui alla lettera c), sono quelle situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» d) All'articolo 17 è aggiunto il comma seguente: «Nei casi di cui all'articolo 16, ultimo comma, la data del 1o luglio 1972 di cui alla prima frase è sostituita dalla data del . . . (*).» 7. Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31). a) All'articolo 9, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, le date del 1o luglio 1972 e del 30 giugno 1980 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date del . . . (*) e del 31 dicembre 1994. Questa disposizione si applica mutatis mutandis alle varietà che non sono state ufficialmente ammesse, ma le cui sementi erano commercializzate o seminate nel territorio in parola prima dell'unificazione tedesca.» (*) Data dell'unificazione tedesca. b) All'articolo 13, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «L'ammissione delle varietà concessa dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.» c) All'articolo 16, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda la Germania e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, la data del 1o luglio 1972 di cui alla prima frase è sostituita dalla data del . . . (*).» d) All'articolo 43 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi: - alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, per ciò che attiene alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca; - alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), per ciò che attiene alle sementi che formano oggetto di disposizioni emanate in virtù di obblighi internazionali dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 8. Decisione 78/476/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978 (GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17), modificata dalla decisione 88/574/CEE (GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 45); decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1) e decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20), entrambe modificate da ultimo dalla decisione 90/ /CEE (GU n. L . . .). Negli allegati, i riferimenti alla Repubblica democratica tedesca sono soppressi. II. Altre 1. Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 88/322/CEE (GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82). All'articolo 19 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 2. Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo dalla direttiva 88/322/CEE (GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82). All'articolo 18, è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» 3. Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8). All'articolo 19 sono aggiunti i commi seguenti: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque non posteriore al 1o gennaio 1995. La Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diversa dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.» (*) Data dell'unificazione tedesca. ALLEGATO III LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ALIMENTI PER ANIMALI 1. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970 (GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1), modificata da ultimo (;) dalla direttiva 90/214/CEE (GU n. L 113 del 4. 5. 1990, pag. 39). All'articolo 26 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania: - può mantenere le disposizioni della normativa vigente prima dell'unificazione, ai sensi della quale nell'ambito dell'alimentazione animale è autorizzato l'impiego degli additivi: - olaquindox, - nurseotricina, - ergambur; tale deroga scade il 31 dicembre 1992, salvo eventuale modifica degli allegati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 7; la Germania cura che tali additivi, al pari degli alimenti nei quali sono incorporati, non vengano inviati in altre parti della Comunità; - può derogare, fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dagli articoli 14, 15 e 16 per gli additivi, le premiscele di additivi e gli alimenti composti nei quali sono stati incorporati gli additivi, prodotti nel territorio qui considerato.» 2. Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/234/CEE (GU n. L 102 del 14. 4. 1987, pag. 31). All'articolo 15 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per gli alimenti semplici prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania può derogare, fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'articolo 7.» 3. Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 86 del 6. 4. 1986, pag. 30), modificata da ultimo dalla direttiva 90/44/CEE (GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 25). All'articolo 16 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per gli alimenti composti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania può derogare, fino al 21 gennaio 1992, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'articolo 5.» 4. Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982 (GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8), modificata da ultimo (;) dalla direttiva 89/520/CEE (GU n. L 270 del 19. 9. 1989, pag. 13). All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'utilizzazione negli alimenti per animali di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani è vietata soltanto a decorrere dal 31 dicembre 1991. La Germania cura che i prodotti di cui trattasi non siano inviati in altre parti della Comunità.» All'articolo 17 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per gli alimenti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania può derogare, fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'articolo 5.» (;) Una nuova modifica è in preparazione. ALLEGATO IV LEGISLAZIONE VETERINARIA 1. Decisione 88/303/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1988 (GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76), modificata da ultimo dalla decisione 90/63/CEE (GU n. L 43 del 17. 2. 1990, pag. 32). All'allegato II, capitolo I è aggiunto il testo seguente: «. . .» (da specificare sulla base di una comunicazione che verrà trasmessa dalla Germania). 2. Direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, ripubblicata come direttiva 88/166/CEE (GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 83). All'articolo 11 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania dispone sino al 31 dicembre 1992 per conformarsi alla presente direttiva.» Progetto di PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO del . . . che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che è opportuno adottare disposizioni atte a facilitare l'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che la Comunità subentra all'ex Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda gli accordi di pesca conclusi da tale paese con i paesi terzi e che i diritti e gli obblighi previsti durante il periodo in cui le disposizioni di detti accordi sono provvisoriamente mantenute da questi accordi restano immutati per la Comunità nella loro forma attuale, al più tardi fino alla data della loro scadenza, salvo eventuale nuovo negoziato; considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (;), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 ($), autorizza gli Stati membri a concedere alle organizzazioni di produttori aiuti destinati a incentivarne la costituzione ed a facilitarne il funzionamento; che, a causa della situazione particolare esistente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è d'uopo autorizzare la Germania a corrispondere questi aiuti, secondo tassi e modalità più flessibili, a tutte le organizzazioni di produttori costituite dopo il 1o luglio 1990 e riconosciute entro un periodo di tre anni a partire dall'unificazione della Germania; (;) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. ($) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1. considerando che, per tener conto delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 4028/86, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (=), che saranno realizzate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel corso del 1991, è opportuno, da un lato, aumentare la stima della spesa globale a carico del bilancio comunitario fino a 830 milioni di ecu e dall'altro completare l'elenco delle regioni meno sviluppate inserendovi quelle meno sviluppate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo presente che alcune di queste ultime hanno le stesse caratteristiche delle regioni corrispondenti della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3796/81, la Germania è autorizzata a concedere gli aiuti di cui al succitato paragrafo 1 alle organizzazioni di produttori, costituite sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo il 1o luglio 1990 e riconosciute entro un periodo di tre anni dalla data dell'unificazione tedesca; tali aiuti verranno erogati secondo le modalità seguenti: - l'importo degli aiuti per il primo, secondo e terzo anno non deve superare rispettivamente il 5 %, il 3 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata, connessa con l'azione dell'organizzazione di produttori; - gli aiuti non devono peraltro superare nel primo anno l'80 %, nel secondo anno il 70 % e nel terzo anno il 60 % delle spese di gestione sostenute dall'organizzazione di produttori; - possono essere versati anticipi forfettari sugli importi degli aiuti all'inizio dell'anno successivo al riconoscimento dell'organizzazione di produttori interessata; (=) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. - il saldo degli aiuti deve essere versato entro cinque anni dalla data di riconoscimento. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue: 1) All'articolo 40, paragrafo 2, l'importo di «800 milioni di ecu» è sostituito da «830 milioni di ecu». 2) Nell'allegato II, ai punti I.A e II.1, il termine «Veneto», è sostituito ogni volta dai termini «Veneto e Mecklenburg - Vorpommern». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il . . . Per il Consiglio Il Presidente Progetto di PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO del . . . che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, alcuni regolamenti, direttive e decisioni, nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione (;), visto il parere del Parlamento europeo ($), visto il parere del Comitato economico e sociale (=), considerando che la Comunità economica europea ha adottato una serie di norme relative ai trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile; considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che si rende necessario apportare degli adeguamenti a determinate disposizioni comunitarie relative ai trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile, per tener conto della situazione particolare esistente in detto territorio; considerando che è necessario prevedere un termine particolare per rendere conforme al diritto comunitario la regolamentazione in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che le deroghe previste a tal fine devono avere un carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; considerando che le informazioni disponibili sullo stato delle regolamentazioni e sulla situazione dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la natura degli adeguamenti, né la portata delle deroghe e che, per poter tener conto dell'evoluzione di tale situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata; (;) GU n. C . . .. ($) GU n. C . . .. (=) GU n. C . . .. considerando che le disposizioni delle direttive 74/561/CEE (%) e 74/562/CEE del Consiglio (& ), modificata da ultimo dalla direttiva 89/438/CEE (() si dovrebbero applicare in modo da rispettare i diritti acquisiti dei trasportatori che esercitano già tale professione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e al tempo stesso concedere alle imprese di transporti di recente costituzione un certo lasso di tempo per ottemperare a determinate disposizioni relative alla capacità finanziaria e alla capacità professionale; considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, i veicoli adibiti al trasporto su strada immatricolati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca hanno lo stesso statuto giuridico di quelli degli altri Stati membri; che il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ()) prevede determinate misure relative agli apparecchi di controllo installati sui veicoli adibiti al trasporto su strada; che l'installazione di detti apparecchi sui veicoli nuovi avviene al momento della produzione e non presenta pertanto alcuna difficoltà, mentre l'installazione su veicoli immatricolati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione deve potersi effettuare nel corso di un periodo transitorio ragionevole, tenuto conto del costo supplementare e delle capacità tecniche delle officine d'installazione convenzionate; considerando l'opportunità di inserire il nome della Deutsche Reichsbahn (DR) nelle disposizioni comunitarie che citano espressamente i nomi delle aziende ferroviarie e di prevedere un termine per l'applicazione delle relative norme; considerando che le misure comunitarie relative al risanamento strutturale del settore della navigazione interna devono essere adeguate, tenuto conto della situazione particolare delle imprese di trasporto per via navigabile aventi sede nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nella direttiva 74/561/CEE è inserito il seguente articolo 5 bis: (%) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18. (& ) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23. (() GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 101. ()) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8. «Articolo 5 bis 1. Le imprese di trasporto di merci su strada stabilite nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca almeno due anni prima dell'unificazione tedesca sono dispensate dall'obbligo di fornire la prova che esse soddisfano le disposizioni di cui all'articolo 3 ad esse relative. 2. Le imprese di trasporto di merci su strada stabilite nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel corso dei due anni precedenti l'unificazione tedesca devono soddisfare, anteriormente al 1o gennaio 1992, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) e dell'articolo 3, paragrafo 4.» Articolo 2 Nella direttiva 74/562/CEE è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Le imprese di trasporto di viaggiatori su strada stabilite nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca almeno due anni prima dell'unificazione tedesca sono dispensate dall'obbligo di fornize la prova che esse soddisfano le disposizioni di cui all'articolo 2 ad esse relative. 2. Le imprese di trasporto di viaggiatori su strada stabilite nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel corso dei due anni precedenti l'unificazione tedesca devono soddisfare, anteriormente al 1o gennaio 1992, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) e dell'articolo 2, paragrafo 4.» Articolo 3 Nel regolamento (CEE) n. 3821/85 è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Ai veicoli immatricolati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1o gennaio 1991 il presente regolamento si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 1994.» Articolo 4 Alla fine dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980 (;) relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, è aggiunto il seguente testo: «Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle patenti di guida rilasciate dall'ex Repubblica democratica tedesca.» (;) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1. Articolo 5 L'elenco delle aziende ferroviarie che figura: - nell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ($); - nell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (=); - nell'allegato II, punto A.1 «Ferrovie - reti principali» del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (%); - nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie (& ); - nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie ((); - nell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati ()); - nell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia ( 7); - nell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli (§), è sostituito dall'elenco seguente: «- Société nationale de chemins de fer Belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), «- Danske Statsbaner (DSB), «- Deutsche Bundesbahn (DB), «- Deutsche Reichsbahn (DR), «- Ïñãáíéóìueò Óéaeçñïaeìùí AAëëUEaeïò (ÏÓAA), «- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), ($) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1. (=) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8. (%) GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4. (& ) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 13. (() GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 1. ()) GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3. ( 7) GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 5. (§) GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 32. «- Société nationale des chemins de fer français (SNCF), «- Córas Iompair Éireann (CIE), «- Ente Ferrovie dello Stato (FS), «- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), «- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS), «- Caminhos do Ferro Portugueses EP (CP), «- British Rail (BR), «- Northern Ireland Railways (NIR)». Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (;), è modificato come segue: 1) All'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente: «Nel caso dei battelli tedeschi già immatricolati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data dell'unificazione, il pagamento del contributo diventa esigibile a decorrere dall'anno 1991.» 2) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo: «8. Qualora, entro un termine di sei mesi dall'unificazione tedesca, il governo tedesco desideri che venga organizzata un'azione di demolizione anche per i battelli della sua flotta registrati, prima dell'unificazione, nell'ex Repubblica democratica tedesca, esso comunica la sua richiesta alla Commissione, che determina le modalità dell'azione di demolizione secondo i principi disposti nel regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione (;). (;) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.» 3) All'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) è aggiunto il seguente comma: «Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano anteriormente al 1o febbraio 1991 ai battelli messi in cantiere nell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1o settembre 1990, a condizione che la data di consegna e di entrata in servizio non sia posteriore al 31 gennaio 1991.» 4) All'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) è aggiunto il seguente comma: «Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai battelli integrati nella flotta tedesca a seguito dell'unificazione ma che non erano registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data del 1o settembre 1990.» 5) All'articolo 10, paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 8, para(;) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25. grafo 3, lettera a), secondo comma e paragrafo 3, lettera b), secondo comma anteriormente al 1o gennaio 1991 e ne informano la Commissione.» Articolo 7 1. Il regolamento (CEE) n. 2183/78 e il regolamento (CEE) n. 2830/77 si applicano al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1992. 2. Il regolamento (CEE) n. 1192/69 si applica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1993. Articolo 8 La decisione 75/327/CEE, la decisione 82/529/CEE e la decisione 83/418/CEE si applicano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1993. Articolo 9 Per i casi non previsti, i necessari adeguamenti del presente regolamento possono essere decisi in conformità della seguente procedura, previa convocazione di un comitato ad hoc composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente Progetto di PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO del . . . che introduce un periodo transitorio nell'attuazione di taluni atti comunitari nel settore energetico IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103, vista la proposta della Commissione (;), visto il parere del Parlamento europeo ($), visto il parere del Comitato economico e sociale (=), considerando che, nel quadro dei vari regolamenti relativi al settore dell'energia, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione informazioni specifiche secondo procedure definite; considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che, dato il livello di sviluppo economico regionale, tale applicazione può far insorgere difficoltà; considerando che l'articolo 8 C del trattato invita la Commissione a tener conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno da talune economie che presentano differenze di sviluppo; considerando che tali deroghe devono avere un carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; considerando che le informazioni disponibili sullo stato della regolamentazione vigente sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e circa la situazione dell'industria dell'energia non permettono di stabilire in via definitiva la portata delle deroghe; che, per tener conto dell'evoluzione di tale situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata per l'adozione e la gestione di tali deroghe, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca la Germania non è tenuta alla trasmissione delle informazioni previste dai regolamenti e dalle decisioni citati in allegato. Articolo 2 2. La deroga di cui all'articolo 1 si applica per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca. Articolo 3 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a . . . Per il Consiglio Il Presidente (;) . . . ($) . . . (=) . . . ALLEGATO 1. Formazione dei prezzi e informazione e consultazione sui prezzi 77/190/CEE: Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1977, relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 34). 79/607/CEE: Decisione della Commissione, del 30 maggio 1979 che modifica la decisione 77/190/CEE recante applicazione della direttiva 76/491/CEE concernente una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 170 del 9. 7. 1979, pag. 1). 80/983/CEE: Decisione della Commissione, del 4 settembre 1980, che modifica la decisione 77/190/CEE relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 281 del 25. 10. 1980, pag. 26). 81/883/CEE: Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1981, che modifica la decisione 77/190/CEE concernente le informazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 324 del 12. 11. 1981, pag. 19). 2. Comunicazione sulle importazioni di idrocarburi Regolamento (CEE) n. 1068/73 della Commissione, del 16 marzo 1973, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi (GU n. L 113 del 28. 4. 1973, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2677/75 della Commissione, del 6 ottobre 1975, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3254/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi, ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune (GU n. L 275 del 27. 10. 1975, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi (GU n. L 120 del 25. 5. 1972, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 1068/73 della Commissione, del 16 marzo 1973, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi (GU n. L 113 del 28. 4. 1973, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 301/82 della Commissione, del 9 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/79 concernente la comunicazione alla Commissione delle informazioni in materia di importazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi (GU n. L 37 del 10. 2. 1982, pag. 5). 3. Comunicazione sulle esportazioni di idrocarburi Regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di petrolio greggio e gas naturale verso paesi terzi (GU n. L 45 del 13. 2. 1975, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2678/75 della Commissione, del 6 ottobre 1975, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975 riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi (GU n. L 275 del 27. 10. 1975, pag. 8). Progetto di PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del . . . relativa alla misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente, in relazione al mercato interno IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (;), in cooperazione con il Parlamento europeo ($), visto il parere del Comitato economico e sociale (=), considerando che la Comunità economica europea ha adottato un complesso di norme concernenti la tutela dell'ambiente; considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando pertanto che, riguardo alla situazione particolare di quel territorio, è necessario consentire alla Germania di prevedere un termine particolare per rendere conformi col diritto comunitario le regolamentazioni in vigore nel suddetto territorio; considerando che ciò vale in particolare per il sistema comunitario istituito dalle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nonché per talune disposizioni comunitarie relative ai rifiuti; considerando che le eventuali deroghe previste a tale fine devono avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; considerando che le informazioni disponibili sulle regolamentazioni in vigore nell'ex Repubblica democratica tedesca e sulla situazione ambientale non consentono di stabilire in via definitiva la portata delle deroghe e che, per poter tenere conto dell'evoluzione della suddetta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata, (;) . . . ($) . . . (=) . . . HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. In deroga alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (%) la Germania è autorizzata a prendere le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla suddetta direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il 31 dicembre 1992. 2. La Germania prende le misure necessarie affinché le sostanze e i preparati che non sono conformi alla direttiva 67/548/CEE non siano immessi nel territorio della Comunità, ad eccezione del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non devono creare controlli o formalità alle frontiere tra gli Stati membri. Tutte le sostanze che non figurino nell'elenco di cui all'articolo 13 della direttiva 67/548/CEE (EINECS) devono essere notificate in conformità delle disposizioni di detta direttiva. Le condizioni di notifica delle sostanze esistenti sul mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 18 settembre 1981 e che non figurano nell'elenco EINECS sono stabilite dalla Commissione. Articolo 2 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (=), e dall'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE del Consiglio (%), la Germania è autorizzata a prendere le misure necessarie per garantire il rispetto di tali obblighi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca entro il 31 dicembre 1995. 2. La Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1991, programmi di risanamento conformi alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 75/442/CEE e (%) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (& ) GU n. L 194 del 28. 7. 1975, pag. 39. (() GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43. dell'articolo 12 della direttiva 78/319/CEE, che permettano di rispettare il termine previsto al paragrafo 1. Articolo 3 La Germania informa immediatamente la Commissione delle misure adottate in applicazione degli articoli 1 e 2, quest'ultima le comunica agli altri Stati membri. Articolo 4 1. In conformità della procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE o della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 78/319/CEE, possono essere adottati integrazioni o adeguamenti alle misure oggetto della presente direttiva. 2. Tali integrazioni o adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che tenga conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà per l'applicazione delle suddette direttive. Essi sono apportati nel rispetto dei principi fondamentali di tali direttive. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate rispettivamente fino al 31 dicembre 1992 o fino al 31 dicembre 1995. La loro applicazione è limitata alla stessa data. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente Progetto di PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del . . . relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione (;), visto il parere del Parlamento europeo ($), visto il parere del Comitato economico e sociale (=), considerando che la Commissione economica europea ha adottato un complesso di norme concernenti la tutela dell'ambiente; considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che è tuttavia necessario tenere in considerazione la particolare situazione di quel territorio per quanto concerne lo stato dell'ambiente; considerando che a tal fine è necessario consentire alla Germania di prevedere un termine speciale per rendere conformi con il diritto comunitario le regolamentazioni in vigore in detto territorio; considerando che le eventuali deroghe previste a tal fine devono avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; considerando che lo stato dell'ambiente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca impone uno sforzo notevole di risanamento al fine di rispettare le norme di qualità, i valori limite e gli altri obblighi di tutela dell'ambiente contenuti negli atti giuridici comunitari; considerando che il tempo necessario all'adeguamento dipende da un lato dalla situazione di partenza in tale territorio e dall'altro dalle misure necessarie a conformarsi agli obblighi comunitari; che pertanto non possono essere fissati termini uniformi; (;) . . . ($) . . . (=) . . . considerando che le misure da adottare nei diversi settori di cui alla presente direttiva spesso impongono non solo modifiche della produzione, ma anche la costruzione di nuovi impianti; che le suddette misure implicano l'esistenza di una struttura amministrativa adeguata e la creazione di reti di misurazione e di controllo; che, di conseguenza, è indispensabile prevedere termini di alcuni anni per giungere a una situazione di conformità con il diritto comunitario nel settore dell'ambiente; considerando che le informazioni disponibili sullo stato delle regolamentazioni e sulla situazione ambientale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la natura degli adeguamenti né la portata delle deroghe e che, per poter tenere conto dell'evoluzione della situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Qualità delle acque superficiali 1. In deroga alla direttiva 75/440/CEE del Consiglio (%) nonché alla direttiva 79/869/CEE del Consiglio (& ) , la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1995 come termine entro il quale devono essere rispettate le norme sulla qualità delle acque superficiali e i metodi di misura di riferimento e la frequenza dei campionamenti e delle analisi previsti dalle suddette direttive. 2. La Germania presenta alla Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre 1992, un piano di risanamento ove indica le misure che intende adottare per raggiungere gli obiettivi delle direttive di cui al paragrafo 1 entro il termine indicato. Articolo 2 Qualità delle acque di balneazione In deroga alla direttiva 76/160/CEE del Consiglio (() la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1993 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva. (%) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34. (& ) GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44. (() GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1. Articolo 3 Scarichi di sostanze pericolose 1. In deroga alle direttive del Consiglio 76/464/CEE (;), 82/176/CEE ($), 83/513/CEE (=), 84/156/CEE (%), 84/491/CEE (& ), 86/280/CEE ((), 88/347/CEE ()), la Germania è autorizzata ad applicare, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le disposizioni previste dalle suddette direttive relativamente agli stabilimenti industriali ivi impiantati alla data dell'unificazione tedesca, al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992. 2. Qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità di trattamento delle sostanze sia stata sensibilmente aumentata, è considerato come uno stabilimento nuovo ai sensi dell'articolo 2, lettera g) della direttiva 86/280/CEE. 3. Per quanto concerne la direttiva 86/280/CEE, i paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto alle sostanze che figurano nell'allegato II di detta direttiva. 4. I programmi specifici previsti all'articolo 4 della direttiva 84/156/CEE e all'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE devono essere definiti e messi in vigore al più tardi entro il 31 dicembre 1992. Articolo 4 Qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci In deroga alla direttiva 78/659/CEE del Consiglio ( 7), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1992 come termine a decorrere dal quale devono essere soddisfatti gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva. Articolo 5 Uccelli selvatici In deroga alla direttiva del Consiglio 79/409/CEE (§), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1992 come termine entro il quale devono essere introdotti gli obblighi di designazione e di informazione previsti dagli articoli 3 e 4 della suddetta direttiva. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca, la Germania identifica i territori che intende classificare come zone di protezione speciale. (;) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23. ($) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29. (=) GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1. (%) GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49. (& ) GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11. (() GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16. ()) GU n. L 158 del 25. 5. 1988, pag. 35. ( 7) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1. (§) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di protezione ai sensi degli articoli 3 e 4 di detta direttiva, la Germania si accerta che il potenziale di conservazione di tali territori non subisce interventi da parte delle autorità pubbliche. Articolo 6 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento 1. In deroga alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio (;*), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1995 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva sullo scarico di sostanze di cui agli elenchi I o II esistenti al momento dell'unificazione. 2. Gli inventari delle autorizzazioni previste all'articolo 15 di tale direttiva devono essere completati appena possibile e in ogni caso prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1. 3. La Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, un programma di risanamento delle acque sotterranee di cui al presente articolo, per eliminare l'immissione delle sostanze incluse negli elenchi I o II, in conformità delle disposizioni della direttiva 80/68/CEE. Articolo 7 Qualità delle acque destinate al consumo umano 1. In deroga alla direttiva del Consiglio 80/778/CEE (;¹), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1995 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva. Tuttavia, la Germania si adopererà per raggiungere tale obiettivo sin dal 31 dicembre 1991. Qualora a tale data le norme di qualità di cui alla direttiva 80/778/CEE non siano state raggiunte, la Germania presenta immediatamente alla Commissione tutte le informazioni utili al riguardo, unitamente ad un piano di risanamento indicante le misure necessarie mediante le quali può garantirsi la conformità alle norme della direttiva, entro il 31 dicembre 1995. Articolo 8 Qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione 1. In deroga alla direttiva del Consiglio 80/779/CEE (¹²), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca: (;*) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43. (;¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11. (¹$) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30. - il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva; - i termini rispettivamente del 31 dicembre 1991 e del 31 dicembre 1995 come termini entro i quali devono essere soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della suddetta direttiva, le cui scadenze sono rispettivamente il 1o ottobre 1982 e il 1o aprile 1986. Articolo 9 Rischi di incidenti rilevanti 1. In deroga alla direttiva 82/501/CEE del Consiglio (;), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 1o luglio 1992 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi ivi previsti per quanto concerne le attività industriali ivi esercitate alla data dell'unificazione tedesca. 2. Per le attività industriali previste al paragrafo 1, la Germania è autorizzata a prevedere che la dichiarazione complementare di cui all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio e all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 87/216/CEE del Consiglio (²), debba essere presentata all'autorità competente entro il 1o luglio 1994. Articolo 10 Piombo contenuto nell'atmosfera In deroga alla direttiva 82/884/CEE del Consiglio (=), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca: - il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo previsto all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva; - il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di informare la Commissione, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva; - il termine del 31 dicembre 1992 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di trasmettere alla Commissione i progetti relativi al miglioramento graduale della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, prima frase della suddetta direttiva; - il termine del 1o luglio 1994 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di raggiungere i valori limite stabiliti nella direttiva all'articolo 3, paragrafo 3, terza frase. Articolo 11 Inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali In deroga alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio (%), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex (;) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1. ($) GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 36. (=) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 15. (%) GU n. L 188 del 26. 7. 1984, pag. 20. Repubblica democratica tedesca, la data fissata all'articolo 2, paragrafo 3 della suddetta direttiva per la definizione degli impianti esistenti sia quella dell'unificazione tedesca. Articolo 12 Norme di qualità dell'aria per il biossido di azoto In deroga alla direttiva 85/203/CEE del Consiglio (& ), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca: - il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di rispettare il valore limite delle concentrazioni di azoto nell'atmosfera previsto dalla direttiva all'articolo 3, paragrafo 1; - la proroga fino al 31 dicembre 1991 dei termini previsti dalla direttiva all'articolo 3, paragrafo 2; - che i termini per la presentazione dei programmi di miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, prima frase della direttiva, sono fissati al 31 dicembre 1992 al più tardi; - la proroga al più tardi fino al 31 dicembre 1995 del termine massimo previsto all'articolo 3, paragrafo 2, in fine, della direttiva. Articolo 13 Eliminazione degli oli usati In deroga alla direttiva 87/101/CEE del Consiglio ((), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio della Repubblica democratica tedesca, la data cui fa riferimento l'articolo 3 della suddetta direttiva, relativo alla definizione delle imprese esistenti, sia quella dell'unificazione tedesca. Articolo 14 Inquinamento causato dall'amianto In deroga alla direttiva 87/217/CEE del Consiglio ()), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca: - il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi previsti all'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva; - il termine del 30 giugno 1993 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi previsti all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva. (& ) GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1. (() GU n. L 42 dell'11. 1. 1987, pag. 43. ()) GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 40. Articolo 15 Limitazione dell'inquinamento originato dai grandi impianti di combustione 1. In deroga alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio (¹), la Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca: - la data del 1o luglio 1987 di cui all'articolo 2, punti 9 e 10 della suddetta direttiva sia sostituita dalla data del 1o luglio 1990; - la data del 1o luglio 1990, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, relativo alla predisposizione dei programmi per la riduzione delle emissioni inquinanti, sia sostituita da quella del 1o luglio 1992. 2. I dati relativi alla Germania di cui all'allegato I della direttiva 88/609/CEE sono modificati come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 3. I dati relativi alla Germania di cui all'allegato II della direttiva 88/609/CEE sono modificati come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 16 Informazione La Germania informa immediatamente la Commissione delle misure adottate in applicazione degli articoli da 1 a 15; quest'ultima provvede a comunicarle agli Stati membri. Articolo 17 Adeguamento 1. Possono essere decisi integrazioni o adeguamenti alle misure oggetto della presente direttiva: - per quanto concerne l'articolo 1, in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 79/869/CEE; - per quanto concerne l'articolo 2, in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 76/160/CEE; - per quanto concerne l'articolo 4, in conformità della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 78/659/CEE; (¹) GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 1. - per quanto concerne l'articolo 5, in conformità della procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 79/409/CEE; - per quanto concerne l'articolo 7, in conformità della procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 80/778/CEE; - per quanto concerne l'articolo 8, in conformità della procedura prevista dalla direttiva 80/779/CCE; - per quanto concerne l'articolo 9, in conformità della procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE; - per quanto concerne l'articolo 10, in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 82/884/CEE; - per quanto concerne l'articolo 12, in conformità della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 85/203/CEE; - per quanto concerne l'articolo 14, in conformità della procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 87/217/CEE. 2. Per i casi non contemplati dalle procedure di cui al paragrafo 1, le integrazioni o adeguamenti alle misure oggetto della presente direttiva possono essere adottate secondo la procedura indicata in appresso, previa convocazione di un comitato ad hoc composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alle votazioni. La Commissione adotta le misure previste qualora esse siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o, in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. 3. Le integrazioni o adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente delle direttive previste per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà per l'applicazione delle suddette direttive. Essi sono apportati nel rispetto dei principi di base delle suddette direttive. 4. Le misure previste ai paragrafi 1 e 2 non possono essere adottate fino alla data ultima indicata dalle rispettive direttive. La loro applicazione è limitata alla stessa data. Articolo 18 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente