31990R2203

Regolamento (CEE) n. 2203/90 del Consiglio del 24 luglio 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1581/86 che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali, nonché dei regolamenti n. 724/67/CEE e (CEE) n. 2754/78 per quanto riguarda l'intervento nel settore dei grassi

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 31/07/1990 pag. 0005 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2203/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1581/86 che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali, nonché dei regolamenti n. 724/67/CEE e (CEE) n. 2754/78 per quanto riguarda l'intervento nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/89 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità i settori dei cereali e dell'olio d'oliva sono caratterizzati da uno squilibrio strutturale tra offerta e domanda; che la ricerca di nuove possibilità di impiego costituisce uno strumento adeguato per rimediare a questa situazione;

considerando che in questi due settori ed in quello dei semi oleosi la ricerca di impieghi non alimentari costituisce uno strumento che permette di aprire nuove prospettive all'agricoltura comunitaria;

considerando che occorre pertanto incentivare la ricerca di nuovi sbocchi non alimentari per i cereali e i grassi; che questi incentivi possono consistere nel mettere a disposizione dei ricercatori, a condizioni vantaggiose prestabilite, scorte di cereali e di grassi detenute dagli organismi d'intervento, per la realizzazione di progetti che saranno approvati con una procedura che garantisca la stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che detta cooperazione può attuarsi nell'ambito del Comitato permanente della ricerca agricola;

considerando che, pertanto, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1581/86 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (6), nonché il regolamento n. 724/67/CEE (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1230/89 (8), e il regolamento (CEE) n. 2754/78 (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1581/86 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. L'acquisto di cereali presso gli organismi d'intervento in esecuzione di obblighi connessi con l'attribuzione di forniture di aiuto alimentare comunitario nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari viene effettuato a prezzi e secondo modalità di applicazione prestabiliti.

2. Gli organismi d'intervento possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (*), a cedere ad un prezzo forfettario prestabilito i quantitativi di cereali necessari per realizzare progetti a carattere dimostrativo concernenti nuove possibilità d'impiego a scopi non alimentari, approvati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1728/74 (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (***).

3. Ove circostanze particolari lo rendano necessario, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilire procedure di vendita diverse da quelle previste all'articolo 3.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

(*) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

(**) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1.

(***) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »

2. All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 è inserito il paragrafo seguente:

« 1 bis. Gli organismi d'intervento possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/89 (*), a cedere, ad un prezzo forfettario prestabilito, i quantitativi di

olio d'oliva necessari per realizzare progetti a carattere dimostrativo concernenti nuove possibilità di impiego a scopi non alimentari, approvati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1728/74 (**), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85(***).

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate seconda la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

(*) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

(**) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1.

(***) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »

3. All'articolo 2 bis del regolamento n. 724/67/CEE il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

« 2. Gli organismi d'intervento possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/89(*), a cedere, ad un prezzo forfettario prestabilito, i quantitativi di semi oleosi necessari per realizzare progetti a carattere dimostrativo concernenti nuove possibilità di impiego a scopi non alimentari, approvati dalla Commissione in base alla procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1728/74 (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/58 (***).

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

(*) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

(**) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1.

(***) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(4) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

(5) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(6) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.

(7) GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.

(8) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 23.

(9) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.