REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 7 (numero d'ordine 40.0070) originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 18/09/1990 pag. 0055 - 0055
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 7 (numero d'ordine 40.0070) originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti della categoria n. 7 (numero d'ordine 40.0070) originari della Malaysia il massimale è fissato a 926 000 pezzi; che, in data 30 agosto 1990, l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, ha raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Malaysia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 21 settembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Malaysia: 1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Descrizione // // // // // // // // // 40.0070 // 7 (1 000 pezzi) // 6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00 // Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.