31990R2209

REGOLAMENTO (CEE) N. 2209/90 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990 recante deroga alla definizione di "prodotti originari " per la particolare situazione di Saint-Pierre e Miquelon in ordine a taluni prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 31/07/1990 pag. 0001 - 0002


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// // // (CEE) N. 2209/90 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1990

recante deroga alla definizione di «prodotti originari » per la particolare situazione di Saint-Pierre e Miquelon in ordine a taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), modificata da ultimo dalla decisione 90/146/CEE (2) si applica dal 1o luglio 1986 a Saint-Pierre e Miquelon;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 499/87 (3), Saint-Pierre e Miquelon ha beneficiato di una deroga alle norme di origine per taluni prodotti della pesca ivi lavoratori per il periodo compreso tra il 1o dicembre 1986 ed il 30 novembre 1989; che, non essendo nel frattempo mutata la situazione locale, il governo francese ha chiesto, in nome di Saint-Pierre e Miquelon, un'ulteriore deroga;

considerando che la decisione 90/146/CEE stabilisce che, dal 1o marzo 1990, temporaneamente le norme d'origine applicabili agli scambi preferenziali tra i paesi e territori d'oltremare e la Comunità sono quelle del protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989; che tali norme richiedono l'utilizzazione di pesce avente la condizione di prodotto originario, che non può in questo momento essere ottenuto dall'industria di trasformazione di Saint-Pierre e Miquelon;

considerando che l'articolo 31 del suddetto protocollo n. 1 stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una deroga possa essere accordata; che queste condizioni sono soddisfatte per quanto concerne sia la situazione geografica di Saint-Pierre e Miquelon, che impedisce l'utilizzo di materie prime interamente ottenute o trasformate in altri paesi o territori d'oltremare, nei paesi ACP o nella Comunità, sia il fatto che l'applicazione delle regole d'origine impedisce ad un'industria esistente di continuare ad esportare la sua produzione verso la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle norme d'origine di cui alla decisione 90/146/CEE e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, i prodotti della pesca elencati nell'allegato del presente regolamento, ottenuti a Saint-Pierre e Miquelon da pesce che non si trova nella condizione di prodotto originario, sono considerati prodotti originari di Saint-Pierre e Miquelon.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica alle quantità annuali e ai prodotti finiti elencati nell'allegato ed esportati da Saint-Pierre e Miquelon nel periodo dal 1o dicembre 1989 al 30 novembre 1994.

Articolo 3

Le autorità di Saint-Pierre-et-Miquelon effettuano il controllo quantitativo delle esportazioni di cui all'articolo 2 e trasmettono ogni trimestre alla Commissione l'estratto delle quantità per le quali sono stati rilasciati dei certificati di circolazione EUR 1 in base al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, la sua applicabilità cessa il 28 febbraio 1991, a meno che entro tale data non sia applicata una nuova decisione che sostituisce la decisione 90/146/CEE o disposizioni commerciali equivalenti a titolo transitorio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI

(1) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 108.

(3) GU n. L 51 del 20. 2. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // Prodotto // Codice NC // Quantità annuale (tonnellate) // // // // - Salmone dell'Atlantico, affumicato // ex 0305 41 00 // 100 // - Filetti affumicati di passera atlantica // ex 0304 20 98 // 320 // - Ali di razza congelate // ex 0303 79 99 // 200 // - Rana pescatrice congelata (Lophius spp.) // 0303 79 81 // 100 // // //