Regolamento (CEE) n. 2570/90 della Commissione del 5 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/70 relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio
Gazzetta ufficiale n. L 243 del 06/09/1990 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0206
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2570/90 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/70 relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1329/90 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6 e l'articolo 6, paragrafo 10, considerando che il regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/88 (4), stabilisce le modalità dell'intervento nel settore del tabacco greggio; considerando che dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1727/70 emerge la necessità di migliorare le procedure relative agli acquisti di tabacco all'intervento; che è in particolare opportuno migliorare la qualità delle partite offerte all'intervento; che in tale contesto occorre rifiutare le partite offerte all'intervento qualora il tabacco non rispondente ai requisiti qualitativi minimi superi una determinata percentuale, in peso; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parare del comitato di gestione per il tabacco greggio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70 è aggiunto il paragrafo seguente: « 3. Se il peso del tabacco non rispondente alle caratteristiche minime di qualità e il peso delle sostanze estranee superano, complessivamente, il 10 %, l'intera partita deve essere rifiutata. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25. (3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5. (4) GU n. L 20 del 26. 1. 1988, pag. 16.