REGOLAMENTO (CEE) N. 2222/90 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 183/90 che fissa le qualità di formaggi originari e provenienti dalla Svizzera che possono essere importati in Spagna nel 1990
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 31/07/1990 pag. 0032 - 0032
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2222/90 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 183/90 che fissa le qualità di formaggi originari e provenienti dalla Svizzera che possono essere importati in Spagna nel 1990 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo, vista la decisione 86/599/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca (1), in particolare lo scambio di lettere n. 3, lettera a), considerando che il regolamento (CEE) n. 183/90 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 744/90 (3), ha fissato a 260 t i quantitativi di formaggi che possono essere importati in Spagna nel 1990 in provenienza dalla Svizzera; che gli ultimi dati disponibili relativi ad alcuni tipi di formaggi in provenienza dalla Svizzera indicano un quantitativo potenziale globale di 648 t; che è pertanto opportuno modificare il testo del regolamento in parola, fissando la decorrenza al 1o gennaio 1990, data alla quale è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 183/90; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 183/90, l'indicazione « 260 t » è sostituita dall'indicazione « 648 t ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98. (2) GU n. L 21 del 26. 1. 1990, pag. 38. (3) GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 21.