REGOLAMENTO (CEE) N. 2511/90 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 1990 che fissa, per il cotone non sgranato, la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione 1989/1990 e che determina per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione stimata, l'adeguamento del quantitativo massimo garantito e la riduzione dell'importo dell'integrazione
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 01/09/1990 pag. 0009 - 0010
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2511/90 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 1990 che fissa, per il cotone non sgranato, la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione 1989/1990 e che determina per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione stimata, l'adeguamento del quantitativo massimo garantito e la riduzione dell'importo dell'integrazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14, visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 (2), in particolare l'articolo 11, considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81, la produzione effettiva di ogni campagna deve essere fissata ogni anno alla luce, in particolare, dei quantitativi per i quali è stata chiesta l'integrazione; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1989/1990 al livello indicato in appresso; considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2169/81, prima dell'inizio di ogni campagna occorre stabilire la produzione stimata di cotone; che in base ai dati disponibili è opportuno fissare la produzione stimata per la campagna di commercializzazione 1990/1991 al livello indicato in appresso; considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1357/90 (4), se la produzione effettiva di una data campagna supera la produzione stimata per la stessa campagna occorre adeguare il quantitativo massimo garantito per la campagna successiva, tenendo conto dell'importo dell'integrazione che avrebbe dovuto essere versato; che la produzione effettiva della campagna 1989/1990 si rivela superiore a quella stimata, fissata dal regolamento (CEE) n. 2624/89 della Commissione (5); che occorre pertanto stabilire in che misura il quantitativo massimo garantito, fissato per la campagna 1990/91 dal regolamento (CEE) n. 1356/90 del Consiglio (6), debba essere ridotto; considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, qualora la produzione stimata superi il quantitativo massimo garantito occorre ridurre l'integrazione applicando i criteri previsti nello stesso paragrafo; che la produzione stimata per la campagna 1990/91 supera il quantitativo massimo garantito fissato per la stessa campagna, adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87; che l'applicazione delle succitate disposizioni induce a fissare una riduzione dell'integrazione conformemente a quanto indicato in appresso; considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87, per le campagne di commercializzazione 1987/1988, 1988/1989 1989/1990 e 1990/1991 la riduzione dell'importo dell'integrazione non può superare le percentuali prestabilite del prezzo di obiettivo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 098 547 t. 2. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991: - la produzione stimata è fissata a 1 035 279 t; - il quantitativo massimo garantito stabilito dal regolamento (CEE) n. 1356/90 è ridotto di 89 428 t; - la riduzione dell'importo dell'integrazione è fissata a 23,965 ECU/100 kg. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7. (3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14. (4) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 22. (5) GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 8. (6) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 21.