REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/90 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 1990 che istituisce una disposizione specifica per l'esportazione di talune carni bovine vendute nel quadro del regolamento (CEE) n. 1680/90
Gazzetta ufficiale n. L 223 del 18/08/1990 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0111
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/90 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 1990 che istituisce una disposizione specifica per l'esportazione di talune carni bovine vendute nel quadro del regolamento (CEE) n. 1680/90 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1680/90 della Commissione (3), relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, prevede l'esportazione di determinate carni senza restituzione; considerando che è d'uopo precisare che la spedizione nella Repubblica democratica tedesca non può essere considerata un'esportazione ai sensi della disposizione sopra riportata, tenuto conto delle norme del regolamento (CEE) n. 2252/90 della Commissione, del 31 luglio 1990, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca (4); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per quanto riguarda le carni bovine di cui all'allegato I, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1680/90, le spedizioni nella Repubblica democratica tedesca non sono considerate come esportazioni. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (3) GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 18. (4) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 61.