31990R2216

REGOLAMENTO (CEE) N. 2216/90 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1990 che stabilisce nuove misure transitorie complementari di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 31/07/1990 pag. 0018 - 0018


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2216/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

che stabilisce nuove misure transitorie complementari di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

considerando che il periodo fissato nell'articolo 90 dell'atto di adesione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1990 con il regolamento (CEE) n. 3849/89 del Consiglio (1);

considerando che con regolamento (CEE) n. 1272/90 della Commissione, del 14 maggio 1990, che stabilisce nuove misure di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine in Spagna (2), l'organismo d'intervento spagnolo è stato autorizzato a procedere all'acquisto a prezzo prefissato, di prodotti del settore delle carni bovine nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio; che il persistere delle difficoltà che incontra tuttora il mercato spagnolo delle carni bovine rende opportuna l'adozione di nuove misure transitorie;

considerando che, per essere efficaci, queste misure transitorie devono assumere la forma di acquisti di intervento a prezzi prestabiliti, concernenti tutti i prodotti del settore delle carni bovine e realizzati nel rispetto delle condizioni stabilite al titolo I, sezione I e ai titoli II e III del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo dal 1o agosto al 30 settembre 1990 l'organismo di intervento spagnolo figurante nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 859/89 procede all'acquisto, limitatamente ad un quantitativo massimo di 5 000 t, di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori di bovini adulti, descritti nell'allegato III dello stesso regolamento.

2. Il prezzo di acquisto all'intervento è di 269,5 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della categoria A e della qualità R 3. Il prezzo delle altre qualità ammissibili si ottiene mediante l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegato IV del citato regolamento.

3. I prezzi dei quarti anteriori e posteriori sono derivati dal prezzo della carcassa mediante l'applicazione rispettivamente dei coefficienti 0,80 e 1,20 per il taglio diritto e 0,75 e 1,25 per il taglio detto « pistola ».

4. L'organismo di intervento spagnolo acquista i prodotti offerti alle condizioni stabilite al titolo I, sezione I e ai titoli II e III del regolamento (CEE) n. 859/89.

5. Il pagamento dei prodotti acquistati dall'organismo di intervento è effettuato tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno successivo al giorno della presa in consegna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 7.

(2) GU n. L 124 del 15. 5. 1990, pag. 45.

(3) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.