REGOLAMENTO (CEE) N. 2252/90 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1990 relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 01/08/1990 pag. 0061 - 0062
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2252/90 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1990 relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio, del 16 luglio 1990, relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca (1), in particolare l'articolo 5, considerando che risulta da un comunicato congiunto delle amministrazioni doganali della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca, datato 21 giugno 1990, che a partire dal 1o luglio 1990 gli scambi tra la Repubblica democratica tedesca ed i paesi terzi concernenti prodotti agricoli saranno trattati nello stesso modo, sul piano delle regole e delle procedure doganali, degli scambi tra la Repubblica federale di Germania ed i paesi terzi; considerando che l'applicazione di meccanismi analoghi a quelli della politica agraria comune sarà assicurata nella Repubblica democratica tedesca; che quest'ultima riconosce il libero accesso nel proprio territorio alle merci comunitarie sulla base della reciprocità; che le dette amministrazioni hanno convenuto in particolare un'intensa cooperazione reciproca ed hanno previsto di assoggettare sistematicamente al regime del transito comunitario (procedura esterna) tutte le merci provenienti da paesi terzi e destinate alla Repubblica federale di Germania o ad altri Stati membri della Comunità; che, per l'applicazione della presente normativa, la Repubblica federale di Germania collabora strettamente con la Commissione al fine di prendere, di concerto con la Repubblica democratica tedesca, le misure necessarie a garantire che non vengano eluse le disposizioni della politica agraria comune rispetto ai paesi terzi; considerando che sono pertanto soddisfatti i requisiti stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2060/90 per quanto riguarda i prodotti in causa, tenuto presente al tempo stesso l'effetto dei meccanismi in parola sulla produzione e sulla commercializzazione di detti prodotti; considerando che per evitare di importare nella Comunità, senza riscossione del prelievo, prodotti agricoli le cui quotazioni non siano analoghe a quelle della Comunità, occorre subordinare l'applicazione della sospensione a talune condizioni, segnatamente che i prodotti di cui trattasi siano originari della Repubblica democratica tedesca; considerando che, per consentire il libero accesso delle merci comunitarie nelle Repubblica democratica tedesca ed un accesso equivalente delle merci di tale paese nella Comunità, è necessario rendere applicabile ai prodotti in parola la normativa relativa al transito comunitario quale figura negli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1795/90 della Commissione, del 29 giugno 1990, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1794/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca (2); considerando che è altresì necessario tener conto delle disposizioni specifiche applicabili agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si constata che le condizioni stabilite nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2060/90 sono soddisfatte per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento. 2. Tuttavia, la sospensione della riscossione dei prelievi risultante dal paragrafo 1, nonché l'applicazione di altre imposizioni e di restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente non incide sull'applicazione degli importi compensativi monetari e delle disposizioni specifiche dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e si applica soltanto ai prodotti per i quali sia comprovato che: - sono stati interamente ottenuti nella Repubblica democratica tedesca, oppure - sono stati importati e messi in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca previa riscossione di un prelievo del livello comunitario, oppure - sono stati importati dalla Comunità e messi in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca senza aver beneficiato di alcuna restituzione all'esportazione della Comunità. La prova che la condizione di cui al primo trattino è soddisfatta è addotta per mezzo di un certificato rilasciato dall'« Anstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung » della Repubblica democratica tedesca, il cui modello sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Articolo 2 Le disposizioni degli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1795/90 si applicano alla circolazione, tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2060/90. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 166 del 29. 6. 1990, pag. 3.