31990R2224

REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/90 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1990 recante deroghe, per la campagna viticola 1989-1990, al regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 31/07/1990 pag. 0034 - 0034


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

recante deroghe, per la campagna viticola 1989-1990, al regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 47, paragrafo 3 e l'articolo 81,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2352/89 (4), ha stabilito le date entro le quali i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 36 devono consegnare ad un distillatore o ad un elaboratore di vino alcolizzato i vini che non sono stati esportati;

considerando che nella campagna 1989-1990 non è possibile effettuare le abituali esportazioni entro i termini normalmente rispettati; che è quindi opportuno provvedere affinché i produttori interessati da queste esportazioni siano in grado di rispettare i loro obblighi di distillazione, adeguando, per la campagna 1989-1990, alcune date stabilite dal regolamento (CEE) n. 3105/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 3105/88, per la campagna viticola 1989-1990:

- la data del 31 luglio di cui all'articolo 7, primo comma è sostituita da quella del 31 ottobre;

- la data del 30 giugno di cui all'articolo 7, secondo comma è sostituita da quella del 30 settembre;

- la data del 31 luglio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma è sostituita da quella del 31 agosto;

- la data del 31 luglio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma è sostituita da quella del 31 agosto;

- la data del 31 dicembre di cui all'articolo 11, paragrafo 2 è sostituita da quella del 31 gennaio;

- la data del 31 agosto di cui all'articolo 12, paragrafo 1 è sostituita da quella del 30 novembre;

- la data del 30 novembre di cui all'articolo 13, paragrafo 1 è sostituita da quella del 31 dicembre;

- la data del 31 gennaio di cui all'articolo 15, paragrafo 1 è sostituita da quella del 31 agosto;

- la data del 31 luglio di cui all'articolo 15, paragrafo 3 è sostituita da quella del 31 ottobre;

- la data del 31 dicembre di cui all'articolo 15, paragrafo 5, secondo comma è sostituita da quella del 31 gennaio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

(3) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

(4) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 54.